IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 1 del 2 gennaio 2014, successivamente rinnovato, con il  quale  e'
stato riconosciuto il Consorzio del vino Brunello  di  Montalcino  ed
attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alle denominazioni «Brunello di Montalcino», «Rosso  di  Montalcino»,
«Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che lo statuto  del  Consorzio  del  vino  Brunello  di
Montalcino,  approvato  da  questa   amministrazione,   deve   essere
sottoposto alla verifica di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  citato
decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio del vino  Brunello
di Montalcino, deve ottemperare alle disposizioni di cui  alla  legge
n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato  altresi'  che  il  Consorzio  del  vino  Brunello   di
Montalcino puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato
all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale  12  maggio  2010,  n.
7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Consorzio del  vino  Brunello
di Montalcino richiede il conferimento dell'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e  4  della  legge  12  dicembre
2016, n. 238 per la DOCG «Brunello  di  Montalcino»  ed  per  le  DOC
«Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo»; 
  Considerato che il Consorzio del vino  Brunello  di  Montalcino  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Brunello  di  Montalcino»  e
per le DOC  «Rosso  di  Montalcino»,  «Moscadello  di  Montalcino»  e
«Sant'Antimo». Tale verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
attestazioni rilasciate con la nota n.  26/2023/642  del  9  febbraio
2023 (prot. Masaf n. 66578 del 9  febbraio  2023)  dall'Organismo  di
controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita'  di
controllo sulle citate denominazioni; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio del vino Brunello di Montalcino a svolgere  le  funzioni
di promozione, valorizzazione, vigilanza,  tutela,  informazione  del
consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41,
comma 1 e 4, della legge  n.  238  del  2016,  per  le  denominazioni
«Brunello di  Montalcino»,  «Rosso  di  Montalcino»,  «Moscadello  di
Montalcino» e «Sant'Antimo»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, al Consorzio del vino
Brunello di Montalcino, con  sede  legale  in  Montalcino  (SI),  via
Boldrini,  n.   10,   a   svolgere   le   funzioni   di   promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Brunello di  Montalcino»  e  sulle
DOC   «Rosso   di   Montalcino»,   «Moscadello   di   Montalcino»   e
«Sant'Antimo». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
3 dicembre 2013, n. 63025,  puo'  essere  sospeso  con  provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita  dei  requisiti  previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e  dal  decreto  ministeriale  18  luglio
2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 27 febbraio 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero