IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  l'istituzione   dell'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1071/2009, (CE) n.  1072/2009  e  (UE)  n.  1024/2012  per  adeguarli
all'evoluzione del settore del trasporto su strada; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana 28 novembre 2011, n. 277; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 23  settembre
2005; 
  Visto il decreto del Capo  del  Dipartimento  del  9  luglio  2013,
recante «Disposizioni di  applicazione  del  decreto  ministeriale  2
agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni  internazionali  al
trasporto di merci su strada», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  168  del  19  luglio
2013 e sua successiva modifica (decreto 11 settembre  2015,  n.  149,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 223 del 25 settembre 2015); 
  Visto  il  documento  ITF/IRU,  recante  il  manuale  ad  uso   dei
funzionari  e  dei  trasportatori  che  utilizzano   il   contingente
multilaterale; 
  Avendo tenuto conto dell'esigenza di massimizzare la  quantita'  di
autorizzazioni CEMT attribuite all'Italia, il cui numero  dipende  da
fattori moltiplicativi  correlati  positivamente  al  crescere  della
classe ambientale dei veicoli; 
  Considerato che e' stata richiesta  per  l'anno  2023  all'ITF-CEMT
l'assegnazione all'Italia di 482 autorizzazioni annuali  utilizzabili
con veicoli di categoria euro VI ma anche in parte euro  V,  in  modo
tale da non limitare l'accesso agli operatori  del  settore  che  non
disponessero di veicoli dell'ultima generazione in termini di  classe
ambientale mantenendo  i  numeri  complessivi  a  162  autorizzazioni
valide per veicoli di classe ambientale minimo euro V e  superiori  e
320 valide per veicoli di classe ambientale minimo euro VI; 
  Visto il documento ITF/TMB/TR(2022)9/REV, trasmesso il 21  dicembre
2022 dall'International Transport Forum, contenente la  distribuzione
delle autorizzazioni CEMT per il 2023 fra i vari Paesi aderenti; 
  Viste le disposizioni generali di  utilizzazione  pubblicate  sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; 
  Considerato  che,  a  seguito  di  ulteriori  riserve  territoriali
introdotte recentemente dalla Grecia e dall'Austria  con  riferimento
ai veicoli euro 6, e'  stata  modificata  la  categorizzazione  delle
autorizzazioni relativa alla loro utilizzabilita'  in  alcuni  Paesi:
alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia, alcune  non
sono valide per la Grecia e per l'Austria, alcune non sono valide per
l'Austria e alcune non sono valide per l'Austria la Grecia e  per  la
Fed. Russa; 
  Considerato  che  conseguentemente  alle  scelte  sopracitate,   le
autorizzazioni  CEMT  ad  uso  degli  operatori  italiani  sono  cosi
strutturate: 
    162 per veicoli di classe ambientale minimo euro 5; 
    320 per veicoli di classe ambientale minimo euro 6; 
  Considerato che, sulla base del decreto del Capo  del  Dipartimento
del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del  decreto
ministeriale 2 agosto 2005, n.  198,  in  materia  di  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»  e  sua  successiva
modifica  (decreto  11  settembre  2015,  n.  149,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
223 del 25 settembre 2015), sono state attribuite  a  fine  2022  per
rinnovo alle imprese aventi diritto n.  175  autorizzazioni  (75  per
veicoli di classe ambientale minimo euro  5  e  100  per  veicoli  di
classe ambientale minimo euro 6), per garantire il piu' possibile nel
2023  la  continuita'  operativa  di  chi  gia'  era   detentore   di
autorizzazioni CEMT; 
  Tenuto conto che restano disponibili da attribuire con la  presente
graduatoria n. 307 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali (87  per
veicoli di classe ambientale minimo euro  5  e  220  per  veicoli  di
classe ambientale minimo euro 6); 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto  del
Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da  decreto
del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le  autorizzazioni
CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio
di  cui  all'introdotto  allegato  9  del  decreto   del   Capo   del
Dipartimento dell'11 settembre 2015,  alle  imprese  classificate  in
graduatoria; 
  Tenuto conto che ai sensi dell'art. 10, comma  2  del  decreto  del
Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da  decreto
del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015),  per  ottenere  il
rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni  CEMT,  l'impresa  deve
avere in disponibilita' veicoli idonei euro 4  o  meno  inquinanti  a
seconda del tipo di  autorizzazione  CEMT  da  assegnare,  in  numero
almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo' essere titolare; 
  Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del  9  luglio
2013, come modificato dal decreto del Capo del  Dipartimento  dell'11
settembre  2015,  sulla  ripartizione   delle   autorizzazioni   CEMT
disponibili; 
  Esaminate le sessantatre' domande pervenute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata, secondo i criteri dell'art. 3 del  decreto  del  Capo
del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da  decreto  del
Capo del Dipartimento dell'11  settembre  2015),  la  graduatoria  di
merito, di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto, relativa
all'anno  2023  per  il  rilascio   delle   residuali   trecentosette
autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci  su  strada  della
ITF - Conferenza europea dei Ministri  dei  trasporti  (CEMT)  ancora
disponibili.