IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le
infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro
distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n.
909/2014 e la direttiva 2014/65/UE ed in particolare, l'articolo 18;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione
del testo del Codice civile»;
Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, recante «Istituzione di
una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle
societa' e modificazioni della disciplina della nominativita'
obbligatoria dei titoli azionari» e in particolare, l'articolo 4;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
«Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
«Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi» e in particolare, l'articolo 36;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare e di
pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per
conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15,
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2022/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che
introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi
gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;
Rilevata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre la
relativa disciplina in materia di emissione e la circolazione tramite
il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT) al fine di
evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio
competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle sezioni da I a VI del presente Capo si intendono
per:
a) «forma digitale»: la circostanza che taluni strumenti
finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per
la circolazione digitale;
b) «tecnologia a registro distribuito» o «DLT»: la tecnologia di
cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 858/2022 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022;
c) «strumenti finanziari digitali»: gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un
registro per la circolazione digitale;
d) «registro per la circolazione digitale» o «registro»: un
registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento
(UE) 858/2022 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari
digitali ai sensi del presente decreto;
e) «emittente»: il soggetto che emette o intende emettere
strumenti finanziari digitali;
f) «infrastruttura di mercato DLT»: un MTF DLT, un SS DLT o un
TSS DLT;
g) «MTF DLT»: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come
definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 858/2022;
h) «SS DLT»: un sistema di regolamento DLT, come definito
all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 858/2022;
i) «TSS DLT»: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come
definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 858/2022;
j) «gestore di un'infrastruttura di mercato DLT»: l'impresa di
investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente
autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un MTF
DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
k) «gestore del SS DLT o del TSS DLT»: il CSD, l'impresa di
investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai
sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;
l) «responsabile del registro»: l'emittente, o il soggetto terzo
individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;
m) «TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
n) «TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
o) «soggetti vigilati»: i depositari centrali, le banche, le
imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di
pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati
all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del
TUF;
p) «gruppo»: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB,
il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF,
il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o
riassicurazione di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
q) «procedura di gestione della crisi»: la procedura di
risoluzione, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
r) «imprese di assicurazione o riassicurazione»: le imprese di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
s) «ente creditizio»: l'ente di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
punto 1), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013;
t) «depositari centrali» o «CSD»: i soggetti indicati
nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n.
909/2014;
u) «MTF»: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui
all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF;
v) «gestori»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
q-bis), del TUF.
2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni
del TUB e del TUF.