IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,   n.   1265,   recante
«Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie»,   e,   in
particolare, l'art. 201; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  23  febbraio  2006,
recante  «Pubblicita'  dei  dispositivi  medici»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2006, n. 93; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art.
118 che  disciplina  l'autorizzazione  della  pubblicita'  presso  il
pubblico; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2017/745  recante  «Regolamento   del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo  ai  dispositivi  medici,
che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002
e il  regolamento  (CE)  n.  1223/2009  e  che  abroga  le  direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio», e, in  particolare,  l'art.  7
che detta principi generali in materia di pubblicita' dei dispositivi
medici; 
  Visto il decreto del Vice Ministro per la salute  6  ottobre  2020,
recante    «Esclusione    della    pubblicita'    dei    profilattici
dall'autorizzazione del Ministero  della  salute»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2020, n. 284; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.
15 della legge 22 aprile 2021, n. 53», e, in  particolare  l'art.  26
che disciplina la pubblicita' dei dispositivi medici; 
  Visto in  particolare  l'art.  26,  comma  6,  del  citato  decreto
legislativo n. 137 del 2022, ai  sensi  del  quale  con  decreto  del
Ministro della salute sono individuate le fattispecie di  dispositivi
medici che, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del medesimo art.
26, non necessitano di autorizzazione da parte  del  Ministero  della
salute; 
  Ritenuto, per  quanto  sopra  premesso,  di  dover  individuare  le
fattispecie  di   dispositivi   medici   che   non   necessitano   di
autorizzazione da parte del Ministero della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 137, non sono oggetto di autorizzazione del Ministero  della
salute le pubblicita' delle seguenti fattispecie di dispositivi: 
    a) profilattici; 
    b)  accessori  di  dispositivi  medici,  come  le  montature  per
occhiali, a condizione che il messaggio  pubblicitario  si  riferisca
esclusivamente a proprieta' non sanitarie. 
  2. Non sono sottoposte, inoltre, ad  autorizzazione  del  Ministero
della salute, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo
5 agosto 2022, n. 137: 
    a)  la  pubblicita',  effettuata  da  un'azienda  fabbricante   o
distributrice di dispositivi medici, che richiama la denominazione  o
il campo di attivita' delle  medesime  a  condizione  che  non  siano
vantate  specifiche  proprieta'  di  tali   dispositivi,   richiamati
singolarmente, anche mediante l'immagine della loro confezione, o nel
loro complesso; 
    b)  le   forme   di   promozione,   anche   mediante   l'utilizzo
dell'immagine della  confezione,  di  dispositivi  medici  realizzate
attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della
confezione unitaria o mediante  modalita'  diverse  di  operazioni  a
premio o concorsi, fermo restando, anche in tali casi, il divieto  di
diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento
alle  modalita'  di  promozione,  si  riferiscano  a   proprieta'   e
caratteristiche del dispositivo medico; 
    c)  la  pubblicazione  dell'immagine  o  della   rappresentazione
grafica del dispositivo o del suo  confezionamento  sui  listini  dei
prezzi di vendita e sugli annunci degli eventuali sconti praticati al
pubblico; 
    d) limitatamente alla vendita a distanza, di cui all'art.  6  del
regolamento (UE) 2017/745, la  pubblicazione  dell'immagine  o  della
rappresentazione grafica  del  dispositivo  o  della  sua  confezione
nonche' la descrizione e la destinazione d'uso cosi'  come  riportate
nelle istruzioni per l'uso, purche' sia presente  e  consultabile  la
versione integrale delle predette istruzioni per l'uso. 
  3. Il Ministero della salute, qualora una pubblicita' effettuata ai
sensi dei commi 1 e 2 presenti informazioni dalle quali puo' derivare
un rischio per la salute dei consumatori: 
    a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita'; 
    b)  ordina  la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un
comunicato  di  rettifica  e  di  precisazione,   secondo   modalita'
stabilite dallo stesso Ministero.