IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in particolare
l'art. 3, in cui vengono dettate le disposizioni per i procedimenti
in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto l'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che
incrementa di 200 milioni di euro il livello di finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale, allo scopo di contribuire
ai maggiori costi per gli enti del Servizio sanitario nazionale
determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.
175, che incrementa il livello di finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2022 di 1.400 milioni di euro, di cui
1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111,
allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare della
pandemia;
Visto il successivo comma 4 dell'art. 5 del citato decreto-legge n.
144 del 2022 che prevede che le risorse del comma 3, unitamente alle
risorse di cui all'art. 40 del citato decreto-legge n. 50 del 2022,
siano ripartite con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di
accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per
l'anno 2022;
Considerato che, come previsto dal citato comma 4 dell'art. 5 del
citato decreto-legge n. 144 del 2022, alle somme oggetto del presente
decreto accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente;
Considerato che la quota di 200 milioni di euro e' da porsi a
carico della compartecipazione all'IVA per le regioni a statuto
ordinario per cui va data evidenza nel riparto delle due componenti
del finanziamento di cui trattasi;
Vista la proposta di riparto del fabbisogno sanitario nazionale
standard per l'anno 2022 sulla quale e' stata sancita intesa dalla
Conferenza Stato-regioni in data 21 dicembre 2022 (Rep. atti n.
278/CSR) con la quale sono individuate le quote di accesso al
finanziamento indistinto corrente per il medesimo anno;
Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle risorse
individuate con l'art. 40, comma 1, del citato decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, con l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, pari a complessivi 1.600 milioni di euro,
come riportato nell'allegata Tabella A, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 282/CSR);
Decreta:
1. In applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, si provvede alla ripartizione fra le regioni e
le province autonome dell'importo complessivo di 1.600 milioni di
euro, di cui 200 milioni di euro ai sensi dell'art. 40, comma 1, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e 1.400 milioni di euro ai sensi
dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
come riportato nell'allegata Tabella A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. La ripartizione e' effettuata in base alle quote di accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022.
Il presente decreto viene trasmesso, per la registrazione, alla
Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2023
Il Ministro della salute
Schillaci
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 474