IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
               con delega all'innovazione tecnologica 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato», che  al  Titolo  XII,  rubricato
Albo  dei  dipendenti  civili  dello  Stato,  all'art.  152   prevede
l'istituzione, presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
dell'albo dei dipendenti civili dello Stato; 
  Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha  istituito
il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visti, altresi', i compiti assegnati al Dipartimento  dal  predetto
art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con particolare riferimento
alla tenuta  dell'albo  dei  dipendenti  civili  dello  Stato  e  dei
dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;
alle attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di
pubblico impiego e delle iniziative  riguardanti  la  disciplina  del
trattamento giuridico ed  economico  dei  pubblici  dipendenti;  alla
definizione degli indirizzi  e  delle  direttive  per  i  conseguenti
adempimenti a  ministrati;  alla  individuazione  dei  fabbisogni  di
personale e alla programmazione del  relativo  reclutamento;  nonche'
gli adempimenti per il concerto dei singoli  Ministri  in  ordine  ai
disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale
e gli aspetti  funzionali  ed  organizzativi  specifici  dei  singoli
ministeri; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  14
che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica  funzione  di
coordinamento e verifica delle attivita' in materia di organizzazione
e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; nonche'  compiti  in
materia di analisi dei fabbisogni di personale e  programmazione  dei
reclutamenti  nelle  pubbliche  amministrazioni;   stato   giuridico,
trattamento  economico   e   previdenziale   del   personale,   anche
dirigenziale; formazione; monitoraggio delle assenze per malattia dei
dipendenti pubblici  e  dei  contratti  di  lavoro  flessibile  nelle
pubbliche amministrazioni e tenuta  dell'anagrafe  delle  prestazioni
dei pubblici dipendenti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo l'art. 53, comma 14, in virtu'  del  quale  le
amministrazioni pubbliche sono tenute a  comunicare  al  Dipartimento
della funzione pubblica i dati di cui  agli  articoli  15  e  18  del
decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a  tutti  gli  incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo; 
  Visto l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ai  sensi  del
quale il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  finalita'  di
controllo e monitoraggio, rileva annualmente i  permessi  fruiti  dai
dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 33  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104,  ricevendo,  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e
successive modificazioni, le informazioni relative ai nominativi  dei
propri dipendenti cui sono accordati i permessi e,  in  relazione  ai
permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con  handicap
in situazione di gravita', il nominativo del  soggetto  assistito  ed
ogni altra informazione utile ai fini della concessione dei  permessi
predetti; 
  Visto, nello specifico, il comma 5 del citato art. 24 della legge 4
novembre 2010, n. 183, che attribuisce al Dipartimento della funzione
pubblica il compito di istituire e curare la banca dati  informatica,
nella  quale  confluiscono  le  comunicazioni  fornite  da   ciascuna
amministrazione con riferimento ai permessi di cui all'art. 33  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
  Visto il decreto 17 novembre 2015  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e semplificazione,  recante  «Organizzazione  interna
del Dipartimento della funzione pubblica», ed in  particolare  l'art.
8, comma  2,  lettera  a),  che  attribuisce  al  Dipartimento  della
funzione pubblica compiti in materia di gestione della mobilita'  dei
pubblici dipendenti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   in
particolare l'art. 34-ter, che istituisce l'Anagrafe  dei  dipendenti
della pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  in  particolare
l'art. 11, comma 9; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione  digitale»,  e  in  particolare  l'art.   50-ter
relativo alla Piattaforma digitale nazionale dati che rende possibile
l'interoperabilita' dei sistemi informativi  e  delle  basi  di  dati
delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'art. 83, comma 15, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visto l'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto-legge 26  ottobre
2019,  n.  124,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   di
conversione 19 dicembre 2019, n. 157; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore  Paolo  Zangrillo  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio  senatore
Paolo  Zangrillo  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, in corso di registrazione, che dispone la delega di
funzioni al Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  sen.  Paolo
Zangrillo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre
2022, con il quale  il  senatore  Alessio  Butti  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
25 novembre 2022, con il quale al Sottosegretario  di  Stato  Alessio
Butti e' stata conferita la delega all'innovazione tecnologica; 
  Acquisito il concerto del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica; 
  Vista l'intesa in Conferenza unificata del 28 settembre 2022; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                  Anagrafe dei dipendenti pubblici 
 
  1.  Il  censimento  permanente  dei  dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni,  funzionale  alla  realizzazione  dell'anagrafe  dei
dipendenti prevista all'art. 34-ter del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, nonche' all'implementazione del  fascicolo  elettronico
del  dipendente,  e'  realizzato  dal  Dipartimento  della   funzione
pubblica che si avvale dei dati forniti dal Ministero dell'economia e
delle finanze e dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
nonche' da ulteriori soggetti individuati sulla  base  di  specifiche
convenzioni. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica  accede  ad  un'area  dedicata  predisposta  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze all'interno del sistema NoiPA,  in  cui
sono messi a disposizione i dati ed i relativi aggiornamenti relativi
al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  dagli  enti  pubblici
economici. 
  3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute  a  fornire  al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, attraverso il sistema NoiPA, le informazioni richieste
per la realizzazione del censimento di cui al comma 1. 
  4. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e Bolzano nonche' ai  relativi  enti
locali compatibilmente con  la  competenza  primaria  in  materia  di
uffici provinciali e personale.