IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, concernente il «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228;
Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui e' stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, ai sensi del
quale «In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti
patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e' autorizzata
l'immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente
l'emergenza»;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, recante
«Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di
farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2015, n. 143;
Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e,
in particolare, l'art. 1, comma 4;
Tenuto conto del parere reso da EMA in data 19 novembre 2021
nell'ambito della procedura ai sensi dell'art. 5(3) del regolamento
EC n. 726/2004 recante «Conditions of use, conditions for
distribution and patients targeted and conditions for safety
monitoring addressed to Member States for unauthorised product
Lagevrio (molnupiravir) available for use»;
Visto il decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021,
recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione farmaci
antivirali molnupiravir e paxlovid», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 dicembre 2021, n. 295, con cui e' stata autorizzata,
nelle more del perfezionamento delle procedure finalizzate
all'autorizzazione all'immissione in commercio, la temporanea
distribuzione del medicinale molnupiravir per il trattamento di
COVID-19, privo di una autorizzazione all'immissione in commercio nel
territorio europeo e nazionale;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 giugno 2022,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 23
giugno 2022, n. 145, recante «Proroga dell'autorizzazione alla
temporanea distribuzione del farmaco antivirale molnupiravir e revoca
dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione del farmaco
antivirale paxlovid»;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2022,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 23
dicembre 2022, n. 299, recante «Proroga all'autorizzazione alla
temporanea distribuzione del farmaco antivirale molnupiravir»;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute 26
novembre 2021 succitato, ai sensi del quale «Con successivi
provvedimenti, l'Agenzia italiana del farmaco definisce modalita' e
condizioni d'impiego dei medicinali di cui al comma 2, in coerenza
con la scheda informativa dei prodotti approvata dalla medesima
Agenzia»;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 novembre 2021
succitato, ai sensi del quale «L'Agenzia italiana del farmaco
istituisce un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio
dell'impiego dei medicinali di cui all'art. 1 e, sulla base della
valutazione dei dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al
Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la
sospensione o la revoca immediata del presente decreto»;
Considerato il parere della Commissione tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del farmaco reso in data 22 dicembre 2021, che
ha rilevato che il farmaco «Lagevrio» (molnupiravir) puo' essere reso
disponibile per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per
COVID-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza (massimo
cinque giorni) e con condizioni cliniche concomitanti che
rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di
COVID-19 grave;
Vista la determina AIFA del 28 dicembre 2021 (determina n.
DG/1644/2021), recante: «Definizione delle modalita' e delle
condizioni di impiego dell'antivirale "Lagevrio" (molnupiravir)».
Vista la Negative Opinion del Committee for Medicinal Products for
Human Use (CHMP) espressa in data 24 febbraio 2023;
Visto l'esito della rivalutazione condotta dalla Commissione
tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco in data 10
marzo 2023, in base al quale esaminata «l'istruttoria predisposta
dagli uffici a proposito della decisione del CHMP. Si rileva che
quest'ultimo ha espresso un parere negativo, dopo avere valutato la
totalita' dei dati disponibili, a causa della mancata dimostrazione
di un beneficio clinico di molnupiravir in termini di riduzione della
mortalita' e dei ricoveri ospedalieri. Sulla base di tali
considerazioni, pur avendo verificato l'assenza di particolari
problemi di sicurezza collegati al trattamento, la CTS stabilisce che
- analogamente a quanto gia' deciso dalla maggior parte dei paesi
europei nei quali era stata prevista una autorizzazione alla
distribuzione in emergenza - l'utilizzo di molnupiravir in pazienti
Covid-19 debba essere sospeso. La commissione da' mandato agli uffici
per l'aggiornamento delle raccomandazioni sul trattamento domiciliare
e per l'invio dell'informativa al Ministero della salute.» (Verbale
CTS n. 85 dell'8, 9 e 10 marzo 2023);
Determina:
Art. 1
Sospensione dell'impiego
1. L'impiego dell'antivirale molnupiravir (LAGEVRIO), prodotto
dall'azienda Merck Sharp & Dohme B.V., per il trattamento della
malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei pazienti adulti non
ospedalizzati per COVID-19 con malattia lieve-moderata di recente
insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino
specifici fattori di rischio per lo sviluppo di COVID-19 grave e'
sospeso.
2. E' altresi' sospeso l'accesso alla compilazione del registro di
monitoraggio AIFA dell'antivirale molnupiravir da parte dei medici e
dei farmacisti operanti nell'ambito delle strutture sanitarie
individuate dalle regioni e dalle province autonome, e disponibile
all'indirizzo web: https://registri.aifa.gov.it/