IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11
luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio  -  Direzione   regionale   Emilia-Romagna   riguardanti   il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Piacenza: 
    prot. n. 2015/1961/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio  2015,  rettificato
con provvedimento prot. n. 2021/14797 del 13 settembre 2021, e  prot.
n.  2015/5963/U.O.ST-BO2  del  17  aprile   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/17675 del 29 ottobre 2021,  con  i  quali
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al  Comune  di  Bobbio,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili appartenenti al  patrimonio  dello  Stato  e  denominati
«Terreni demaniali in sinistra del fiume Trebbia» e «Terreno ex alveo
del fiume Trebbia Piancasale»; 
    prot.  n.  2015/3663/BO2  dell'11  marzo  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/14793 del 13  settembre  2021,  prot.  n.
2015/4960/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento  prot.
n. 2021/14795 del 13 settembre 2021,  prot.  n.  2015/3973/U.O.ST-B02
del 17 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n.  2021/14803
del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/1966/U.O.ST-BO2 del 12  febbraio
2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/2664/U.O.ST-BO2 del
24 febbraio 2015, prot. n. 2016/9180/U.O.ST-BO2 del 25 febbraio  2016
e prot. n. 2021/14799 del 13 settembre 2021, prot.  n.  2015/4963/BO2
del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n.  2021/14810
del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/10074/U.O.ST-BO2 del  19  giugno
2015, rettificato  con  provvedimento  prot.  n.  2021/14792  del  13
settembre  2021,  prot.  n.   2015/3660/B02   dell'11   marzo   2015,
rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14802  del  13  settembre
2021, prot. n. 2015/4274/U.O.ST-BO2 del 20  marzo  2015,  rettificato
con provvedimento prot. n. 2021/14804 del 13 settembre 2021, prot. n.
2015/1969/U.O.ST-BO2  del   12   febbraio   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/14798 del 13  settembre  2021,  prot.  n.
2015/1967/U.O.ST-BO2  del   12   febbraio   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/14808 del 13  settembre  2021,  prot.  n.
2015/4962/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento  prot.
n. 2021/14806 del 13 settembre 2021, prot.  n.  2015/5084/BO2  del  2
aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14809 del 13
settembre 2021, prot. n. 2015/4961/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato
con provvedimento prot. n. 2021/16632 del 13 ottobre 2021,  prot.  n.
2015/4883/U.O.ST-BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento
prot. n. 2021/16639 del 13 ottobre 2021, prot. n.  2015/8355/BO2  del
22 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16590 del
13  ottobre  2021,  prot.  n.  2015/3665/BO2  dell'11   marzo   2015,
rettificato con provvedimento prot.  n.  2021/16595  del  13  ottobre
2021, prot. n. 2015/4958/BO2  del  31  marzo  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/16630  del  13  ottobre  2021,  prot.  n.
2015/4959/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento  prot.
n. 2021/16582 del 13 ottobre  2021,  prot.  n.  2015/5096/BO2  del  2
aprile 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2016/13139 del 28
luglio 2016 e prot. n. 2021/16649  del  13  ottobre  2021,  prot.  n.
2015/3077/BO2 del 3 marzo 2015, rettificato con  provvedimento  prot.
n. 2021/16586 del 13 ottobre 2021,  prot.  n.  2015/3664/BO2  dell'11
marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16592 del  13
ottobre 2021, prot. n. 2015/4115/BO2 del 18 marzo  2015,  rettificato
con provvedimento prot. n. 2021/16645 del 13 ottobre 2021,  prot.  n.
2015/4636/BO2 del 26 marzo 2015, rettificato con provvedimento  prot.
n. 2021/16643 del 13 ottobre 2021,  prot.  n.  2015/4737/BO2  del  27
marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16635 del  13
ottobre 2021,  prot.  n.  2015/4907/U.O.ST-BO2  del  31  marzo  2015,
rettificato con provvedimento prot.  n.  2021/16624  del  13  ottobre
2021, prot. n. 2015/4607/BO2  del  25  marzo  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/16651  del  13  ottobre  2021,  prot.  n.
2015/5088 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimenti  prot.  n.
2015/5878 del 17 aprile 2015 e prot. n.  2021/16654  del  13  ottobre
2021, prot. n. 2015/5113/BO2  del  2  aprile  2015,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/16628 del 13 ottobre  2021,  e  prot.  n.
2015/5105/U.O.ST-BO2 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento
prot. n. 2021/16626 del 13 ottobre  2021,  con  i  quali  sono  stati
trasferiti, a titolo  gratuito,  al  Comune  di  Piacenza,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «Terreno in localita' Fodesta fra i  due  ponti  sul
fiume  Po»,  «Tratto  di  argine  sinistro  declassato  del  torrente
rifiutino. Borgo Trebbia», «Ex gruppo  rionale  Alessandro  Casali  -
barriera Torino», «Ex Caserma Zanardi Landi», «Terreno  posto  tra  i
due ponti sul Po ad ovest del  colatore  Fodesta»,  «Ex  rimessa  dei
Locomotori della Ferrovia Piacenza - Bettola»,  «Tratto  ex  colatore
Riazza di Podenzano compreso fra il diversivo ovest e  l'ex  colatore
rifiuto  Belvedere»,  «Porzione  di  aree  di  sedime  del   raccordo
ferroviario tra l'ex laboratorio caricamenti  proietti»,  «Tratto  ex
sedime del binario militare  raccordo  ferroviario  della  Galleana»,
«Tratto ex sedime del binario  militare  raccordo  ferroviario  della
Galleana»,  «Tratto  d'alveo  del  colatore  Stradazza  detto  Riazza
Piacenza - Tratto corrente dal colatore diversivo ovest», «Tratto  ex
Colatore Rifiutino da via Veneto  a  Valle  della  linea  ferroviaria
PC.AL. Capoluogo Quartiere Belvedere e Infrangibile», «Tratto d'Alveo
abbandonato del colatore rifiuto Galleana», «Area  di  sedime  di  un
tratto di raccordo ferroviario tra l'arsenale esercito e la  stazione
F.S.», «Centro di assistenza sociale quartiere Corneliana»,  «Terreno
gia' facente parte dell'ex raccordo ferroviario della  Galleana.  Via
Boselli»,  «Reliquati  di  terreno  ex   deposito   munizioni   della
Galleana», «Reliquato dell'ex proiettificio  militare  (ex  Pertite),
via Emilia Pavese», «Tratti ex alveo del colatore  Fodesta  periferia
nord-ovest della citta'», «Terreno in  destra  del  torrente  rifiuto
Piacenza ss. n. 45 del Trebbia (Galleana)», «Terreno in sinistra  del
colatore Fodesta ad est della via Nino Bixio ed a nord della via  XXI
Aprile via Nino Bixio», «Ex alveo abbandonato  del  rio  Riello  Peep
Farnesiane», «Tratto di scarpata dell'arginatura di II  categoria  in
destra del Fiume Po. Adamello»,  «Reliquati  di  alveo  del  Colatore
Rifiuto estromessi per opera dell'uomo - La Verza», «Tratto ex sedime
del binario militare raccordo ferroviario della Galleana -  Villaggio
Duemila», «Reliquato ex torrente  Rifiuto  ora  strada  comunale  via
Manfredi Galleana Piacenza»,  «Ex  Alveo  del  Colatore  di  Riello»,
«Tratto d'alveo - Ex  colatore  rifiuto»  e  «Tratto  ex  sedime  del
binario  militare  raccordo  ferroviario  della  Galleana  -  via  R.
Boselli»; 
  Visti gli articoli 2,  2-bis  e  3  dei  citati  provvedimenti  del
direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -  Direzione  regionale
Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  26260  del  14
dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bobbio 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bobbio (PC)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
Comune degli immobili denominati «Terreni demaniali in  sinistra  del
fiume Trebbia» e «Terreno ex alveo  del  fiume  Trebbia  Piancasale»,
meglio  individuati  nei  provvedimenti   del   direttore   regionale
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale  Emilia-Romagna  prot.
n.  2015/1961/U.O.ST-BO2  del  12  febbraio  2015,  rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/14797 del 13 settembre 2021, e  prot.  n.
2015/5963/U.O.ST-BO2   del   17   aprile   2015,   rettificato    con
provvedimento prot. n. 2021/17675 del 29 ottobre  2021,  a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  12.160,75
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bobbio. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  93.998,07,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 12.160,75.