IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale; Visto il codice di comportamento e di tutela della dignita' e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso codice; Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle universita' e degli enti e Istituti di ricerca alle attivita' di protezione civile; Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l'art. 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all'art. 16 del medesimo codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalita' di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Visto, altresi', l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalita' di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la titolarita' del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che ha rivisto la disciplina della composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione prevedendo, all'art. 2, comma 6, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la nomina dei componenti della Commissione e facendo salvo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, fino all'entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011; Visto il regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, da ultimo aggiornato nella riunione plenaria del 14 luglio 2021 della Commissione; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 2022 recante «Proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni» che ha previsto la proroga al 28 febbraio 2023 della predetta Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni; Tenuto conto che, a seguito di complessiva istruttoria e valutazione dell'architettura e dell'articolazione della Commissione previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020, si ritiene opportuno prevedere l'ulteriore ottimizzazione della composizione e del funzionamento della predetta Commissione con contestuale abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020; Ravvisata pertanto la necessita' di provvedere al riaggiornamento delle modalita' di funzionamento ed organizzazione della sopra richiamata Commissione in coerenza con le tipologie di rischio individuate all'art. 16 del codice della protezione civile; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Decreta: Art. 1 Compiti 1. Ai sensi dell'art. 20 del codice della protezione civile, di seguito «codice», la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, d'ora in avanti «Commissione», e' organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. 2. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto, tenuto conto anche delle conoscenze e dei risultati derivanti da attivita' di ricerca e innovazione che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuti secondo le prassi in uso nella comunita' scientifica e tecnica. 3. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma 2, la Commissione puo' fornire al Capo del Dipartimento della protezione civile anche proposte per migliorare le capacita' di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio di cui all'art. 16 del codice, eventualmente illustrando recenti sviluppi scientifici o tecnologici, anche internazionali, in specifici ambiti di interesse di protezione civile.