IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni per la
delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'art. 119 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che in
attuazione della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario
e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario;
Visto, in particolare, l'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, secondo il quale «Il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
la Conferenza Stato-regioni sentita la struttura tecnica di supporto
di cui all'art. 3 dell'intesa stato-regioni del 3 dicembre 2009,
determina annualmente, sulla base della procedura definita nel
presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali»;
Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 27, che recita: «Il
fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto
ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario
nazionale standard, e' determinato, in fase di prima applicazione a
decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima
applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5
all'11»;
Tenuto conto, in particolare, che al comma 7, primo periodo, del
summenzionato art. 27 e' riportato, tra l'altro, che «le pesature
sono effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai fini
della determinazione del fabbisogno sanitario»;
Tenuto conto, altresi', che nel medesimo comma 7 dell'art. 27, al
secondo periodo e' stabilito che «A decorrere dall'anno 2015 i pesi
sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri
previsti dall'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno
sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il
raggiungimento degli standard di qualita', la cui misurazione si puo'
avvalere del sistema di valutazione di cui all'art. 30 del presente
decreto»;
Considerato che l'art. 1, comma 34, primo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recita: «Ai fini della determinazione della
quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per
sesso, tassi di mortalita' della popolazione, indicatori relativi a
particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di
definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali»;
Ritenuto di dover provvedere a definire, ai sensi della normativa
sopra richiamata, i pesi da attribuire ai criteri previsti dall'art.
1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della
ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard;
Visto il comma 2 del richiamato art. 27 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, ove si dispone che «Per la determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli
elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario
(NSIS) del Ministero della salute»;
Considerato che, con riferimento alla «frequenza di consumi
sanitari per eta' e per sesso», richiamata dal citato art. 1, comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, occorre evidenziare come
nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sono disponibili dati
esclusivamente classificati per classi di eta' e non anche per sesso;
Tenuto conto altresi' dell'attuale impossibilita' di poter
utilizzare, per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale
standard, gli indicatori epidemiologici territoriali di cui all'art.
1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, atteso che non
risulta ancora emanato il decreto del Ministro della salute, di
natura non regolamentare, previo parere del garante per la protezione
dei dati personali, previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, deputato ad individuare «i dati personali, anche
inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del
regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili, le modalita' di acquisizione dei dati dai sistemi
informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonche' i tempi
di conservazione dei dati trattati»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 138 del 14 giugno
2019) con il quale si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad
adeguare il sistema di garanzie, di cui al decreto ministeriale del
12 dicembre 2001, per procedere, contestualmente, all'approvazione
della metodologia di monitoraggio del suddetto «sistema di garanzia»,
coerente con l'evoluzione nel frattempo intervenuta, in applicazione
dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000;
Considerato che il percorso di miglioramento per il raggiungimento
degli standard di qualita', la cui misurazione si avvale del nuovo
sistema di valutazione sopra indicato, potra' essere apprezzato,
vista la sua applicazione a decorrere dall'anno 2020, solo
successivamente alla verifica dell'anno 2021;
Preso atto che i criteri a tutt'oggi utilizzati per la ripartizione
del fabbisogno sanitario nazionale standard sono relativi alla
popolazione residente ed alla frequenza dei consumi sanitari per
eta', in applicazione della metodologia dettata dal comma 5 al comma
11 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla definizione dei pesi
da attribuire ai nuovi criteri da utilizzare in sede di ripartizione
del fabbisogno sanitario nazionale standard;
Ritenuto, quindi, di individuare nel tasso di mortalita' della
popolazione (< 75 anni) e negli indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni
sanitari delle regioni, i criteri da utilizzare, in aggiunta a quelli
gia' in uso, per provvedere alla ripartizione del fabbisogno
sanitario nazionale standard, in attesa che risultino utilizzabili i
restanti criteri indicati dalla vigente normativa;
Ritenuto che il richiamo dell'art. 1, comma 34 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, agli indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni
sanitari delle regioni sia riferito principalmente alle condizioni
socio-economiche della popolazione ritenute una proxy del bisogno
sanitario, e che detti indicatori sono da individuare nella incidenza
della poverta' relativa individuale (come proxy del livello del
reddito tenuto conto delle disparita' regionali), nel livello di
bassa scolarizzazione della popolazione (licenza elementare o nessun
titolo nella popolazione di eta' uguale o maggiore a quindici anni) e
nel tasso di disoccupazione della popolazione;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla attribuzione dei pesi
da associare ai criteri individuati per la ripartizione del
fabbisogno sanitario nazionale standard;
Considerato di dover rinviare ad un futuro provvedimento
l'indicazione dei restanti criteri da utilizzare in attesa che le
informazioni ad essi relativi risultino utilizzabili;
Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (rep. atti n. 283/CSR);
Decreta:
Art. 1
Criteri di ripartizione
1. Il fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere
dall'anno 2023, e' ripartito sulla base dei seguenti criteri:
popolazione residente;
frequenza dei consumi sanitari per eta';
tassi di mortalita' della popolazione (< 75 anni);
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni.
2. Gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni,
sono individuati nei seguenti:
incidenza della poverta' relativa individuale;
livello di bassa scolarizzazione;
tasso di disoccupazione della popolazione.
3. Con successivo decreto si provvedera' alla individuazione degli
ulteriori criteri di riparto previsti dalla normativa vigente in
materia di costi e fabbisogni standard in sanita', non appena le
informazioni relative ai medesimi criteri risulteranno disponibili
e/o utilizzabili.
4. In sede di applicazione dei criteri sopra indicati saranno
utilizzati i valori ultimi disponibili.