IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto, in particolare, il comma 3-bis  dell'art.  17  del  predetto
decreto legislativo n. 46 del  1999,  come  modificato  dall'art.  1,
comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di  specifiche  tipologie  di
crediti delle societa' per azioni a partecipazione  pubblica,  previa
valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante   norme   per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili di energia; 
  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 3, della citata legge n. 10
del 1991, che dispone che i comuni con piu' di quarantamila  abitanti
e le province per la  restante  parte  del  territorio  effettuano  i
necessari controlli finalizzati all'osservanza delle  norme  relative
al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni,
con onere a carico degli utenti; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica  la  direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica,  della  direttiva  2010/31/UE,
sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  e   della   direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, concernente regolamento recante definizione dei criteri  generali
in  materia  di  esercizio,  conduzione,  controllo,  manutenzione  e
ispezione degli impianti termici degli edifici, a norma  dell'art.  4
del citato decreto legislativo n. 192 del 2005; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, lettera c), del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, che ribadisce
l'onere a carico dell'utenza dei controlli effettuati sugli  impianti
termici; 
  Visto l'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
quale dispone in materia di aziende speciali; 
  Vista la delibera n. 28561 del  6  agosto  2008  con  la  quale  la
Provincia di Matera ha trasferito all'Agenzia provinciale energia  ed
ambiente - APEA, costituita  ai  sensi  del  predetto  art.  114  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, le proprie competenze, dirette e
delegate, afferenti l'attivita' di verifica degli  impianti  termici,
specificando nelle premesse che il Comune di Matera  ha  delegato  la
stessa provincia ad espletare  i  controlli  sugli  impianti  termici
ricadenti nell'ambito territoriale comunale; 
  Viste le note del 30 agosto 2022 e del 27 settembre 2022,  n.  788,
con le quali l'Agenzia provinciale energia  ed  ambiente  -  APEA  ha
chiesto di poter riscuotere a mezzo ruolo  i  crediti  relativi  alla
verifica obbligatoria degli impianti termici; 
  Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del
predetto decreto legislativo n. 46  del  1999,  nella  considerazione
che, benche' la  norma  sia  riferita  alle  societa'  per  azioni  a
partecipazione pubblica, la ratio della stessa e' da ritenersi  volta
a  potervi  ricomprendere  anche  gli  enti  pubblici  economici,  in
mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio  ai  principi
di  ragionevolezza  e  di  parita'   di   trattamento,   nonche'   di
semplificazione; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato n. 26610 del 15 febbraio 2023; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei  crediti  vantati  dall'Agenzia
provinciale  energia  ed  ambiente  -  APEA   in   quanto   derivanti
dall'attivita' di controllo degli impianti termici prevista con legge
e,  pertanto,  riferibili  all'interesse  della  collettivita'   alla
sicurezza degli impianti; 
  Ritenuto, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti derivanti dal servizio di verifiche degli  impianti
termici ricadenti nell'ambito territoriale del  Comune  di  Matera  e
della  Provincia  di  Matera,  effettuato  dall'Agenzia   provinciale
energia ed ambiente - APEA, nell'ambito dell'attivita'  di  controllo
di tali impianti, svolta ai sensi dell'art. 31, comma 3, della  legge
9 gennaio 1991, n. 10. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 marzo 2023 
 
                                                Il Vice Ministro: Leo