IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 690/2021 del 10 giugno 2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 149, del 24 giugno 2021, recante «Riclassificazione del medicinale
per uso umano "Fetcroja", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la domanda presentata in data 24 marzo 2022 con la  quale  la
societa' Shionogi BV ha chiesto la  rinegoziazione  delle  condizioni
negoziali del medicinale «Fetcroja» (cefiderocol); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 30 settembre e 3-5 ottobre 2022; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 24-26 gennaio 2023; 
  Vista la delibera n. 6  del  22  febbraio  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale FETCROJA (cefiderocol) e' rinegoziato alle condizioni
qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Fetcroja» e' indicato per il trattamento delle infezioni  dovute
a  organismi  aerobi   gram-negativi   negli   adulti   con   opzioni
terapeutiche limitate. 
    Devono essere  considerate  le  linee  guida  ufficiali  sull'uso
appropriato degli agenti antibatterici. 
  Confezione: 
    «1 g - polvere per concentrato per soluzione per infusione -  uso
endovenoso  -  flaconcino  (vetro)»  10  flaconcini   -   A.I.C.   n.
048722019/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.500,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.475,60. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory progressivo  in  base  al
meccanismo prezzo/volume,  da  praticarsi  alle  strutture  sanitarie
pubbliche, ivi comprese le strutture  sanitarie  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
  L'azienda si impegna a trasmettere, con cadenza semestrale, i  dati
di spesa. 
  Attribuzione  del  requisito   dell'innovazione   terapeutica,   in
relazione all'indicazione terapeutica rimborsata 
    «trattamento di pazienti adulti ricoverati  con  infezioni  gravi
sostenute da: 
      Enterobacterales  carbapenem  resistant  (CR)   che   producono
metallo-beta-lattamasi (MBL); 
      Pseudomonas aeruginosa che produce metallo-beta-lattamasi (MBL)
e 
      patogeni Gram-Negativi (GN) non fermentanti Difficult to  Treat
(DTR),   Pseudomonas   aeruginosa   carbapenem   resistant    (CRPA),
Acinetobacter    baumannii    carbapenem    resistant    (CRAB)     e
Stenotrophomonas   maltophilia,   in   assenza   di   altre   opzioni
terapeutiche e secondo i principi di  ottimizzazione  dell'uso  degli
antibiotici. 
    L'utilizzo empirico e' rimborsato  solo  nei  casi  di  infezioni
gravi, con evidenza clinica di sepsi, che mettano a rischio immediato
la vita del paziente ed in cui non sia possibile il  ricorso  ad  una
circostanziata  diagnosi  microbiologica  in  tempi  compatibili  con
l'avvio del  trattamento,  ma  un'eziologia  sostenuta  dai  suddetti
batteri gram-negativi sia altamente probabile (per motivi  clinici  o
epidemiologici)» secondo  i  criteri  individuati  nella  scheda  del
registro di monitoraggio web-based, da cui conseguono: 
      l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui  all'art.
1, comma 401, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017),  come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-ter); 
      il beneficio economico della  sospensione  delle  riduzioni  di
legge, di cui alle  determine  AIFA  del  3  luglio  2006  e  del  27
settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovativita'; 
      l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012); 
      l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi  dell'art.  1,  commi
400-406, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (legge  di  bilancio
2017). 
  La societa' rinuncia espressamente  al  beneficio  economico  della
sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3
luglio 2006 e del 27 settembre 2006. 
  Clausola di  salvaguardia:  al  superamento  del  fatturato  di  50
milioni, calcolato a partire dalla data di efficacia  della  presente
determina,  e'   onere   della   societa'   presentare   istanza   di
rinegoziazione delle condizioni negoziali. 
  Qualora la  societa'  non  provveda  a  presentare  tempestivamente
istanza di rinegoziazione, e' facolta' di AIFA convocare in qualsiasi
momento la societa' per la revisione  dei  termini  dell'accordo.  Le
condizioni  negoziali  alla  presente  determina,  comprensive  dello
sconto raggiunto, saranno tenute in considerazione per la  successiva
negoziazione e non potranno essere modificate in  senso  peggiorativo
per il Servizio sanitario nazionale. 
  Viene eliminato il tetto di spesa vigente a partire dalla  data  di
efficacia del presente  provvedimento  che  recepisce  le  condizioni
negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.