IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre  1999,
n. 526, che individua le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000,  recante  «disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge  n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge  n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14,  comma
16  della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni  dell'art.
14, comma 15, lettera d), sono state impartite le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526,  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (UE) n. 228 della  Commissione  del  18  marzo
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea  L  69
del 19 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con  il
quale e'  stata  registrata  la  denominazione  di  origine  protetta
«Patata di Bologna»; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  5  dicembre  2016,  n.  90620,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 302 del 28 dicembre 2016,  successivamente  confermato,
con il quale e' stato attribuito per  un  triennio  al  Consorzio  di
tutela Patata  di  Bologna  DOP  il  riconoscimento  e  l'incarico  a
svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24  aprile  1998,
n. 128, come  modificato  dall'art.  14,  comma  15  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Patata di Bologna»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive  modificazioni
ed   integrazioni,   sopra   citato,   relativa   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale,  dei  soggetti  appartenenti  alla   categoria   «produttori
agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e  cereali  non  trasformati»
individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto,  rappresenta
almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo
nel periodo significativo di riferimento; 
  Considerato in  particolare  che  la  verifica  predetta  e'  stata
eseguita sulla base  delle  dichiarazioni  presentate  dal  consorzio
richiedente a mezzo pec il 21 settembre 2022, (prot. Masaf n.  454427
del 22 settembre 2022) ed il 9 dicembre 2022 (prot. Masaf  n.  632887
del 12 dicembre 2022) e della attestazione rilasciata  dall'organismo
di controllo - Check Fruit S.r.l. - a mezzo pec il 27 settembre  2022
(prot. Masaf n. 472060 del 27 settembre 2022) ed  l'8  novembre  2022
(prot. Masaf n. 569152 dell'8 novembre 2022), autorizzato a  svolgere
le attivita' di controllo sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Patata di Bologna»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela Patata di Bologna DOP a svolgere  le  funzioni
indicate all'art. 53  della  citata  legge  n.  128  del  1998,  come
modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21  dicembre  1999,  n.
526, per la DOP «Patata di Bologna»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 5 dicembre 2016, n. 90620, al Consorzio di tutela Patata
di Bologna DOP, con sede legale in Castenaso (BO),  fraz.  Villanova,
via Tosarelli n. 155, a svolgere le funzioni di cui di  cui  all'art.
53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art.  14,
comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Patata  di
Bologna». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 5 dicembre 2016, n.  90620,  e  nel
presente decreto, puo' essere sospeso con  provvedimento  motivato  e
revocato nel caso di perdita  dei  requisiti  previsti  dall'art.  53
della legge 24 aprile 1998, n.  128  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e dei requisiti previsti  dai  decreti  ministeriali  12
aprile 2000, n. 61413  e  n.  61414  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 1° marzo 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero