IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, primo comma, della  legge  n.  833
del 1978, che demanda alla legge dello Stato l'emanazione delle norme
«dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute  uniformi  per
tutto  il  territorio  nazionale»,  tra  le  altre,  in  materia   di
«raccolta, frazionamento, conservazione e  distribuzione  del  sangue
umano»; 
  Visto il successivo art. 6, primo comma, lettera c), della legge n.
833 del  1978,  che  individua  tra  le  funzioni  amministrative  di
competenza dello Stato, la produzione, la registrazione, la  ricerca,
la sperimentazione, il commercio e  l'informazione  concernenti,  tra
l'altro, gli emoderivati; 
  Visto il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 avente ad  oggetto:  «Definizione  e  aggiornamento  dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che determina i livelli
essenziali di assistenza  ed  in  particolare  l'art.  47,  rubricato
«Attivita' trasfusionali» ove e' previsto che il  Servizio  sanitario
nazionale garantisce in materia di attivita' trasfusionali i  servizi
e le prestazioni individuati dall'art. 5,  della  legge  n.  219  del
2005; 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219  recante  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati» e, in particolare  l'art.  6,  comma  1,  nel  quale  si
dispone che con uno o piu' accordi tra Governo,  regioni  e  province
autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano viene
adottato uno schema  tipo  per  la  stipula  di  convenzioni  con  le
associazioni e le federazioni di donatori di sangue per permettere la
partecipazione delle stesse alle attivita' trasfusionali; 
  Visto l'art. 11, della legge n. 219 del 2005, che definisce  alcuni
principi  generali  di  programmazione  sanitaria  atti  a   favorire
l'armonizzazione  della  legislazione  in  materia   sanitaria,   «in
considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue  e  derivati
costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non
frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto il concorso delle
regioni e delle aziende sanitarie»; 
  Visto l'art. 12, della legge n. 219 del 2005, ove si  prevede,  con
decreto del Ministro della salute, l'istituzione del Centro nazionale
sangue, presso l'Istituto superiore di sanita',  per  lo  svolgimento
delle funzioni di coordinamento e di controllo  tecnico  scientifico,
nelle materie disciplinate dalla summenzionata legge; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 aprile  2007  recante
«Istituzione del Centro nazionale sangue»  struttura  finalizzata  al
raggiungimento degli obiettivi di  autosufficienza  nazionale  ed  al
supporto per  il  coordinamento  delle  attivita'  trasfusionali  sul
territorio  nazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - del 25 giugno 2007, n. 145; 
  Visto,  inoltre,  l'art.  18,  della  legge  n.  219  del  2005  di
istituzione  del  sistema  informativo  dei   servizi   trasfusionali
all'interno del sistema informativo sanitario nazionale; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante   «Istituzione   del   sistema   informativo   dei    servizi
trasfusionali (SISTRA)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - del 16 gennaio 2008, n. 13; 
  Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera  b),  della
legge n. 219 del 2005, tra il Governo, le regioni e province autonome
per la definizione  dei  criteri  e  dei  principi  generali  per  la
regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province  autonome  e
associazioni e federazioni di  donatori  di  sangue  e  adozione  del
relativo  schema-tipo.   Revisione   e   aggiornamento   dell'accordo
Stato-regioni 14 aprile 2016 (Rep.  atti  n.  100/CSR  del  8  luglio
2021); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio  2021  recante
«Programma  di  autosufficienza  nazionale  del  sangue  e  dei  suoi
prodotti per l'anno 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 28 settembre 2021, n. 232; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 maggio  2022  recante
«Programma  di  autosufficienza  nazionale  del  sangue  e  dei  suoi
prodotti per l'anno 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 4 luglio 2022, n. 154; 
  Visto l'art. 39-bis, del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
inserito in sede di conversione dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,
recante «Disposizioni in favore delle  associazioni  di  volontariato
operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale» che ha concesso un
contributo di 2 milioni di euro  per  l'anno  2022  in  favore  delle
associazioni  di  volontariato  operanti  nell'ambito  dell'attivita'
trasfusionale per l'acquisto di materiali connessi  allo  svolgimento
delle proprie attivita' istituzionali; 
  Considerato che le sopra citate risorse, pari a 2 milioni  di  euro
per l'anno 2022, risultano iscritte sul capitolo  di  bilancio  4382,
piano gestionale 1, denominato «Somme da assegnare alle  associazioni
di volontariato operanti nell'ambito  dell'attivita'  trasfusionale»,
afferente al centro di responsabilita' della Direzione generale della
prevenzione sanitaria, e istituito per le  finalita'  sopra  indicate
nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione  e  promozione  della
salute  umana  ed  assistenza  sanitaria  al  personale  navigante  e
aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello  stato  di
previsione del Ministero della salute; 
  Tenuto conto che la disposizione in parola e' stata  introdotta  in
sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  entrata  in
vigore  dal  16  luglio  2022  e  ha  necessitato  di  un  successivo
provvedimento di attuazione da  parte  del  Ministero  della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  la
definizione delle quote assegnate  a  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma; 
  Ritenuto pertanto, opportuno, al fine di un  efficace  impiego  del
citato contributo una tantum pari a 2  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, prevederne l'utilizzo per le spese sostenute nell'anno  2022  e
nel primo semestre dell'anno 2023; 
  Vista la nota del Centro nazionale sangue (CNS), acquisita al prot.
DGPRE -  41696  del  5  ottobre  2022,  di  proposta  di  criteri  di
ripartizione del fondo di cui all'art. 39-bis  del  decreto-legge  50
del 2022, da corrispondersi alle  regioni  e  province  autonome  che
hanno  stipulato  con  le  associazioni  e  federazioni  di  donatori
volontari di sangue, le convenzioni di cui all'accordo  Stato-regioni
del 8 luglio 2021 (Rep. atti n. 100/CSR) per l'acquisto di  materiali
connessi allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali,  non
gia' oggetto di rimborso; 
  Ritenuto di ripartire il summenzionato contributo sulla base  degli
indicatori di complessita' del  sistema  sanitario  e  di  efficienza
relativa all'attivita' di donazione di sangue per  la  produzione  di
globuli rossi concentrati e di conferimento del plasma  all'industria
in quanto indici significativamente influenzati dall'attivita' svolta
dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue; 
  Tenuto  conto  della  distribuzione  demografica   sul   territorio
nazionale, sulla base dei dati  forniti  dall'ISTAT  riferiti  al  1°
gennaio 2022; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  alla  definizione  dei
criteri e delle  modalita'  di  ripartizione  tra  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano (Repertorio atti n. 5/CSR dell'11 gennaio 2023); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
riparto del  contributo  concesso  ai  sensi  dell'art.  39-bis,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pari  a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in favore delle associazioni  di  volontariato  operanti
nell'ambito dell'attivita' trasfusionale per l'acquisto di  materiali
connessi allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali,  non
gia' rimborsati ai sensi della normativa vigente.