IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni»  ed  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  43
del 13 febbraio 2023 e' stato pubblicato il regolamento di esecuzione
(UE)  2023/317  della  Commissione  del  6  febbraio   2023   recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di  un  nome
iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette «Colline di Romagna»; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  il  relativo  disciplinare  di
produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
DOP «Colline di Romagna» nella stesura  risultante  a  seguito  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  43  del
13 febbraio 2023 del regolamento di esecuzione  (UE)  2023/317  della
Commissione del 6 febbraio 2023. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  DOP  «Colline  di
Romagna»  sono  tenuti  al  rispetto  dell'allegato  disciplinare  di
produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente
in materia. 
 
    Roma, 8 marzo 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero