IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del
mare;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei
lavoratori stranieri
1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono
definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del
decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio
dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri
delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il
decreto e' comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto
dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica
inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le
causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per
ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono
essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai
commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al
comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si
rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui
al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere
accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa e' gia'
stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di
cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote
riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo
Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche
aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari.