IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 20, comma 1, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  e
successivi  rifinanziamenti,  che  autorizza   l'esecuzione   di   un
programma pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario
pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali  per
anziani e soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, secondo il quale Governo, regioni e Province autonome di  Trento
e di Bolzano, in attuazione del principio di leale  collaborazione  e
nel perseguimento di  obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di  coordinare  l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; 
  Visto il «Piano strategico - operativo nazionale di preparazione  e
risposta a una pandemia influenzale (PanFlu)  2021-2023»  oggetto  di
Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  nella  seduta
del 25 gennaio 2021 (Rep. atti n. 11/CSR) pubblicato nel  Supplemento
ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  23
del 29 gennaio 2021; 
  Vista la nota prot. DGPROGS-MDS-P n. 0016085 del 9 agosto 2021  con
la quale il Ministero della salute, per  rispondere  all'esigenza  di
operare una stima degli oneri nascenti dall'applicazione  del  PanFlu
2021-2023, ed in particolar modo degli oneri connessi alle  attivita'
legate alla fase interpandemica, ha avviato presso le  regioni  e  le
Province autonome una ricognizione dei costi correlati  alle  diverse
attivita' ed azioni previste dal Piano, attraverso la compilazione di
una scheda appositamente predisposta; 
  Visti i contenuti delle schede trasmesse, analizzati e approfonditi
dal Ministero della salute anche  attraverso  incontri  dedicati  con
ciascuna regione e provincia autonoma, a seguito dei quali le  stesse
hanno predisposto  una  ulteriore  versione  delle  medesime  schede,
consentendo  di  definire  il   fabbisogno   finanziario   emergente,
necessario per far fronte alle attivita' previste dal PanFlu  per  la
fase inter-pandemica; 
  Vista la delibera CIPE  24  luglio  2019,  n.  51/2019  recante  il
riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 555,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 e all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre
2009, n. 191,  per  la  prosecuzione  del  programma  pluriennale  di
interventi in materia  di  edilizia  sanitaria  e  di  ammodernamento
tecnologico; 
  Visto l'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, e la  relativa  Tabella  di  cui  all'allegato  B  annesso  alla
medesima legge, recante il riparto fra le regioni delle  integrazioni
del finanziamento per la prosecuzione del programma di interventi  di
edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di  cui  all'art.  1,
comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e  all'art.  1,  comma
442 della medesima legge n. 178 del 2020, per  l'importo  complessivo
di 4 miliardi di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 264, della legge n. 234 del 30 dicembre  2021
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che dispone che: «Al
fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di  protezione
individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di
genotipizzazione,  in  coerenza  con  quanto  previsto   nel   PanFlu
2021-2023, e' autorizzata la spesa di 860 milioni di  euro  a  valere
sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente»; 
  Visto il successivo comma 265, che stabilisce che: «Per  consentire
lo  sviluppo  di  sistemi  informativi  utili  per  la   sorveglianza
epidemiologica  e   virologica,   nonche'   per   l'acquisizione   di
strumentazioni utili a sostenere l'attivita' di  ricerca  e  sviluppo
correlata ad una fase di allerta pandemica, in  coerenza  con  quanto
previsto nel PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 42  milioni
di  euro  a  valere  sul  finanziamento  del  programma  di  edilizia
sanitaria vigente; 
  Visto il successivo comma 266, secondo il quale «Per  le  finalita'
di cui ai commi 264 e 265, con uno o piu' decreti del Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
definita la  quota  di  spesa  autorizzata  per  ciascuna  regione  e
provincia autonoma, sulla base  delle  risultante  derivanti  da  una
ricognizione effettuata con le medesime regioni e province  autonome,
anche in relazione alla dimensione dei  rispettivi  servizi  sanitari
regionali e provinciali; all'onere di cui  ai  commi  264  e  265  si
provvede, per le  regioni,  a  valere  sulle  risorse  vigenti,  come
ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i  medesimi  decreti
di cui al presente comma si provvede, in deroga all  'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad  assegnare  le  risorse
occorrenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul
finanziamento vigente ancora non ripartito»; 
  Visto altresi' il successivo comma 267, secondo il  quale  «Per  le
finalita' di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di  cui  al  comma
266, ove necessario,  si  provvede  alla  rimodulazione  delle  quote
assegnate alle regioni ai sensi dell'art. 1, commi 442 e  443,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e  della  relativa  tabella  di  cui
all'allegato B annesso alla medesima legge»; 
  Considerato che sulla quota di riserva per  interventi  urgenti  di
cui alla richiamata delibera CIPE n. 51/2019 sono state  individuate,
anche in via legislativa, finalizzazioni e  assegnazioni  di  risorse
per l'importo complessivo di 484,51 milioni di euro per cui residuano
allo stato risorse non assegnate per l'importo di 150,48  milioni  di
euro su cui far gravare la spesa delle Province autonome di Trento  e
di Bolzano di cui al presente atto, come  dettagliato  nella  tabella
allegata al presente decreto, parte integrante dello stesso; 
  Ritenuto,  pertanto,  in  relazione  alle  finalita'  di   cui   ai
richiamati commi 264 e 265: 
    di definire la quota di spesa  autorizzata  per  ogni  regione  e
provincia  autonoma  sulla  base  delle  risultanze  derivanti  dalla
ricognizione effettuata dal Ministero della salute e sulla base delle
quote  di  accesso  delle  regioni  e  delle  province  autonome   al
fabbisogno sanitario nazionale corrente  standard  per  l'anno  2021,
come individuate nella proposta di riparto di cui all'Intesa  sancita
dalla Conferenza Stato - regioni del 4  agosto  2021  (Rep.  atti  n.
152/CSR), come riportato nella tabella allegata al presente decreto; 
    di assegnare alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  il
relativo finanziamento, a  valere  sulla  disponibilita'  residua  di
risorse di cui alla richiamata delibera CIPE n. 51 del 2019; 
  Considerata la richiesta delle regioni e delle province autonome di
rimodulazione  del  fabbisogno  finanziario,  alla  luce  del   tempo
intercorso dalla ricognizione operata per definire il fabbisogno  per
far  fronte  alle  attivita'  previste  dal  PanFlu   per   la   fase
inter-pandemica, e alla luce  delle  effettive  necessita'  correlate
alle  diverse  attivita'  ed  azioni  previste  dal  Piano  via   via
presentatesi; 
  Ritenuta accoglibile la richiesta delle regioni  e  delle  province
autonome con riferimento alla possibilita' di rimodulare le quote  di
spesa indicate nelle colonne  1  e  2  della  tabella,  comunque  nel
rispetto del limite del totale della spesa autorizzata  di  cui  alla
colonna 3, secondo le modalita' indicate  nell'art.  2  del  presente
decreto, e fermo restando il pieno conseguimento delle  finalita'  di
cui ai richiamati commi 264 e 265 che le stesse  regioni  e  province
autonome sono tenute a garantire; 
  Vista la richiesta del 7 novembre 2022 formulata dal  coordinamento
della Commissione salute  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome di prevedere nella colonna 1 della tabella allegata
al presente decreto un importo di 59.369.000  euro  in  favore  della
Regione Piemonte, superiore di  45.369.116  euro  rispetto  a  quanto
rilevato con la ricognizione effettuata dal Ministero  della  salute,
ed un importo di 187.342.964 euro in favore della Regione  Lombardia,
inferiore di 45.369.116  euro  rispetto  a  quanto  rilevato  con  la
ricognizione effettuata dal Ministero della salute, in  coerenza  con
quanto riportato nella nota  del  13  settembre  2022  della  Regione
Piemonte e del 2 novembre 2022  della  Regione  Lombardia  che  hanno
operato una rivalutazione dei costi previsti per  l'attuazione  degli
interventi correlati alle finalita' di cui al comma 264; 
  Considerato che per le regioni la spesa di cui al presente  decreto
grava sulle assegnazioni di risorse eseguite ai sensi del citato art.
1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e  della
relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla  medesima  legge,
come  dettagliato  nella  richiamata  tabella  allegata  al  presente
decreto; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
nella seduta del 30 novembre 2022 (Rep. Atti n. 234/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 266, della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, sono  autorizzate  per  ciascuna  regione  e  Provincia
autonoma di Trento e di Bolzano: 
    la  spesa,  secondo  gli  importi  di  cui   alla   colonna   (1)
dell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per  il
valore complessivo di 860 milioni di euro, per la costituzione di una
scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale  (DPI),  di
mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di  genotipizzazione  ai
sensi del comma 264, del medesimo art. 1; 
    la spesa, secondo gli importi  di  cui  alla  colonna  (2)  della
citata  tabella  allegata  al  presente  decreto,   per   il   valore
complessivo di 42 milioni di euro,  per  consentire  lo  sviluppo  di
sistemi  informativi  utili  per  la  sorveglianza  epidemiologica  e
virologica, nonche' per  l'acquisizione  di  strumentazioni  utili  a
sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo correlata ad una fase  di
allerta pandemica, ai sensi del comma 265 del medesimo art.  1  e  in
coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023. 
  2. Per provvedere alla spesa di  cui  al  presente  articolo,  alle
Province autonome di Trento e Bolzano e' assegnato l'importo  di  cui
alla colonna  (3)  della  richiamata  tabella  allegata  al  presente
decreto, a valere sulla disponibilita' residua di risorse di cui alla
delibera del CIPE n. 51 del 2019 richiamata in premessa. 
  3. Alla spesa di cui al presente articolo le regioni  provvedono  a
valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui
all'allegato B annesso alla medesima legge.