IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e  successive  modificazioni,
recante provvedimenti per lo sviluppo  dell'economia  e  l'incremento
dell'occupazione e, in  particolare,  le  disposizioni  del  cap.  VI
relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 37 della predetta  legge  nel  quale,
tra  l'altro,  si  dispone  che  i  limiti  e  le  modalita'  per  la
concessione  del  contributo  nel  pagamento  degli  interessi   sono
determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il  Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio; 
  Visto  l'art.  109,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato  previste  dalle  leggi
citate in premessa e' fissata per l'anno 2023 nella misura dello 0,93
per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi  e  nella
misura dello 0,98 per  cento,  per  le  operazioni  di  durata  oltre
diciotto mesi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 marzo 2023 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti