IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2015,   n.   125,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali» e, in particolare, l'art. 9-ter, comma 7,  che
prevede   l'istituzione   presso   il    Ministero    della    salute
dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei  dispositivi  medici  allo
scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e  verificare
la  coerenza  dei  prezzi  a  base  d'asta  rispetto  ai  prezzi   di
riferimento definiti dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione  o  ai
prezzi unitari disponibili  nel  flusso  consumi  del  nuovo  sistema
informativo sanitario; 
  Visto il decreto legislativo del 5 agosto  2022,  n.  137,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.
15 della legge 22 aprile 2021, n. 53» e, in particolare,  l'art.  22,
comma 5, ai sensi del quale con decreto  del  Ministro  della  salute
sono  stabiliti  i  compiti  e  la   composizione   dell'Osservatorio
nazionale dei prezzi dei dispositivi medici di cui  al  decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125; 
  Visto il decreto legislativo del 5 agosto  2022,  n.  138,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo  ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della Commissione,  nonche'  per  l'adeguamento
alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2022/112  che  modifica  il
regolamento  (UE)  2017/746  per  quanto  riguarda  le   disposizioni
transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e
l'applicazione differita delle condizioni concernenti  i  dispositivi
fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge  22  aprile
2021, n. 53 e, in particolare, l'art. 18, comma 5, ai sensi del quale
con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i compiti  e  la
composizione dell'Osservatorio nazionale dei prezzi  dei  dispositivi
medici di cui al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; 
  Visto il decreto legislativo 14  dicembre  1992,  n.  507,  recante
attuazione  della  direttiva  90/385/CEE  concernente  i  dispositivi
medici impiantabili attivi; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  recante
attuazione della direttiva 93/42/CEE, del  Consiglio,  concernente  i
dispositivi medici; 
  Visto il decreto legislativo 8  settembre  2000,  n.  332,  recante
attuazione  della  direttiva  n.  98/79/CE  relativa  ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/746 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   5   aprile   2017,   relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della Commissione; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 febbraio 2007,  e
successive modificazioni, recante «Approvazione della Classificazione
nazionale dei dispositivi medici  (CND)»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  21  dicembre  2009
recante modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007 recante
«Nuove modalita' per gli adempimenti previsti  per  la  registrazione
dei dispositivi  impiantabili  attivi  nonche' per  l'iscrizione  nel
repertorio  dei  dispositivi  medici»   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  dell'11  giugno  2010,
recante «Istituzione del flusso informativo per il  monitoraggio  dei
consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati  dal  Servizio
sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175  del
29 luglio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  23  dicembre  2013,
recante   «Nuove   modalita'   per   l'iscrizione   dei   dispositivi
medico-diagnostici in vitro nel repertorio dei dispositivi  medici  e
per gli adempimenti relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei
mandatari di dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014; 
  Preso atto che il  Medical  device  coordination  group,  istituito
presso la Commissione  europea,  ha  individuato  la  classificazione
nazionale dei  dispositivi  medici  dell'Italia,  come  base  per  la
realizzazione  della  nomenclatura  dei  dispositivi  medici  europea
(EMDN), di cui all'art. 26 del citato regolamento (UE) 2017/745; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  25  novembre  2013,
recante «Ampliamento del nucleo di informazioni  essenziali  relative
ai contratti di dispositivi medici» previsto dall'art.  6,  comma  2,
del  decreto  11  giugno  2010,  recante  «Istituzione   del   flusso
informativo per il monitoraggio dei consumi  dei  dispositivi  medici
direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  22  aprile  2014,
recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle
grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie
pubbliche, private accreditate e private non accreditate», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2014; 
  Ritenuto di rendere disponibili all'Osservatorio  nazionale  prezzi
anche i dati riferiti alle apparecchiature sanitarie in uso presso le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale  (SSN)  rilevati
con il flusso informativo previsto dal citato  decreto  del  Ministro
della salute 22 aprile 2014; 
  Ritenuto necessario stabilire, come previsto dall'art. 22, comma  5
e dall'art. 18, comma 5 dei citati decreti legislativi n. 137  e  138
del 2022, i compiti e la composizione dell'Osservatorio nazionale dei
prezzi dei dispositivi medici di cui al decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Composizione dell'Osservatorio 
 
  1. L'Osservatorio nazionale dei prezzi dei  dispositivi  medici  di
cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  di
seguito denominato Osservatorio, opera presso la  Direzione  generale
dei dispositivi medici e  del  servizio  farmaceutico  del  Ministero
della salute. 
  2. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 137 e dell'art. 18,  comma  5,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2022, 138 l'Osservatorio e' composto: 
    a) dal direttore della Direzione generale dei dispositivi  medici
e  del  servizio  farmaceutico  o  suo  delegato,  con  funzioni   di
presidente; 
    b) dal direttore della Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria del Ministero della salute o suo delegato; 
    c) dal direttore della Direzione generale della digitalizzazione,
del sistema informativo sanitario e della  statistica  del  Ministero
della salute o suo delegato; 
    d) da un componente designato dal Ministero delle imprese  e  del
Made in Italy; 
    e) da un  componente  designato  dal  Ministero  dell'economia  e
finanze; 
    f) da un componente designato dal Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
    g) dal direttore generale dell'Agenzia nazionale  per  i  Servizi
sanitari regionali (AGENAS) o suo delegato; 
    h) da un componente designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
    i) da tre componenti designati dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome; 
    l)  da  un  componente  designato  dall'Istituto  nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 
    m) da un componente individuato dalle  associazioni  maggiormente
rappresentative dell'industria dei dispositivi medici; 
    n) da due rappresentanti e delle associazioni dei pazienti e  dei
cittadini, di volta in volta individuati in coerenza  con  l'atto  di
indirizzo del segretario generale del Ministero della  salute  del  3
ottobre 2022. 
  3. L'Osservatorio e' supportato dalla Cabina di regia per  l'Health
technology assessment (HTA) istituita ai  sensi  dell'art.  1,  comma
587, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  dal  Comitato
tecnico sanitario, sezione f), istituito con decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, e puo' avvalersi altresi'  del
supporto delle Direzioni generali del Ministero della  salute,  dell'
Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali  (AGENAS)  ,  di
esperti in possesso di  professionalita'  specifiche  operanti  nelle
strutture del  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN),  nonche'  delle
collaborazioni con Enti universitari e di ricerca.