IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che la notte del 6 febbraio 2023 il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria sono stati interessati da un evento sismico di magnitudo 7.9 al quale sono seguite diverse ulteriori forti scosse; Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, e' in atto una grave situazione di emergenza che ha causato migliaia di vittime, feriti, dispersi e sfollati, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni, nonche' la distruzione di un cospicuo numero di edifici ed infrastrutture; Vista la richiesta del 6 febbraio 2023 della Repubblica di Turchia volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento; Vista la richiesta del 7 febbraio 2023 della Repubblica Araba di Siria volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento; Dato atto dell'attivazione del citato Meccanismo unionale avvenuta in data 8 febbraio 2023; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare in territorio estero soccorso e assistenza alla popolazione colpita; Vista l'informativa trasmessa in data 8 febbraio 2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018 in relazione alle disponibilita' manifestate dal Dipartimento della protezione civile a nome dell'Italia in risposta all'attivazione del Meccanismo unionale piu' volte richiamato ed in conformita' alle relative procedure operative; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023 con cui e' stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Dispone: Art. 1 Iniziative urgenti di protezione civile 1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di Protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio meridionale della Repubblica di Turchia e nel territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto della popolazione dei Paesi interessati dagli eventi in rassegna per garantire le attivita' di soccorso e assistenza, anche in raccordo con l'Emergency response and coordination center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio nei territori interessati dall'evento sismico in rassegna di personale del medesimo Dipartimento, del volontariato organizzato di protezione civile, delle componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, nonche' di mezzi, attrezzature e materiali, inclusi materiali sanitari e farmaci, e beni di prima necessita', individuati e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, ovvero in via bilaterale dalle preposte Autorita', con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 5. 3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al citato comma 2, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 5.