IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successivi rifinanziamenti, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il quale Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto il «Piano strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023» oggetto di Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. atti n. 11/CSR) pubblicato nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2021; Vista la nota prot. DGPROGS-MDS-P n. 0016085 del 9 agosto 2021 con la quale il Ministero della salute, per rispondere all'esigenza di operare una stima degli oneri nascenti dall'applicazione del PanFlu 2021-2023, ed in particolar modo degli oneri connessi alle attivita' legate alla fase interpandemica, ha avviato presso le regioni e le Province autonome una ricognizione dei costi correlati alle diverse attivita' ed azioni previste dal Piano, attraverso la compilazione di una scheda appositamente predisposta; Visti i contenuti delle schede trasmesse, analizzati e approfonditi dal Ministero della salute anche attraverso incontri dedicati con ciascuna regione e provincia autonoma, a seguito dei quali le stesse hanno predisposto una ulteriore versione delle medesime schede, consentendo di definire il fabbisogno finanziario emergente, necessario per far fronte alle attivita' previste dal PanFlu per la fase inter-pandemica; Vista la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51/2019 recante il riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico; Visto l'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e la relativa Tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge, recante il riparto fra le regioni delle integrazioni del finanziamento per la prosecuzione del programma di interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui all'art. 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'art. 1, comma 442 della medesima legge n. 178 del 2020, per l'importo complessivo di 4 miliardi di euro; Visto l'art. 1, comma 264, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che dispone che: «Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente»; Visto il successivo comma 265, che stabilisce che: «Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonche' per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente; Visto il successivo comma 266, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi 264 e 265, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultante derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all 'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito»; Visto altresi' il successivo comma 267, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge»; Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla richiamata delibera CIPE n. 51/2019 sono state individuate, anche in via legislativa, finalizzazioni e assegnazioni di risorse per l'importo complessivo di 484,51 milioni di euro per cui residuano allo stato risorse non assegnate per l'importo di 150,48 milioni di euro su cui far gravare la spesa delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente atto, come dettagliato nella tabella allegata al presente decreto, parte integrante dello stesso; Ritenuto, pertanto, in relazione alle finalita' di cui ai richiamati commi 264 e 265: di definire la quota di spesa autorizzata per ogni regione e provincia autonoma sulla base delle risultanze derivanti dalla ricognizione effettuata dal Ministero della salute e sulla base delle quote di accesso delle regioni e delle province autonome al fabbisogno sanitario nazionale corrente standard per l'anno 2021, come individuate nella proposta di riparto di cui all'Intesa sancita dalla Conferenza Stato - regioni del 4 agosto 2021 (Rep. atti n. 152/CSR), come riportato nella tabella allegata al presente decreto; di assegnare alle Province autonome di Trento e di Bolzano il relativo finanziamento, a valere sulla disponibilita' residua di risorse di cui alla richiamata delibera CIPE n. 51 del 2019; Considerata la richiesta delle regioni e delle province autonome di rimodulazione del fabbisogno finanziario, alla luce del tempo intercorso dalla ricognizione operata per definire il fabbisogno per far fronte alle attivita' previste dal PanFlu per la fase inter-pandemica, e alla luce delle effettive necessita' correlate alle diverse attivita' ed azioni previste dal Piano via via presentatesi; Ritenuta accoglibile la richiesta delle regioni e delle province autonome con riferimento alla possibilita' di rimodulare le quote di spesa indicate nelle colonne 1 e 2 della tabella, comunque nel rispetto del limite del totale della spesa autorizzata di cui alla colonna 3, secondo le modalita' indicate nell'art. 2 del presente decreto, e fermo restando il pieno conseguimento delle finalita' di cui ai richiamati commi 264 e 265 che le stesse regioni e province autonome sono tenute a garantire; Vista la richiesta del 7 novembre 2022 formulata dal coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome di prevedere nella colonna 1 della tabella allegata al presente decreto un importo di 59.369.000 euro in favore della Regione Piemonte, superiore di 45.369.116 euro rispetto a quanto rilevato con la ricognizione effettuata dal Ministero della salute, ed un importo di 187.342.964 euro in favore della Regione Lombardia, inferiore di 45.369.116 euro rispetto a quanto rilevato con la ricognizione effettuata dal Ministero della salute, in coerenza con quanto riportato nella nota del 13 settembre 2022 della Regione Piemonte e del 2 novembre 2022 della Regione Lombardia che hanno operato una rivalutazione dei costi previsti per l'attuazione degli interventi correlati alle finalita' di cui al comma 264; Considerato che per le regioni la spesa di cui al presente decreto grava sulle assegnazioni di risorse eseguite ai sensi del citato art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge, come dettagliato nella richiamata tabella allegata al presente decreto; Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 novembre 2022 (Rep. Atti n. 234/CSR); Decreta: Art. 1 1. In attuazione dell'art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono autorizzate per ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano: la spesa, secondo gli importi di cui alla colonna (1) dell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per il valore complessivo di 860 milioni di euro, per la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione ai sensi del comma 264, del medesimo art. 1; la spesa, secondo gli importi di cui alla colonna (2) della citata tabella allegata al presente decreto, per il valore complessivo di 42 milioni di euro, per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonche' per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, ai sensi del comma 265 del medesimo art. 1 e in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023. 2. Per provvedere alla spesa di cui al presente articolo, alle Province autonome di Trento e Bolzano e' assegnato l'importo di cui alla colonna (3) della richiamata tabella allegata al presente decreto, a valere sulla disponibilita' residua di risorse di cui alla delibera del CIPE n. 51 del 2019 richiamata in premessa. 3. Alla spesa di cui al presente articolo le regioni provvedono a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.