IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  che  ne  ha
definito le funzioni; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4,  comma  1,  che  recita  «Il
Ministero della transizione  ecologica  assume  la  denominazione  di
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» a decorrere dal
12 novembre 2022; 
  Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2018/851/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche  alla  Parte  IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme  in  materia
ambientale; 
  Visto  il  regolamento  2020/852  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli  9  e  17,
che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio «non arrecare
un danno significativo» («Do no significant harm» o «DNSH»); 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2021/C  58/01,
recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione  del  principio  "non
arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del  regolamento   sul
dispositivo  per  la  ripresa  e  la  resilienza»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 58 del 18 febbraio 2021; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2021/2139  della  Commissione
europea, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE)  2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto il regolamento (UE)  n.  651/2014  «General  block  exemption
regulation» (GBER), in merito alle categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare  il
principio di sana gestione finanziaria  secondo  quanto  disciplinato
nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046  e  nell'art.  22
del  regolamento  (UE)  2021/241,  in  particolare  in   materia   di
prevenzione dei conflitti di  interessi,  delle  frodi,  comprese  le
frodi sospette, della corruzione e di  recupero  e  restituzione  dei
Fondi che sono stati indebitamente  assegnati  nonche'  di  garantire
l'assenza del c.d. doppio finanziamento  ai  sensi  dell'art.  9  del
regolamento (UE) 2021/241; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2021/2106  della  Commissione
europea, del 28 settembre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del  quadro  di  valutazione  della
ripresa e della resilienza; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza  dell'Italia  e  notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR)
la cui valutazione positiva e'  stata  approvata  con  decisione  del
Consiglio ECOFIN  del  13  luglio  2021,  notificata  all'Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del  14  luglio
2021  e,  in  particolare  l'investimento  1.2  «Progetti  "faro"  di
economia   circolare»   previsto   nell'ambito   della   Missione   2
«Rivoluzione   verde   e   transizione   ecologica»,   componente   2
«Agricoltura sostenibile ed economia circolare»  del  medesimo  PNRR,
che prevede «il sostegno al  potenziamento  della  rete  di  raccolta
differenziata, anche attraverso la digitalizzazione dei processi  e/o
della logistica, e degli impianti di  trattamento/riciclaggio  per  i
settori  seguenti:  -  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
elettroniche (RAEE), compresi pale  di  turbine  eoliche  e  pannelli
fotovoltaici; - industria della carta e del  cartone;  -  riciclaggio
dei rifiuti  plastici  (attraverso  riciclaggio  meccanico,  chimico,
"Plastic hubs"), compresi i  rifiuti  di  plastica  in  mare  (marine
litter). In questo settore si incoraggiano  i  progetti  di  simbiosi
industriale sotto forma di "distretti circolari" al fine di garantire
un  riutilizzo  completo  dei  sottoprodotti  del  riciclaggio  della
plastica e produrre beni ad alto valore aggiunto; -  settore  tessile
("Textile  hubs").  Si  dovra'  sviluppare  inoltre  un  sistema   di
monitoraggio su tutto  il  territorio  per  affrontare  gli  scarichi
illegali attraverso l'impiego di satelliti,  droni  e  tecnologie  di
intelligenza artificiale (per una descrizione  dettagliata  di  tutto
l'intervento si veda l'investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema
avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione nella componente 4
della Missione 2). Il sistema di monitoraggio su tutto il territorio,
insieme  alle  misure  proposte  in  materia  di  tracciabilita'  dei
rifiuti, dovra' sostenere le autorita' e le forze di controllo locali
nella prevenzione, nel controllo e nella lotta  contro  gli  scarichi
illegali e le attivita' della criminalita' organizzata connesse  alla
gestione dei rifiuti»; 
  Visto l'allegato riveduto alla citata decisione di  esecuzione  del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che prevede per la  Missione  2,
componente  1,  investimento  1.2  «Progetti   "faro"   di   economia
circolare», il raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi: 
    target M2C2-17 del 31 dicembre 2025: «Tassi  di  riciclaggio  dei
rifiuti urbani nel Piano d'azione per l'economia circolare. Il  tasso
di riciclaggio dei rifiuti urbani  deve  raggiungere  almeno  il  55%
(come stabilito all'art. 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva
2008/98/CE relativa  ai  rifiuti  (modificata  dalla  direttiva  (UE)
2018/851))»; 
    target M2C2-17-bis del 31 dicembre 2025:  «Tassi  di  riciclaggio
dei  rifiuti  di  imballaggio  nel  Piano  d'azione  per   l'economia
circolare. Il tasso di riciclaggio dei rifiuti  di  imballaggio  deve
raggiungere almeno  il  65%  in  peso  (come  stabilito  all'art.  6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva  94/62/CE
sui  rifiuti  di  imballaggio  (modificata   dalla   direttiva   (UE)
2018/852)); 
    target M2C2-17-ter del 31 dicembre 2025:  «Tassi  di  riciclaggio
degli  imballaggi  in  legno  nel  Piano  d'azione   per   l'economia
circolare. Il tasso di riciclaggio degli  imballaggi  in  legno  deve
raggiungere almeno  il  25%  in  peso  (come  stabilito  all'art.  6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva  94/62/CE
sui  rifiuti  di  imballaggio  (modificata   dalla   direttiva   (UE)
2018/852))»; 
    target M2C2-17-quater del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio
degli imballaggi di metalli ferrosi nel Piano d'azione per l'economia
circolare. Il  tasso  di  riciclaggio  degli  imballaggi  di  metalli
ferrosi deve raggiungere  almeno  il  70%  in  peso  (come  stabilito
all'art. 6, paragrafo 1,  lettera  g),  punti  da  i)  a  vi),  della
direttiva 94/62/CE  sui  rifiuti  di  imballaggio  (modificata  dalla
direttiva (UE) 2018/852))»; 
    target  M2C2-17-quinquies  del  31  dicembre  2025:   «Tassi   di
riciclaggio degli imballaggi in  alluminio  nel  Piano  d'azione  per
l'economia circolare. Il tasso di  riciclaggio  degli  imballaggi  in
alluminio deve raggiungere almeno il  50%  in  peso  (come  stabilito
all'art. 6, paragrafo 1,  lettera  g),  punti  da  i)  a  vi),  della
direttiva 94/62/CE  sui  rifiuti  di  imballaggio  (modificata  dalla
direttiva (UE) 2018/852))»; 
    target M2C2-17-sexies del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio
degli  imballaggi  di  vetro  nel  Piano  d'azione   per   l'economia
circolare. Il tasso di riciclaggio degli  imballaggi  di  vetro  deve
raggiungere almeno  il  70%  in  peso  (come  stabilito  all'art.  6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva  94/62/CE
sui  rifiuti  di  imballaggio  (modificata   dalla   direttiva   (UE)
2018/852))»; 
    target  M2C2-17-septies  del  31   dicembre   2025:   «Tassi   di
riciclaggio per carta e cartone nel  Piano  d'azione  per  l'economia
circolare.  Il  tasso  di  riciclaggio  per  carta  e  cartone   deve
raggiungere almeno  il  75%  in  peso  (come  stabilito  all'art.  6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva  94/62/CE
sui  rifiuti  di  imballaggio  (modificata   dalla   direttiva   (UE)
2018/852))»; 
    target M2C2-17-octies del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio
degli imballaggi  di  plastica  nel  Piano  d'azione  per  l'economia
circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di plastica  deve
raggiungere almeno  il  50%  in  peso  (come  stabilito  all'art.  6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva  94/62/CE
sui  rifiuti  di  imballaggio  (modificata   dalla   direttiva   (UE)
2018/852))»; 
    milestone M2C2-17-nonies del 31 dicembre 2025: «Entrata in vigore
della raccolta differenziata per le  frazioni  di  rifiuti  domestici
pericolosi e i prodotti tessili. Entrata  in  vigore  della  raccolta
differenziata per le frazioni di rifiuti  domestici  pericolosi  e  i
prodotti tessili, conformemente  al  Piano  d'azione  per  l'economia
circolare»; 
  Visti gli Operational arrangements (OA) beetween the Commission and
Italy siglati il 23 dicembre  2021,  i  quali  prevedono  i  seguenti
meccanismi di verifica: 
  target   M2C2-17,   M2C2-17-bis,    M2C2-17-ter,    M2C2-17-quater,
M2C2-17-quinquies, M2C2-17-sexies, M2C2-17-septies  del  31  dicembre
2025: «Summary document duly justifying how the target (including all
the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled»; 
  target M2C2-17-octies del 31 dicembre 2025:  «Data  on  targets  as
defined in  the  waste  framework  directive  (directive  2008/98  as
amended by directive 2018/851)»; 
  milestone  M2C2-17-nonies  del  31  dicembre  2025:  «Copy  of  the
publication in the Official Journal for primary legislation  and  the
secondary legislation that is critical for achieving  the  objectives
described in  the  CID  and  reference  to  the  relevant  provisions
indicating the entry into  force,  accompanied  by  a  document  duly
justifying  how  the  milestone,  including  all   the   constitutive
elements, was satisfactorily fulfilled»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare: 
    a) l'art. 6, con il  quale  e'  istituito,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, un ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale
generale, denominato Servizio centrale per il PNRR,  con  compiti  di
coordinamento operativo, monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
del PNRR; 
    b) l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del
quale «per il  Ministero  della  transizione  ecologica  l'Unita'  di
missione di cui all'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura
di coordinamento ai sensi dell'art.  5  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300 e in due uffici di livello dirigenziale generale,
articolati fino a un massimo di sei uffici  di  livello  dirigenziale
non generale complessivi»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali e in particolare l'art. 10, comma 3,  secondo  cui  la
notifica della decisione di esecuzione del  Consiglio  UE  -  ECOFIN»
recante  «Approvazione  della  valutazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito in legge n. 89  del  23  giugno  2014,  che,  al  fine  di
assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti  da  parte  delle
pubbliche   amministrazioni   prevede   l'apposizione   del    Codice
identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto  (CUP)
nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai  sensi  del  quale  gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti Codici unici di progetto - CUP  -
che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  29  novembre
2021, relativo all'istituzione della Unita' di missione per  il  PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies,  comma
1, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano di ripresa  e  resilienza  e
altre  misure  urgenti   per   gli   investimenti,   convertito   con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto  2021,  che  assegna  le  risorse  in   favore   di   ciascuna
amministrazione titolare degli interventi del PNRR (tabella  A)  e  i
corrispondenti  milestone  e   target   (tabella   B)   e   che   per
l'investimento M2C1.1.2  «Progetti  "faro"  di  economia  circolare»,
assegna  al   Ministero   della   transizione   ecologica   l'importo
complessivo di 600 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,  che  prevede
che con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per  la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037  a  1050,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  predetta  legge
n. 178 del 2020, ai  sensi  del  quale,  al  fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,
fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, recante «Procedure relative alla  gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1,  comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021,  che  definisce  le  modalita'  di  rilevazione  dei  dati   di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1,  lettera  ggggg-bis,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina  il  principio  di
unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun  dato  e'  fornito  una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo'  essere  richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso  disponibile  dal  sistema
informativo ricevente; 
  Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali  quello
del  contributo  all'obiettivo  climatico  e   digitale   (cosiddetto
«tagging»),  il  principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di
protezione e valorizzazione dei giovani; 
  Considerati gli impegni di  conseguimento  di  target  e  milestone
stabiliti nel PNRR; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014  e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)  n.
966/2012; 
  Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio,  del
18 dicembre 1995, relativo alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle Comunita'; 
  Visto il regolamento (CE,  Euratom)  n.  2185/1996  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli  e  alle  verifiche  sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e  altre
irregolarita'; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
2006/70/CE della Commissione; 
  Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d),  del  citato  regolamento
(UE) 2021/241, che, in materia di tutela degli  interessi  finanziari
dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri  beneficiari
del dispositivo  per  la  ripresa  e  la  resilienza  di  raccogliere
categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i
e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del  destinatario
dei  Fondi  o  appaltatore,  ai  sensi  dell'art.  3,  n.  6),  della
summenzionata direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9  febbraio  2021,
recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme
e misure  in  materia  di  disabilita'»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto  il  «Sistema  di  gestione   e   controllo   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  per  gli  interventi  del
PNRR Italia di competenza» e la  relativa  manualistica  e  strumenti
allegati, adottati con decreto  del  Capo  Dipartimento  responsabile
dell'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica il 23 gennaio 2023, n. 16; 
  Vista la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21,  recante  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  29
ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR) -  Rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre
procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  14
dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione PNRR  al  31
dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione  e  check-list
relativa a milestone e target»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n.  4,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  -  art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022,  n.  6  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  -  Servizi  di  assistenza
tecnica per le amministrazioni  titolari  di  interventi  e  soggetti
attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n.  9  recante  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n.  21,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al  riferimento
alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata
nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n.  27,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle  misure
PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo
di  regolarita'  amministrativa  e  contabile   dei   rendiconti   di
contabilita' ordinaria  e  di  contabilita'  speciale.  Controllo  di
regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di  gestione  delle
risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista  la  circolare  RGS-MEF  26  luglio  2022,  n.  29,   recante
«Procedure finanziarie PNRR»; 
  Vista  la  circolare  RGS-MEF  11  agosto  2022,  n.  30,   recante
«Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare  RGS-MEF  21  settembre  2022,  n.  31,  recante
«Modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili  di
cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17  maggio  2022,
n. 50»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33,  recante  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34,  recante  «Linee
guida metodologiche per la rendicontazione  degli  indicatori  comuni
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021 con  l'obiettivo
di implementare la reciproca collaborazione e garantire  un  adeguato
presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza; 
  Vista la nota prot. n. 62671 del 19 maggio  2022  del  Dipartimento
dell'Unita'  di  missione  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al  PNRR
delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; 
  Vista la nota prot. n. 62625 del 19 maggio  2022  del  Dipartimento
dell'Unita'  di  missione  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»; 
  Vista la nota prot. n. 62711 del 19 maggio  2022  del  Dipartimento
dell'Unita'  di  missione  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio  finanziamento  -
Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto l'esito positivo della valutazione preventiva dell'Unita'  di
missione per il PNRR del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al
PNRR e la conferma della relativa disponibilita'  finanziaria,  cosi'
come comunicato con nota prot. n. 12105 del 27 gennaio 2023; 
  Considerato che per  gli  interventi  finanziati  dall'investimento
dovranno  essere  garantiti:  la   coerenza   con   la   legislazione
comunitaria e nazionale e con il Piano d'azione europeo sull'economia
circolare,   con   particolare   riferimento   al    contributo    al
raggiungimento  degli  obiettivi  di  preparazione  al  riutilizzo  e
riciclaggio per i rifiuti urbani di  cui  all'art.  181  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la coerenza con gli  strumenti  di
pianificazione regionale e nazionale; il contributo alla  risoluzione
del   contenzioso   comunitario;   il   contributo    all'innovazione
tecnologica e alla  digitalizzazione  dei  processi;  la  coerenza  e
complementarieta' con  i  programmi  della  politica  di  coesione  e
progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  2019/1004  della  Commissione
europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la
verifica e la comunicazione  dei  dati  sui  rifiuti  a  norma  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerato  che  sulla  base  dell'applicazione  della   gerarchia
comunitaria per la gestione  dei  rifiuti  e  del  principio  Do  not
significant harm (DNSH) in fase di istruttoria del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della
Commissione europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili
gli impianti di smaltimento, di  trattamento  meccanico  biologico  e
trattamento meccanico  della  frazione  indifferenziata  dei  rifiuti
urbani, gli inceneritori; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  28
settembre 2021, n. 397, recante i criteri di selezione  dei  progetti
relativi a iniziative «flagship» per le filiere di carta  e  cartone,
plastiche, RAEE, tessili, nonche' la ripartizione delle  risorse  per
ciascuna linea d'intervento del suddetto investimento 1.2; 
  Visti, in particolare, i punti 9 e 10 del gia' menzionato  decreto,
ai sensi dei quali, ove risultino risorse  residue  non  assegnate  a
seguito della  formulazione  della  graduatoria  delle  proposte  per
ciascuna linea d'intervento, e' possibile, con apposito  decreto,  da
adottarsi entro trenta  giorni  dall'approvazione  dell'ultima  delle
quattro graduatorie, procedere alla  riallocazione  di  tali  risorse
nell'ambito delle altre linee d'intervento e allo  scorrimento  delle
relative graduatorie, definendo le modalita' di rimodulazione,  cosi'
da  assicurare  il  completo  utilizzo  della  dotazione  finanziaria
dell'investimento 1.2; 
  Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n.  209,  con  il
quale e'  stata  approvata  la  graduatoria  definitiva  della  linea
d'intervento A; 
  Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n.  210,  con  il
quale e'  stata  approvata  la  graduatoria  definitiva  della  linea
d'intervento B; 
  Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n.  211,  con  il
quale e'  stata  approvata  la  graduatoria  definitiva  della  linea
d'intervento C; 
  Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n.  212,  con  il
quale e'  stata  approvata  la  graduatoria  definitiva  della  linea
d'intervento D; 
  Considerato che,  all'esito  del  calcolo  del  contributo  massimo
erogabile per ciascuna Proposta ammessa a finanziamento,  sono  state
accertate economie nell'ambito delle linee d'intervento A, B e D  che
possono essere utilizzate ai  fini  del  finanziamento  dei  progetti
afferenti alle linee d'intervento B e C, ad oggi, privi di  copertura
economica; 
  Ritenuto di  voler  procedere  alla  riallocazione  delle  suddette
risorse ai sensi delle disposizioni di cui ai richiamati punti 9 e 10
del decreto ministeriale n. 397/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Riallocazione risorse 
 
  1.  Le  risorse  residue  non  assegnate  a  valere   sulle   linee
d'intervento A, B e D, relative all'investimento 1.2,  pari  ad  euro
135.863.882,30 sono riallocate nell'ambito delle linee d'intervento B
e C relative  all'investimento  medesimo,  secondo  le  modalita'  di
rimodulazione di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente decreto. 
  2. Il  presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  sul  sito   istituzionale   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica   e   nella   Gazzetta
Ufficiale.  Esso  entra  in  vigore  il  giorno  stesso   della   sua
pubblicazione sul sito istituzionale del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica. 
    Roma, 27 gennaio 2023 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 478