IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il
Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determina
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021,
con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e
degli istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi
musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in
particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle
suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri
statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento,
disciplinano lo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca e
la correlata attivita' di produzione, nonche' la realizzazione degli
interventi di propria competenza per il diritto allo studio;
Visto l'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in particolare:
il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non
statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19,
commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo,
sono oggetto di graduali processi di statizzazione e
razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del
presente articolo»;
il comma 2, secondo cui:
a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera d), e
8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n.
508»;
b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e
razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni
organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso
le predette istituzioni, nonche' per il graduale inquadramento nei
ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio
[...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto»;
il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle
disposizioni del presente articolo e' istituito un apposito fondo, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca»;
il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun
processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al
comma 3 e' utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario degli
enti di cui al comma 1»;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la
disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:
l'art. 1, secondo cui le istituzioni interessate presentano al
Ministero apposita domanda di statizzazione con modalita' telematiche
definite dalla competente Direzione generale del Ministero;
l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di
statizzazione e' effettuata da un'apposita commissione nominata dal
Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la
quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresi' a
proporre:
a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei
rappresentanti legali delle istituzioni da statizzare, dagli enti
locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella
domanda di statizzazione»;
b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel
rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2,
secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;
l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta
con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto,
la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la tabella relativa
alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera b)»;
Visti l'art. 33, comma 2-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, che, modificando l'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50
del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve
concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021»,
nonche' l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che modificando parimenti il ridetto art. 22-bis, ha soppresso il
predetto termine;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2
aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo
Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i
criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili
dall'art. 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal
Capo dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con cui
sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione
delle istanze di statizzazione, in modalita' telematica, da parte
degli istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di
belle arti;
Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot.
10637/2019, tra le quali e' compresa anche quella dell'Istituto
superiore di studi musicali non statale «Vincenzo Bellini» con sede a
Catania;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale
e' stata nominata la commissione di valutazione delle istanze di
statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del
decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
settembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 258 del 28
settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi
del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonche' per
il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente
e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto;
Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le
valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni
organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;
Considerato che la valutazione dell'istanza presentata
dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Vincenzo
Bellini» con sede a Catania ha avuto esito positivo;
Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'istituzione
statizzanda contenuta nel verbale n. 20 del 25 maggio 2022 della
commissione, di cui si allega il relativo estratto;
Vista la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022 dal
medesimo istituto non statale, dal Comune di Catania, dalla Citta'
metropolitana di Catania e dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di
statizzazione;
Visto lo statuto approvato con decreto del direttore generale 29
settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, ex art.
14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003,
da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' dell'art. 2, comma 5, del
decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del
predetto istituto non statale con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto
(allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni
contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella
relativa alla dotazione organica (allegato 3);
Decreta:
Art. 1
Statizzazione dell'Istituto non statale
1. Per le motivazioni di cui in premessa, e' disposta la
statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale
«Vincenzo Bellini» con sede a Catania, nel seguito «Istituto non
statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato
1), l'istituzione statizzata di cui al comma 1 e' denominata
Conservatorio statale «Vincenzo Bellini» con sede a Catania, nel
seguito «Conservatorio».
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio
subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo all'istituto non statale, ivi comprese le dotazioni
scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 4.
4. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune
di Catania e la Citta' metropolitana di Catania continuano ad
assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno
carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione,
secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al
presente decreto, che riporta, altresi', gli eventuali ulteriori
impegni connessi alla statizzazione.
5. Il conservatorio svolge la propria attivita' anche attraverso
gli accordi federativi con l'Istituto superiore di studi musicali di
Caltanissetta, oggetto anch'esso dei provvedimenti di statizzazione,
secondo gli impegni assunti dall'istituto non statale richiamati
nella convenzione di cui all'allegato 2.