IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione tecnologica Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», che al Titolo XII, rubricato Albo dei dipendenti civili dello Stato, all'art. 152 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'albo dei dipendenti civili dello Stato; Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visti, altresi', i compiti assegnati al Dipartimento dal predetto art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con particolare riferimento alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; alle attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego e delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti; alla definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti a ministrati; alla individuazione dei fabbisogni di personale e alla programmazione del relativo reclutamento; nonche' gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli ministeri; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica funzione di coordinamento e verifica delle attivita' in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; nonche' compiti in materia di analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale; formazione; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni e tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo l'art. 53, comma 14, in virtu' del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui agli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo; Visto l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ai sensi del quale il Dipartimento della funzione pubblica, per finalita' di controllo e monitoraggio, rileva annualmente i permessi fruiti dai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ricevendo, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le informazioni relative ai nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi e, in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita', il nominativo del soggetto assistito ed ogni altra informazione utile ai fini della concessione dei permessi predetti; Visto, nello specifico, il comma 5 del citato art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di istituire e curare la banca dati informatica, nella quale confluiscono le comunicazioni fornite da ciascuna amministrazione con riferimento ai permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto 17 novembre 2015 del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica», ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera a), che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica compiti in materia di gestione della mobilita' dei pubblici dipendenti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 34-ter, che istituisce l'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare l'art. 11, comma 9; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50-ter relativo alla Piattaforma digitale nazionale dati che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157; Visto l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, in corso di registrazione, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessio Butti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato Alessio Butti e' stata conferita la delega all'innovazione tecnologica; Acquisito il concerto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica; Vista l'intesa in Conferenza unificata del 28 settembre 2022; Decretano: Art. 1 Anagrafe dei dipendenti pubblici 1. Il censimento permanente dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, funzionale alla realizzazione dell'anagrafe dei dipendenti prevista all'art. 34-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' all'implementazione del fascicolo elettronico del dipendente, e' realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica che si avvale dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' da ulteriori soggetti individuati sulla base di specifiche convenzioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica accede ad un'area dedicata predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema NoiPA, in cui sono messi a disposizione i dati ed i relativi aggiornamenti relativi al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti pubblici economici. 3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a fornire al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema NoiPA, le informazioni richieste per la realizzazione del censimento di cui al comma 1. 4. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nonche' ai relativi enti locali compatibilmente con la competenza primaria in materia di uffici provinciali e personale.