IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto, in particolare, l'art. 4, primo comma, della legge n. 833
del 1978, che demanda alla legge dello Stato l'emanazione delle norme
«dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per
tutto il territorio nazionale», tra le altre, in materia di
«raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue
umano»;
Visto il successivo art. 6, primo comma, lettera c), della legge n.
833 del 1978, che individua tra le funzioni amministrative di
competenza dello Stato, la produzione, la registrazione, la ricerca,
la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti, tra
l'altro, gli emoderivati;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 avente ad oggetto: «Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che determina i livelli
essenziali di assistenza ed in particolare l'art. 47, rubricato
«Attivita' trasfusionali» ove e' previsto che il Servizio sanitario
nazionale garantisce in materia di attivita' trasfusionali i servizi
e le prestazioni individuati dall'art. 5, della legge n. 219 del
2005;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina
delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati» e, in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale si
dispone che con uno o piu' accordi tra Governo, regioni e province
autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano viene
adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le
associazioni e le federazioni di donatori di sangue per permettere la
partecipazione delle stesse alle attivita' trasfusionali;
Visto l'art. 11, della legge n. 219 del 2005, che definisce alcuni
principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire
l'armonizzazione della legislazione in materia sanitaria, «in
considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati
costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non
frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto il concorso delle
regioni e delle aziende sanitarie»;
Visto l'art. 12, della legge n. 219 del 2005, ove si prevede, con
decreto del Ministro della salute, l'istituzione del Centro nazionale
sangue, presso l'Istituto superiore di sanita', per lo svolgimento
delle funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico,
nelle materie disciplinate dalla summenzionata legge;
Visto il decreto del Ministro della salute 26 aprile 2007 recante
«Istituzione del Centro nazionale sangue» struttura finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al
supporto per il coordinamento delle attivita' trasfusionali sul
territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - del 25 giugno 2007, n. 145;
Visto, inoltre, l'art. 18, della legge n. 219 del 2005 di
istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali
all'interno del sistema informativo sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007,
recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi
trasfusionali (SISTRA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - del 16 gennaio 2008, n. 13;
Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della
legge n. 219 del 2005, tra il Governo, le regioni e province autonome
per la definizione dei criteri e dei principi generali per la
regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e
associazioni e federazioni di donatori di sangue e adozione del
relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'accordo
Stato-regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 100/CSR del 8 luglio
2021);
Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio 2021 recante
«Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi
prodotti per l'anno 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 settembre 2021, n. 232;
Visto il decreto del Ministro della salute 26 maggio 2022 recante
«Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi
prodotti per l'anno 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 4 luglio 2022, n. 154;
Visto l'art. 39-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
inserito in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
recante «Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato
operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale» che ha concesso un
contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle
associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita'
trasfusionale per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento
delle proprie attivita' istituzionali;
Considerato che le sopra citate risorse, pari a 2 milioni di euro
per l'anno 2022, risultano iscritte sul capitolo di bilancio 4382,
piano gestionale 1, denominato «Somme da assegnare alle associazioni
di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale»,
afferente al centro di responsabilita' della Direzione generale della
prevenzione sanitaria, e istituito per le finalita' sopra indicate
nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della
salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di
previsione del Ministero della salute;
Tenuto conto che la disposizione in parola e' stata introdotta in
sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entrata in
vigore dal 16 luglio 2022 e ha necessitato di un successivo
provvedimento di attuazione da parte del Ministero della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la
definizione delle quote assegnate a ciascuna regione e provincia
autonoma;
Ritenuto pertanto, opportuno, al fine di un efficace impiego del
citato contributo una tantum pari a 2 milioni di euro per l'anno
2022, prevederne l'utilizzo per le spese sostenute nell'anno 2022 e
nel primo semestre dell'anno 2023;
Vista la nota del Centro nazionale sangue (CNS), acquisita al prot.
DGPRE - 41696 del 5 ottobre 2022, di proposta di criteri di
ripartizione del fondo di cui all'art. 39-bis del decreto-legge 50
del 2022, da corrispondersi alle regioni e province autonome che
hanno stipulato con le associazioni e federazioni di donatori
volontari di sangue, le convenzioni di cui all'accordo Stato-regioni
del 8 luglio 2021 (Rep. atti n. 100/CSR) per l'acquisto di materiali
connessi allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, non
gia' oggetto di rimborso;
Ritenuto di ripartire il summenzionato contributo sulla base degli
indicatori di complessita' del sistema sanitario e di efficienza
relativa all'attivita' di donazione di sangue per la produzione di
globuli rossi concentrati e di conferimento del plasma all'industria
in quanto indici significativamente influenzati dall'attivita' svolta
dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue;
Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio
nazionale, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1°
gennaio 2022;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei
criteri e delle modalita' di ripartizione tra le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano (Repertorio atti n. 5/CSR dell'11 gennaio 2023);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di
riparto del contributo concesso ai sensi dell'art. 39-bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2022, in favore delle associazioni di volontariato operanti
nell'ambito dell'attivita' trasfusionale per l'acquisto di materiali
connessi allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, non
gia' rimborsati ai sensi della normativa vigente.