IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 228, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, recante «Nuovo codice della strada»; 
  Visto l'art.  405,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante  «Regolamento   di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; 
  Visto l'art. 238 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella  VII.1,  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
riportante gli importi dei diritti dovuti dagli  interessati  per  le
operazioni tecnico-amministrative di  competenza  del  Ministero  dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 4 gennaio 2021, con il quale e' stata  da  ultimo  aggiornata  la
misura  degli  importi  dei  diritti  per  le   predette   operazioni
tecnico-amministrative di cui alla tabella VII.1; 
  Ritenuta la necessita' di dover  provvedere,  in  conformita'  alle
predette disposizioni, all'aggiornamento biennale degli  importi  dei
diritti per le predette operazioni tecnico-amministrative, in  misura
pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due
anni precedenti; 
  Considerato che l'indice di variazione percentuale  dei  prezzi  al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatosi  nel
biennio  dal  1°  dicembre  2020  al  30  novembre  2022,   accertato
dall'Istituto nazionale di statistica, e' pari al 15,6%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento   degli    importi    dovuti    per    le    operazioni
  tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 405 del  Regolamento  di
  attuazione del nuovo codice della strada 
 
  1.  Gli  importi  dei  diritti  dovuti  dagli  interessati  per  le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista
dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiornati
in misura  pari  all'intera  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati  nei  due   anni
precedenti, accertata dall'ISTAT nella misura del 15,6%. 
  2.  Gli  importi  previsti   nel   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti  del  4  gennaio  2021,  si  intendono
sostituiti  dai  rispettivi  valori  aggiornati,  come   di   seguito
riportato: 
    ove e' previsto l'importo di euro 86,86,  lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di euro 100,41; 
    ove e' previsto l'importo di euro 173,73, lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di euro 200,83; 
    ove e' previsto l'importo di euro 217,15, lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di euro 251,03; 
    ove e' previsto l'importo di euro 347,45, lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di euro 401,65; 
    ove e' previsto l'importo di euro 434,32, lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di euro 502,07; 
    ove e' previsto l'importo di euro 868,64, lo  stesso  si  intende
sostituito dall'importo di euro 1.004,15; 
    ove e' previsto l'importo di euro 1.302,95, lo stesso si  intende
sostituito dall'importo di euro 1.506,21.