IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto
societario (codificazione);
Vista la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE)
2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le
scissioni transfrontaliere;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/23 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento
e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei
regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014,
(UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante
attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni
transfrontaliere delle societa' di capitali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 23 febbraio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del
made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni comuni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «societa' di capitali»:
1) le societa' disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e
del capo I titolo VI del libro V del codice civile, la societa'
europea e la societa' cooperativa europea;
2) le societa' di cui all'allegato II della direttiva (UE)
2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017;
3) per le operazioni di cui al capo III, qualsiasi altra
societa' di uno Stato membro che ha personalita' giuridica, e' dotata
di capitale sociale, risponde solo con il proprio patrimonio delle
obbligazioni sociali ed e' soggetta, in virtu' della legislazione
nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni dettate dalla
sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1 del capo III del
titolo I della direttiva 2017/1132/CE per proteggere gli interessi
dei soci e dei terzi;
b) «societa' diverse dalle societa' di capitali»: le societa'
disciplinate dai capi II, III e IV del titolo V del libro V del
codice civile iscritte nel registro delle imprese e ogni altra
societa' regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione
europea che non e' compresa nell'allegato II della direttiva (UE)
2017/1132 e non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), numero
3);
c) «societa' italiana»: societa' regolata dalla legge italiana;
d) «societa' di altro Stato membro»: societa' regolata dalla
legge di uno Stato appartenente all'Unione europea anche non avente
la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita'
principale nel territorio dell'Unione europea;
e) «enti non societari»: qualunque ente, di natura non
societaria, regolato dalla legge italiana o di uno Stato appartenente
all'Unione europea, che esercita un'attivita' di impresa, ha la sede,
l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel
territorio dell'Unione europea ed e' iscritto in un registro delle
imprese;
f) «operazione transfrontaliera»: una trasformazione, fusione o
scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o piu'
societa' regolate dalla legge italiana e almeno una societa' regolata
dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea;
g) «operazione internazionale»: una trasformazione, fusione o
scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o piu'
societa' regolate dalla legge italiana e almeno una societa' regolata
dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
h) «registro delle imprese»: il registro previsto dalla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e ogni altro registro centrale istituito ai
sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132;
i) «BRIS», il sistema di interconnessione dei registri delle
imprese di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132;
l) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
m) «organo di rappresentanza»: l'organo di rappresentanza dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 188 del 2005
n) «delegazione speciale di negoziazione»: la delegazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 188
del 2005;
o) «coinvolgimento dei lavoratori»: la procedura di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 188
del 2005;
p) «informazione»: l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
q) «consultazione»: la consultazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera l), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
r) «partecipazione»: la partecipazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 188 del 2005;
s) «beneficio pubblico»: qualsiasi intervento di sostegno
pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, comunque
denominato, a carico della finanza pubblica o di fondi europei,
attribuito in una delle forme previste dall'articolo 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e oggetto di iscrizione
obbligatoria nel registro aiuti di Stato o in altro registro previsto
dalla legge;
t) «beneficio pubblico localizzato»: qualsiasi intervento di
sostegno pubblico destinato a un investimento produttivo in uno
specifico ambito del territorio dello Stato o relativo a uno
stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo, sito nel
territorio dello Stato, che si trova nella disponibilita' della
societa' italiana partecipante alla trasformazione, fusione o
scissione, che ne ha beneficiato, o di societa' controllante,
controllata o collegata alla partecipante ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione, quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
Note all'art. 1:
- I capi V, VI e VII del titolo V (Delle societa') e
del libro V (Del lavoro) del codice civile recano,
rispettivamente: «Delle societa' per azioni», «Della
societa' in accomandita per azioni», «Della societa' a
responsabilita' limitata».
- Il capo I titolo IV del libro V del codice civile
reca: «Delle imprese cooperative».
- La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni
aspetti di diritto societario, e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 giugno 2017, n. L 169.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», e' pubblicata nella G.U. 11
gennaio 1994, n. 7, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 188 (Attuazione della
direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa'
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "SE", una societa' costituita conformemente al
regolamento;
b) "societa' partecipanti", le societa' partecipanti
direttamente alla costituzione di una SE;
c) "affiliata" di una societa', un'impresa sulla
quale la societa' esercita un'influenza dominante ai sensi
dell'art. 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2
aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;
d) "affiliata o dipendenza interessata", l'affiliata
o la dipendenza di una societa' partecipante, che e'
destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a
decorrere dalla creazione di questa ultima;
e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti
dei lavoratori ai sensi della legge, nonche' degli accordi
interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e
successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali
di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali
non trovino applicazione;
f) "organo di rappresentanza" l'organo di
rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli
accordi di cui all'art. 4 o conformemente alle disposizioni
dell'allegato, onde attuare l'informazione e la
consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate
e dipendenze situate nella Comunita' e, ove applicabile,
esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla
SE;
g) "delegazione speciale di negoziazione", la
delegazione istituita conformemente all'art. 3 per
negoziare con l'organo competente delle societa'
partecipanti le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori
nella SE;
h) "coinvolgimento dei lavoratori", qualsiasi
meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e
la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei
lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni
che devono essere adottate nell'ambito della societa';
i) "informazione", l'informazione dell'organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei
lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui
problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata
o dipendenza della medesima situata in un altro Stato
membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli
organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi,
modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei
lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita
dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare
consultazioni con l'organo competente della SE;
l) "consultazione", l'apertura di un dialogo e d'uno
scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei
lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e
l'organo competente della SE, con tempi, modalita' e
contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori,
sulla base delle informazioni da essi ricevute, di
esprimere - circa le misure previste dall'organo competente
- un parere di cui si puo' tener conto nel processo
decisionale all'interno della SE;
m) "partecipazione" l'influenza dell'organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei
lavoratori nelle attivita' di una societa' mediante:
1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei
membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della
societa', o
2) il diritto di raccomandare la designazione di
alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di
amministrazione della societa' ovvero di opporvisi.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 (Procedure di erogazione). - 1. I benefici
determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle
seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i
criteri e le procedure previsti dall'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4,
nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di
contributo in conto capitale esso e' posto a disposizione
dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente
convenzionata, in piu' quote annuali, stabilite per ogni
regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto
conto della durata del programma. Le erogazioni a favore
dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto
responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento
contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere
erogate anche a titolo di anticipazione, previa
presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare.
Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore
al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e'
erogato successivamente alla presentazione della
documentazione finale di spesa da parte dell'impresa
beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui
all'art. 9.
3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere
fatto valere, con le modalita' e i criteri di cui alla
legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG
e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto del
Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, in una o
piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il
concessionario del servizio della riscossione competente
per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto
fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse
quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus
fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice
esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte
sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna
al concessionario uno dei due esemplari.
5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le
modalita', in quanto compatibili, previste al comma 2 per
il contributo in conto capitale, fatta salva la
maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo
comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento
agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi
calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al
comma 2 dell'art. 2, e quelli effettivamente da
corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione del
finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le
modalita' di rimborso del finanziamento, che in ogni caso
non possono prevedere una durata superiore a quindici anni,
ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di
preammortamento di durata pari a quella di realizzazione
del programma.
6. Il contributo in conto interessi e' concesso in
relazione a un finanziamento accordato da soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso e'
pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso
di riferimento previsto dal comma 2 dell'art. 2, posta a
carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione
dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in
piu' quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate
dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a
meno che la legge consenta, per le modalita' di
funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita'
di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto
competente puo', tenuto conto della tipologia
dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in
conto interessi in contributo in conto capitale, scontando
al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato
il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e'
calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge
7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono
scontate al valore attuale al tasso di riferimento in
vigore al momento della concessione dell'intervento.
8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini
di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal
comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.
9. Presso ciascuna amministrazione statale competente
e' istituito un apposito Fondo per gli interventi
agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse
finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di
competenza della medesima Amministrazione, amministrato
secondo le normative vigenti per tali interventi.».
- Si riporta l'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- . Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».