IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio-decreto  18  novembre  1923,   n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio-decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11
luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione    regionale    Emilia-Romagna    riguardanti    il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Ravenna (RA): 
    prot. n. 2015/20302 del 2 dicembre 2015 e prot. n. 2015/20303 del
2 dicembre  2015,  con  i  quali  sono  stati  trasferiti,  a  titolo
gratuito, al Comune di Alfonsine, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1,
del decreto-legge n.  69  del  2013,  gli  immobili  appartenenti  al
patrimonio  dello  Stato  e  denominati,  rispettivamente,   «terreno
espropriato per costruzioni opere militari»  e  «terreno  espropriato
per costruzioni opere militari»; 
    prot. n. 2015/3089 del 3  marzo  2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di  Bagnacavallo,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
proprieta' Chiarini Ivo, localita' Villa Prati - via Naviglio»; 
    prot. n. 2015/3958 del 16 marzo 2015, prot. n. 2015/21852 del  22
dicembre 2015, rettificato  con  provvedimento  prot.  n.  2021/14554
dell'8 settembre 2021  e  prot.  n.  2015/3905  del  16  marzo  2015,
rettificato con provvedimento prot. n.  2021/14556  dell'8  settembre
2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune
di Cervia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.
69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e
denominati,  rispettivamente,  «tratti  stradali   di   collegamento,
lottizzazione ex Savelli area urbana di Milano Marittima di  Cervia»,
«area posta nella fascia retrostante l'arenile di  Milano  Marittima,
tra la XX  Traversa  ed  il  Fosso  Cupa»  e  «ex  scolo  consorziale
denominato Chiavichetta o piu' propriamente Canale Angelini -  Cervia
tra il cimitero e il canale delle saline»; 
    prot. n. 2015/6473 del 24 aprile 2015 e prot. n. 2015/3902 del 16
marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito,  al
Comune  di  Faenza,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,   comma   1,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente,  «devoluzione  per  debito
d'imposta  a  carico  di  Tramonti  Gianluca -  piena  proprieta'  di
un'autorimessa»  e  «unita'   immobiliare   abitativa,   decreto   di
trasferimento a carico di Cavina Francesco»; 
    prot. n. 2015/6472 del 24 aprile 2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito,  al  Comune  di  Fusignano,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«appezzamento di terreno Fusignano»; 
     prot. n. 2015/2775 del 25  febbraio  2015,  prot.  n.  2015/3702
dell'11 marzo 2015, prot. n. 2015/3704 dell'11 marzo 2015,  prot.  n.
2015/3700 dell'11 marzo 2015, prot. n. 2015/4966/B03  dell'1°  aprile
2015, prot. n. 2015/7009 del 30 aprile 2015, prot. n.  2015/8866  del
29 maggio 2015, prot. n. 2015/18705/B03 del 12 novembre  2015,  prot.
n. 2015/18706/B03 del 12 novembre 2015, prot.  n.  2015/8867  del  29
maggio 2015,  prot.  n.  2015/8869  del  29  maggio  2015,  prot.  n.
2015/21774/B03 del 21 dicembre 2015, prot. n. 2015/7006 del 30 aprile
2015, prot. n. 2015/8865 del 29 maggio 2015, prot. n.  2015/16680/B03
del 16 ottobre 2015 e prot. n. 2015/18314/B03 del  9  novembre  2015,
con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito,  al  Comune  di
Ravenna, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69
del 2013, gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominati, rispettivamente, «sede staccata di S. Pietro  in  vincoli
dell'ufficio provinciale del lavoro e della  massima  occupazione  di
Ravenna S. Pietro in Vincoli», «decreto di trasferimento a seguito di
assegnazione per debito d'imposta a carico di  Ricci  Paola  -  Quota
1/1», «Scolo  consorziale  delle  Ghiaine  Ravenna -  Fosso  Ghiaia»,
«assegnazione per debito d'imposta a carico di Ricci Gianni  -  quota
di 1/1», «assegnazione per debito d'imposta Valdinoci Omelia,  «quota
di 1/3 di appartamento pervenuto allo Stato a seguito  di  debito  di
imposta a carico di Ricci Gianni, «decreto di trasferimento a seguito
di assegnazione per debito d'imposta a carico di Ricci Paola -  quota
1/3», «terreno gia' costituente tratto  dell'ex  Scolo  Vicoli»,  «ex
proprieta'   della   fallita    ditta    Commercial    Amministration
Establishement Lido di Classe», «ex Prop. Arcozzi Cesarino  localita'
Santerno via Bezzi n. 6», «ex Casa di Guardia Ghibullo»,  «tratto  ex
scolo cons.le Bidente attiguo v. Antica Milizia e  parallelo  v.  dei
Poggi», «tratto del canale di Scolo Bidente. Ravenna nei pressi della
circonvallazione piazza d'Armi e lungo la via», «terreno demaniale ex
Chiusa S.Marco S.Marco», «Terreno di risulta dell'ex canale  Piombone
di Levante Piombone di  Ravenna»,  «ex  area  di  sedime  del  canale
Piombone di Ponente», «ex Alveo Scolo Consorziale Cornara  Glorie»  e
«Immobile loc. Santerno V. Carraia Bezzi 116-118 ex propr. Corda Anna
Foschini Mafaldo»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio-direzione regionale Emilia-Romagna
in cui si espone che, alla data del trasferimento,  gli  immobili  di
cui trattasi erano utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove  e'  stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  26260  del  14
dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Riduzione delle risorse spettanti al 
                         Comune di Alfonsine 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Alfonsine
(RA) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati  «terreno  espropriato  per
costruzioni opere militari» e «terreno  espropriato  per  costruzioni
opere militari», meglio individuati nei provvedimenti  del  direttore
regionale    dell'Agenzia     del     demanio-direzione     regionale
Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/20302 del  2  dicembre
2015 e prot. n. 2015/20303 del 2 dicembre  2015,  a  decorrere  dalla
data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  17.601,33
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Alfonsine. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  124.655,99,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 17.601,33.