IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e
successivi rifinanziamenti, che autorizza l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani e soggetti non autosufficienti;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, secondo il quale Governo, regioni e Province autonome di Trento
e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e
nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto il «Piano strategico - operativo nazionale di preparazione e
risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023» oggetto di
Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta
del 25 gennaio 2021 (Rep. atti n. 11/CSR) pubblicato nel Supplemento
ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23
del 29 gennaio 2021;
Vista la nota prot. DGPROGS-MDS-P n. 0016085 del 9 agosto 2021 con
la quale il Ministero della salute, per rispondere all'esigenza di
operare una stima degli oneri nascenti dall'applicazione del PanFlu
2021-2023, ed in particolar modo degli oneri connessi alle attivita'
legate alla fase interpandemica, ha avviato presso le regioni e le
Province autonome una ricognizione dei costi correlati alle diverse
attivita' ed azioni previste dal Piano, attraverso la compilazione di
una scheda appositamente predisposta;
Visti i contenuti delle schede trasmesse, analizzati e approfonditi
dal Ministero della salute anche attraverso incontri dedicati con
ciascuna regione e provincia autonoma, a seguito dei quali le stesse
hanno predisposto una ulteriore versione delle medesime schede,
consentendo di definire il fabbisogno finanziario emergente,
necessario per far fronte alle attivita' previste dal PanFlu per la
fase inter-pandemica;
Vista la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51/2019 recante il
riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 555, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di
interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento
tecnologico;
Visto l'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e la relativa Tabella di cui all'allegato B annesso alla
medesima legge, recante il riparto fra le regioni delle integrazioni
del finanziamento per la prosecuzione del programma di interventi di
edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui all'art. 1,
comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'art. 1, comma
442 della medesima legge n. 178 del 2020, per l'importo complessivo
di 4 miliardi di euro;
Visto l'art. 1, comma 264, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che dispone che: «Al
fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione
individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di
genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu
2021-2023, e' autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere
sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente»;
Visto il successivo comma 265, che stabilisce che: «Per consentire
lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza
epidemiologica e virologica, nonche' per l'acquisizione di
strumentazioni utili a sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo
correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto
previsto nel PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 42 milioni
di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia
sanitaria vigente;
Visto il successivo comma 266, secondo il quale «Per le finalita'
di cui ai commi 264 e 265, con uno o piu' decreti del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e'
definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e
provincia autonoma, sulla base delle risultante derivanti da una
ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome,
anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari
regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 264 e 265 si
provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come
ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti
di cui al presente comma si provvede, in deroga all 'art. 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse
occorrenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul
finanziamento vigente ancora non ripartito»;
Visto altresi' il successivo comma 267, secondo il quale «Per le
finalita' di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma
266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote
assegnate alle regioni ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui
all'allegato B annesso alla medesima legge»;
Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di
cui alla richiamata delibera CIPE n. 51/2019 sono state individuate,
anche in via legislativa, finalizzazioni e assegnazioni di risorse
per l'importo complessivo di 484,51 milioni di euro per cui residuano
allo stato risorse non assegnate per l'importo di 150,48 milioni di
euro su cui far gravare la spesa delle Province autonome di Trento e
di Bolzano di cui al presente atto, come dettagliato nella tabella
allegata al presente decreto, parte integrante dello stesso;
Ritenuto, pertanto, in relazione alle finalita' di cui ai
richiamati commi 264 e 265:
di definire la quota di spesa autorizzata per ogni regione e
provincia autonoma sulla base delle risultanze derivanti dalla
ricognizione effettuata dal Ministero della salute e sulla base delle
quote di accesso delle regioni e delle province autonome al
fabbisogno sanitario nazionale corrente standard per l'anno 2021,
come individuate nella proposta di riparto di cui all'Intesa sancita
dalla Conferenza Stato - regioni del 4 agosto 2021 (Rep. atti n.
152/CSR), come riportato nella tabella allegata al presente decreto;
di assegnare alle Province autonome di Trento e di Bolzano il
relativo finanziamento, a valere sulla disponibilita' residua di
risorse di cui alla richiamata delibera CIPE n. 51 del 2019;
Considerata la richiesta delle regioni e delle province autonome di
rimodulazione del fabbisogno finanziario, alla luce del tempo
intercorso dalla ricognizione operata per definire il fabbisogno per
far fronte alle attivita' previste dal PanFlu per la fase
inter-pandemica, e alla luce delle effettive necessita' correlate
alle diverse attivita' ed azioni previste dal Piano via via
presentatesi;
Ritenuta accoglibile la richiesta delle regioni e delle province
autonome con riferimento alla possibilita' di rimodulare le quote di
spesa indicate nelle colonne 1 e 2 della tabella, comunque nel
rispetto del limite del totale della spesa autorizzata di cui alla
colonna 3, secondo le modalita' indicate nell'art. 2 del presente
decreto, e fermo restando il pieno conseguimento delle finalita' di
cui ai richiamati commi 264 e 265 che le stesse regioni e province
autonome sono tenute a garantire;
Vista la richiesta del 7 novembre 2022 formulata dal coordinamento
della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle
province autonome di prevedere nella colonna 1 della tabella allegata
al presente decreto un importo di 59.369.000 euro in favore della
Regione Piemonte, superiore di 45.369.116 euro rispetto a quanto
rilevato con la ricognizione effettuata dal Ministero della salute,
ed un importo di 187.342.964 euro in favore della Regione Lombardia,
inferiore di 45.369.116 euro rispetto a quanto rilevato con la
ricognizione effettuata dal Ministero della salute, in coerenza con
quanto riportato nella nota del 13 settembre 2022 della Regione
Piemonte e del 2 novembre 2022 della Regione Lombardia che hanno
operato una rivalutazione dei costi previsti per l'attuazione degli
interventi correlati alle finalita' di cui al comma 264;
Considerato che per le regioni la spesa di cui al presente decreto
grava sulle assegnazioni di risorse eseguite ai sensi del citato art.
1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della
relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge,
come dettagliato nella richiamata tabella allegata al presente
decreto;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 30 novembre 2022 (Rep. Atti n. 234/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. In attuazione dell'art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono autorizzate per ciascuna regione e Provincia
autonoma di Trento e di Bolzano:
la spesa, secondo gli importi di cui alla colonna (1)
dell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per il
valore complessivo di 860 milioni di euro, per la costituzione di una
scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di
mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione ai
sensi del comma 264, del medesimo art. 1;
la spesa, secondo gli importi di cui alla colonna (2) della
citata tabella allegata al presente decreto, per il valore
complessivo di 42 milioni di euro, per consentire lo sviluppo di
sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e
virologica, nonche' per l'acquisizione di strumentazioni utili a
sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di
allerta pandemica, ai sensi del comma 265 del medesimo art. 1 e in
coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023.
2. Per provvedere alla spesa di cui al presente articolo, alle
Province autonome di Trento e Bolzano e' assegnato l'importo di cui
alla colonna (3) della richiamata tabella allegata al presente
decreto, a valere sulla disponibilita' residua di risorse di cui alla
delibera del CIPE n. 51 del 2019 richiamata in premessa.
3. Alla spesa di cui al presente articolo le regioni provvedono a
valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui
all'allegato B annesso alla medesima legge.