IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada», che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui all'articolo sopra richiamato; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011, recante norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 del 10 agosto 2011; Vista la norma di unificazione UNI EN 16662-1:2020 relativa ai dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autovetture e veicoli leggeri che ha sostituito la norma UNI 11313 alle cui disposizioni fa riferimento il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011; Considerata la necessita' di adeguare le prescrizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011, al progresso ed all'evoluzione della tecnica rappresentati dalla norma UNI EN 16662-1:2020; Considerata l'opportunita' di prevedere un periodo transitorio per consentire la vendita dei dispositivi supplementari di aderenza gia' immessi sul mercato conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011; Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011 1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 1, comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi supplementari di aderenza conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020». b) l'art. 1, comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. La valutazione di conformita' alla norma di cui al comma 2 e' effettuata da un organismo di certificazione accreditato in base al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni ed e' attestata dalla apposizione della marcatura di conformita', da parte del fabbricante». c) all'art. 1 e' aggiunto il seguente comma 4: «4. Il fabbricante deve garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi ai requisiti previsti mediante l'adozione di un sistema di controllo della produzione secondo la norma UNI/TS 11899». d) l'art. 2, comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita' e di informazione dell'utilizzatore equivalente a quello disposto dall'art. 1. La predetta equivalenza e' comprovata dalla presenza di un marchio attestante la conformita' alla norma di unificazione nazionale, di trasposizione della norma EN 16662-1:2020, adottata dallo Stato di fabbricazione». e) l'art. 2, comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I dispositivi supplementari di aderenza conformi alle norme austriache ÖNORM V5117-2021 e ÖNORM V5121-2021 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti». f) l'art. 2, comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilita' ed informazione per l'utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, e' valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019». g) l'art. 3 e' soppresso.