IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 228, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto l'art. 405, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
riportante gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 4 gennaio 2021, con il quale e' stata da ultimo aggiornata la
misura degli importi dei diritti per le predette operazioni
tecnico-amministrative di cui alla tabella VII.1;
Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' alle
predette disposizioni, all'aggiornamento biennale degli importi dei
diritti per le predette operazioni tecnico-amministrative, in misura
pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due
anni precedenti;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel
biennio dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2022, accertato
dall'Istituto nazionale di statistica, e' pari al 15,6%;
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni
tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 405 del Regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada
1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista
dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiornati
in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni
precedenti, accertata dall'ISTAT nella misura del 15,6%.
2. Gli importi previsti nel decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 gennaio 2021, si intendono
sostituiti dai rispettivi valori aggiornati, come di seguito
riportato:
ove e' previsto l'importo di euro 86,86, lo stesso si intende
sostituito dall'importo di euro 100,41;
ove e' previsto l'importo di euro 173,73, lo stesso si intende
sostituito dall'importo di euro 200,83;
ove e' previsto l'importo di euro 217,15, lo stesso si intende
sostituito dall'importo di euro 251,03;
ove e' previsto l'importo di euro 347,45, lo stesso si intende
sostituito dall'importo di euro 401,65;
ove e' previsto l'importo di euro 434,32, lo stesso si intende
sostituito dall'importo di euro 502,07;
ove e' previsto l'importo di euro 868,64, lo stesso si intende
sostituito dall'importo di euro 1.004,15;
ove e' previsto l'importo di euro 1.302,95, lo stesso si intende
sostituito dall'importo di euro 1.506,21.