IL DIRETTORE GENERALE 
      per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 dellca legge n. 400/1975; 
  Visto il decreto  17  gennaio  2007  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 6 aprile 2007, n. 81,  concernente  la  rideterminazione
dell'importo  minimo  di  bilancio  per  la  nomina  del  commissario
liquidatore negli  scioglimenti  per  atto  d'autorita'  di  societa'
cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Visto il d.d. 3/GC/2022 del 6 luglio 2022, con il quale la Societa'
cooperativa «Iper Casa Cardito societa'  cooperativa»,  con  sede  in
Napoli,  codice  fiscale 08970731215,  veniva   posta   in   gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del  codice  civile,  per  un
periodo  di  sei  mesi,  con  contestuale  nomina  dell'avv.  Roberto
Mantovano, in qualita' di commissario governativo; 
  Viste le relazioni (prot. n. 0237174 del 27 luglio 2022;  prot.  n.
0240767 del 1° agosto 2022; 0364649 del 7 dicembre 2022) con le quali
il commissario governativo, nello svolgimento dell'incarico, rilevava
sia  l'assenza  dello  scambio  mutualistico  proprio   del   modello
societario  cooperativistico  sia  l'impossibilita'  di   svolgimento
dell'attivita' dalla fine del mese di dicembre 2022,  a  causa  della
risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda, e  pertanto,
chiedeva  l'adozione  del  provvedimento  di  scioglimento  per  atto
dell'Autorita', ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice
civile; 
  Vista la nota prot. n. 4366 del 5 gennaio 2023, con la quale questa
Autorita', a seguito dell'istanza presentata,  in  data  30  dicembre
2022,  dal  commissario  governativo,  prorogava  l'incarico  per  il
periodo di un mese a decorrere  dalla  data  del  6  gennaio  2023  e
comunque fino all'adozione del decreto di scioglimento dell'ente  e/o
diversa determinazione da parte dell'Autorita' medesima; 
  Ritenuta  congrua  la  proposta  del  commissario  governativo,  in
ragione della situazione peculiare in cui  versa  la  cooperativa,  e
ravvisata l'urgenza di adottare il provvedimento di scioglimento  per
atto dell'Autorita', in modo che, avviate le procedure  liquidatorie,
possano essere soddisfatti i creditori della societa'; 
  Considerato che la Divisione VII di questa direzione  generale,  ai
sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto direttore  generale  del
1° agosto 2022, stante la particolare  urgenza  che  caratterizza  la
nomina per la cooperativa di cui trattasi, ha proposto, ai  fini  del
miglior perseguimento dell'interesse pubblico, di affidare l'incarico
di commissario liquidatore, allo stesso commissario  governativo,  in
osservanza dei criteri di economicita' e di efficacia  dell'attivita'
amministrativa; 
  Rilevata l'esperienza dell'avv. Mantovano e  la  diligenza  con  la
quale  ha  svolto  l'incarico  di  gommissario  governativo,   avendo
tempestivamente  rappresentato,  gia'  con  la  relazione   iniziale,
l'opportunita' di adottare il provvedimento di scioglimento per  atto
dell'Autorita', non essendo possibile la conclusione  della  gestione
commissariale con il ritorno in bonis della cooperativa; 
  Attesa la preventiva disponibilita' manifestata dall'avv. Mantovano
ad assumere l'incarico di commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Iper Casa Cardito  societa'  cooperativa»,
con sede in Napoli, codice fiscale 08970731215, e' sciolta  per  atto
dell'Autorita', ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice
civile.