IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2021», e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, n. 5;
Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per
quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul
distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di
applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I);
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso
al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione
(«regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore
dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada;
Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo
2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di
infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla
perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che modifica
l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n.
1024/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorita' europea del
lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n.
492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344;
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi;
Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporto;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione,
del 2 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per
quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che
possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su
strada;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione,
del 2 maggio 2022, recante modalita' di applicazione della direttiva
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese
di trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, recante
«Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporti»;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante
«Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE»;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante
«Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)»;
Sentito l'osservatorio di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, del lavoro e delle politiche sociali
e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per
gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su
strada e di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n.
1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del regolamento (CE) n.
1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al
Capo III-bis.»;
b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno
antecedente l'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «al piu' tardi
all'inizio»;
2) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati;
d) all'articolo 12, il comma 1-bis e' abrogato;
e) dopo il Capo III, e' inserito il seguente:
«Capo III-bis.
Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali
di servizi di trasporto su strada
Art. 12-bis
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle prestazioni
transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di
cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre
2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre
2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a
condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un
rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente
distaccato.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle
prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada
effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per
quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che
non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento piu'
favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato
membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtu' di
accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al
mercato dell'Unione o a parti di esso.
3. Alle prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione
di conducenti non si applicano le disposizioni del presente Capo,
salvo quanto previsto dall'articolo 12-sexies, comma 12, nelle
ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo.
Art. 12-ter
Definizioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ai fini del
presente Capo si intende per:
a) «conducente»: il lavoratore di cui all'articolo 4, paragrafo
1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006;
b) «trasportatore»: l'impresa di cui all'articolo 2, punto 4),
del regolamento (CE) n. 1071/2009;
c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all'articolo
2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1071/2009;
d) «servizio di trasporto in transito»: servizio di trasporto
svolto attraversando il territorio di uno Stato membro senza
effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire o
scendere passeggeri;
e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci
effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di
stabilimento di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n.
1071/ 2009, verso un altro Stato membro o un Paese terzo o da un
altro Stato membro o da un Paese terzo verso lo Stato membro di
stabilimento;
f) «operazione di trasporto bilaterale passeggeri»: effettuazione
nell'ambito di servizi di trasporto internazionali occasionali o
regolari di una delle seguenti operazioni:
1) salita passeggeri nello Stato membro di stabilimento e
discesa passeggeri in un altro Stato membro o in un Paese terzo;
2) salita passeggeri in uno Stato membro o in un Paese terzo e
discesa passeggeri nello Stato di stabilimento;
3) salita e discesa passeggeri nello Stato membro di
stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in un altro
Stato membro o in un Paese terzo, ai sensi del regolamento (CE) n.
1073/2009;
g) «attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale merci»:
attivita' ulteriore di carico e scarico, o di solo carico o di solo
scarico, effettuata in aggiunta a una operazione di trasporto
bilaterale di merci negli Stati membri o nei Paesi terzi
attraversati, con esclusione di operazioni di carico e scarico di
merci effettuate in uno stesso Stato membro;
h) «attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri»:
attivita' ulteriore in aggiunta a una operazione di trasporto
bilaterale consistente nel far salire e scendere passeggeri ovvero di
sola salita o di sola discesa effettuata, nell'ambito di un trasporto
bilaterale di passeggeri, nel corso del viaggio di andata o di
ritorno negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione
che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi
all'interno dello Stato membro attraversato;
i) «trasporto combinato»: operazioni di trasporto definite dalla
direttiva 92/106/CEE del Consiglio.
Art. 12-quater
Regime delle esenzioni
1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua
operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di
passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettere e) ed f),
anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un
trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.
2. Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n.
165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui
una attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale merci di cui
all'articolo 12-ter, comma 1, lettera g). Le attivita' aggiuntive
possono essere due qualora a una operazione di trasporto bilaterale
partita dallo Stato membro di stabilimento, in cui non si sia
effettuata alcuna attivita' aggiuntiva, sia seguita altra operazione
di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento.
3. Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n.
165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui
una attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri di cui
all'articolo 12-ter, comma 1, lettera h), negli Stati membri o Paesi
terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di
trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro
attraversato.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n.
165/2014, i conducenti che effettuano le attivita' aggiuntive di cui
ai commi 2 e 3 non sono considerati in distacco nel solo caso in cui
utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente.
Art. 12-quinquies
Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo
1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all'articolo
12-bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4, commi 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 del
presente decreto, nonche' le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi
da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per la notifica e l'esecuzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 12-septies, comma 5, si applicano le procedure di cui al
Capo IV.
3. Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attivita'
monitorate dall'Osservatorio di cui all'articolo 6.
Art. 12-sexies
Obblighi amministrativi a carico del trasportatore
e del conducente
1. Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito
di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha
l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu' tardi
all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico
connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
2. La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti
informazioni:
a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero della licenza
comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona
di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di
assicurare i contatti con le autorita' competenti in Italia e di
inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza e il numero
della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la
legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono
trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale
o trasporto di cabotaggio.
3. Il trasportatore e' tenuto ad aggiornare le informazioni di cui
al comma 2, entro cinque giorni dall'evento che ne determina
l'aggiornamento.
4. Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a
disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente
documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il
sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che
si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli
Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di
effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di
cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei
registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n.
165/2014.
5. In occasione del controllo su strada, l'adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' verificato dagli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
6. Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a
disposizione degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in occasione del
controllo su strada, la documentazione di cui al comma 4, lettere a),
b) e c). Nei casi previsti dall'articolo 12-quater, commi 1, 2 e 3,
il conducente deve conservare e mettere a disposizione degli organi
di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi
prova del trasporto internazionale pertinente che sia idonea a
dimostrare l'operazione di trasporto bilaterale o le operazioni
aggiuntive che danno luogo all'esenzione.
7. Il trasportatore, previa richiesta formulata dall'Ispettorato
nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha
l'obbligo di trasmettere dopo il periodo del distacco ed entro otto
settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico
connesso all'IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere
b) e c), nonche':
a) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal
conducente durante il periodo del distacco;
b) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
c) i prospetti orari relativi alle attivita' del conducente e le
prove del pagamento della retribuzione.
8. Qualora il trasportatore non rispetti il termine di cui al comma
7, l'Ispettorato nazionale del lavoro o gli organi di polizia
stradale possono chiedere tramite il sistema IMI l'assistenza delle
autorita' competenti dello Stato di stabilimento del trasportatore ai
sensi dell'articolo 8.
9. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci,
il committente e il vettore in caso di subvezione, come definiti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
lo spedizioniere di cui all'articolo 1741 del codice civile, sono
tenuti a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi
previsti dal comma 1 del presente articolo.
10. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di
persone diversi dai servizi di linea, il soggetto che stipula o nel
nome del quale e' stipulato il contratto con il trasportatore, ovvero
il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di altro
trasportatore, e' tenuto a verificare che il trasportatore adempia
agli obblighi previsti dal comma 1.
11. Fino all'accreditamento dei Paesi terzi sul sistema IMI, i
trasportatori stabiliti in un Paese terzo sono tenuti a trasmettere
la dichiarazione di cui al comma 1, secondo le modalita' previste
dall'articolo 10, comma 1, e dai relativi decreti attuativi, e a
corrispondere alle richieste di cui al comma 7, per posta
elettronica. In tali casi, la copia della dichiarazione di distacco
da trasmettere tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI di cui
al comma 4, lettera a), e' sostituita dalla comunicazione della
dichiarazione di cui al comma 1, effettuata secondo le modalita'
previste dall'articolo 10, comma 1.
12. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo
periodo, fermi restando gli obblighi a carico dell'agenzia di
somministrazione e dell'impresa utilizzatrice previsti dagli articoli
10 e 10-bis, l'impresa di trasporto che nell'ambito di una
prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, invia
conducenti somministrati in Italia, e' tenuta agli adempimenti di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4. I conducenti somministrati sono tenuti al
rispetto dell'obbligo di cui al comma 6.
13. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono
conservate nel repertorio della piattaforma IMI, ai fini dei
controlli, per un periodo di ventiquattro mesi.
14. Nell'attuazione delle misure di controllo, gli organi di cui al
comma 8, che hanno avviato la procedura, operano in maniera da
evitare inutili ritardi che potrebbero incidere sulla durata e sulle
date del distacco.
Art. 12-septies
Sanzioni
1. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui
all'articolo 12-sexies, comma 1, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
2. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e
corretta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo
12-sexies, comma 2, nonche' all'obbligo di aggiornamento delle
medesime informazioni ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 3, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
4.000.
3. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui
all'articolo 12-sexies, comma 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
4. Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti
dall'articolo 12-sexies, comma 6, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 600. Nel verbale di
contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione della documentazione
mancante entro il termine di trenta giorni. All'accertamento delle
violazioni consegue l'applicazione della sanzione accessoria del
fermo amministrativo fino all'esibizione della documentazione
richiesta o comunque, per non piu' di trenta giorni, con affidamento
in custodia a uno dei soggetti indicati dall'articolo 214-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili.
5. Il trasportatore che non adempie all'obbligo di cui all'articolo
12-sexies, comma 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione e' irrogata
dall'organo di controllo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, che
ha effettuato la richiesta.
6. Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il contraente di
cui all'articolo 12-sexies, commi 9 e 10, che non adempiono agli
obblighi ivi previsti, sono soggetti alla sanzione di cui al comma 1,
qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione
di distacco ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, o secondo le
modalita' di cui all'articolo 12- sexies, comma 11.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche nei
confronti del trasportatore stabilito in un Paese terzo nel caso di
violazione degli obblighi ivi previsti secondo le modalita' di
trasmissione di cui all'articolo 12-sexies, comma 11.
8. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano al conducente che
effettua servizi di trasporto per un trasportatore stabilito in un
Paese terzo.
9. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono
versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Art. 12-octies
Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie
1. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al
presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo
I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai sensi
dell'articolo 12-septies, ove non gia' precedentemente avvenuta, si
considera validamente effettuata al rappresentante legale dello
stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto a fermo
amministrativo, all'atto della sua restituzione.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto e' aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art.76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Legge 24 dicembre 2021, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3).
- Si riporta l'art. 1. e l'Allegato A, n. 5 della legge
4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
agosto 2022, n. 199:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
«5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
e il regolamento (UE) n. 1024/2012.».
- La direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel
settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
e il regolamento (UE) n. 1024/2012 e' pubblicata nella
G.U.U.E. 31 luglio 2020, n. L 249.
- Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L
102.
- Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177.
- Il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del
trasporto di merci su strada (Pubblicato nella G.U.U.E. 14
novembre 2009, n. L 300).
- Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa
norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei
servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica
il regolamento (CE) n. 561/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
- Il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
- Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai
tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga
il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e' pubblicato
nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 60.
- La direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione
della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012,
relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento
IMI») e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2014, n. L
159.
- Il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18
marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la classificazione di infrazioni gravi alle norme
dell'Unione che possono portare alla perdita
dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella
G.U.U.E. 19 marzo 2016, n. L 749.
- Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 2 ottobre 2018, che istituisce uno
sportello digitale unico per l'accesso a informazioni,
procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei
problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295.
- Il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce
l'Autorita' europea del lavoro, che modifica i regolamenti
(CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che
abroga la decisione (UE) 2016/344 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186.
- La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e'
pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1997, n. 18.
- La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto e' pubblicata nella
G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80.
- La direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la
direttiva 88/599/CEE del Consiglio e' pubblicata nella
G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.
- La direttiva 88/599/CEE del Consiglio sulle procedure
uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE)
n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 novembre 1988, n. L
325.
- La direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e' pubblicata
nella G.U.U.E. 9 luglio 2018, n. L 173.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della
Commissione del 2 maggio 2022, che modifica il regolamento
(UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi
alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita
dell'onorabilita' del trasportatore su strada e' pubblicato
nella G.U.U.E. 3 maggio 2022, n. L 129.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della
Commissione del 2 maggio 2022, recante modalita' di
applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula
comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di
trasporto e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2022, n. L
129.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: «Nuovo codice della strada», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234,
recante: «Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporti», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2007, n.
292.
- Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, il cui
titolo e' sostituito dal presente decreto, reca:
«Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme
minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006
e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
settembre 2008, n. 218.
- Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 17 luglio
2016, n. 136, recante: «Attuazione della direttiva
2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del
mercato interno («regolamento IMI»)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169:
«Art. 6 (Osservatorio). - 1. E' costituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei
lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione
tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle
condizioni di lavoro e di occupazione. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale
delle politiche attive del lavoro assicurano
all'osservatorio, attraverso un'apposita convenzione,
l'accesso ai dati relativi, tra l'altro, al numero, alla
durata e al luogo dei distacchi in Italia,
all'inquadramento dei lavoratori distaccati e alla
tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco.
L'osservatorio formula proposte circa le informazioni
relative alle condizioni di lavoro e di occupazione da
pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 7 e assume
ogni altra iniziativa per la migliore diffusione tra
imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di
lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati.
2. L'osservatorio e' composto da tre rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
dei lavoratori, tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro,
due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente,
un rappresentante dell'Agenzia nazionale delle politiche
attive del lavoro, un rappresentante dell'INPS, un
rappresentante dell'Istituto di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e un
rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 10 e 12 del
citato decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Campo d'applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato
membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi,
distaccano in Italia uno o piu' lavoratori, in favore di
un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o
di un'altra unita' produttiva o di un altro destinatario, a
condizione che durante il periodo del distacco, continui a
esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore
distaccato.
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di
somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato
membro che distaccano lavoratori presso un'impresa
utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva
in Italia.
2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di
somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro
diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa
utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato
membro uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa
inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di
servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria
unita' produttiva o altra impresa, anche appartenente allo
stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i
lavoratori sono considerati distaccati in Italia
dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il
rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresi'
alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno
Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso
un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita'
produttiva in Italia, uno o piu' lavoratori da tale ultima
impresa inviati, nell'ambito di una prestazione
transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione,
nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello
in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in
questo caso il lavoratore e' considerato distaccato
dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il
rapporto di lavoro.
3. L'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, non e' richiesta alle
agenzie di somministrazione di cui ai commi 2 e 2-bis che
dimostrino di operare in forza di un provvedimento
amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato
dall'autorita' competente di un altro Stato membro.
4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di
trasporto su strada e di cabotaggio di cui al Capo III del
regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo
V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si
applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5,
10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle
imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano
lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.
6. Il presente decreto non si applica al personale
navigante delle imprese della marina mercantile».
«Art. 4 (Condizioni di lavoro e di occupazione). - 1.
Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1,
commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano,
durante il periodo del distacco, se piu' favorevoli, le
medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in
Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di
cui all'articolo 2, lettera e), per i lavoratori che
effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel
luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di
riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro
straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi
pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con
particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da
parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni
di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini
e giovani;
g) parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche'
altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori,
nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro
ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede
di lavoro;
i) indennita' o rimborsi a copertura delle spese di
viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per
esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di
viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori
distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli
stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro,
sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso
un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in
Italia o all'estero.
1-bis. Sono considerate parte della retribuzione le
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco che
non sono versate a titolo di rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa
del distacco. Dette indennita' sono rimborsate dal datore
di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto
dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese
di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale
disciplina non stabilisce se taluni elementi delle
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco sono
versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte
della retribuzione l'intera indennita' e' considerata
versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.
2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo
in materia di durata minima dei congedi annuali retribuiti
e di retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro
straordinario, non si applicano nel caso di lavori di
assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene,
previsti in un contratto di fornitura di beni,
indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed
eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati
dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in
relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non e'
superiore a otto giorni, escluse le attivita' del settore
edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto
legislativo.
3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2015.
4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1,
comma 1, trova applicazione il regime di responsabilita'
solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29,
comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il
caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2015.».
«5. (abrogato)».
«Art. 10 (Obblighi amministrativi). - 1. L'impresa che
distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il
distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
al piu' tardi all'inizio del distacco e di comunicare tutte
le successive modificazioni entro cinque giorni. La
comunicazione preventiva di distacco deve contenere le
seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalita' e domicilio eletto del referente di
cui al comma 3, lettera b);
h) generalita' del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di somministrazione, in caso
di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia
richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento;
i-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma
2-bis, primo periodo, i dati identificativi dell'impresa
utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.
1-bis. (abrogato)
1-ter. (abrogato)
1-quater. (abrogato)
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono definite le
modalita' delle comunicazioni.
3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni
dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo
di:
a) conservare, predisponendone copia in lingua
italiana, il contratto di lavoro o altro documento
contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti
paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la
durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione
comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti
equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del
rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il
certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale
applicabile;
b) designare un referente elettivamente domiciliato
in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e
documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si
considera il luogo dove ha sede legale o risiede il
destinatario della prestazione di servizi.
4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del
presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il
periodo del distacco, un referente con poteri di
rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali
interessate a promuovere la negoziazione collettiva di
secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso
di richiesta motivata delle parti sociali.».
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. La violazione degli obblighi
di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600
euro, per ogni lavoratore interessato.
1-bis. (abrogato)
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,
comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 a 3.600 euro per ogni
lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,
commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.400 a 7.200 euro.
3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
10-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per
ogni lavoratore interessato.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e
3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro.».