IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista la determina AIFA n. 64/2023 del 23 gennaio 2023, concernente
«Nuove  indicazioni  terapeutiche  del  medicinale  per   uso   umano
"Darunavir Mylan", non rimborsate dal Servizio sanitario  nazionale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 30 del 6 febbraio 2023; 
  Considerato che  occorre  rettificare  la  determina  suddetta  per
erronea trascrizione dell'indicazione terapeutica non rimborsata. 
  Visti gli atti d'Ufficio, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
    Rettifica della determina AIFA n. 64/2023 del 23 gennaio 2023 
 
  E' rettificata nei  termini  che  seguono,  la  determina  AIFA  n.
64/2023  del  23  gennaio  2023,   concernente   «Nuove   indicazioni
terapeutiche del  medicinale  per  uso  umano  DARUNAVIR  MYLAN,  non
rimborsate  dal  Servizio  sanitario  nazionale»,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 30
del 6 febbraio 2023. 
  Laddove e' scritto: 
    «"Co-somministrato con cobicistat, e'  indicato  in  associazione
con altre terapie antiretrovirali per  il  trattamento  di  adulti  e
adolescenti (di eta' pari o superiore a  dodici  anni,  peso  pari  o
superiore a 40  kg)  affetti  da  virus  dell'immunodeficienza  umana
(HIV-1)" relativamente al  dosaggio  da  400  mg  e  800  mg  non  e'
rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.» 
  leggasi: 
    «Co-somministrato con cobicistat, e' indicato in associazione con
altre terapie antiretrovirali per il trattamento di  adolescenti  (di
eta' pari o superiore a dodici anni, peso pari o superiore a  40  kg)
affetti da virus dell'immunodeficienza umana  (HIV-1)»  relativamente
al dosaggio da 400 mg  e  800  mg  non  e'  rimborsata  dal  Servizio
sanitario nazionale.»