IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 «Modificazioni
al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante  riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 «Delega al Governo  per  la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e  per  l'adozione
di un testo unico in materia di organizzazione  e  funzionamento  del
Servizio sanitario nazionale. Modifiche  al  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina, tra l'altro, le
modalita' per la definizione e l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 avente  ad  oggetto  «Definizione  e  aggiornamento  dei
livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 1,  comma  7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» ed  in  particolare
l'art. 60  che  disciplina  le  prestazioni  rivolte  a  persone  con
disturbi dello spettro autistico da erogare nell'ambito dei LEA; 
  Visto l'Accordo sul  «Piano  di  azioni  nazionale  per  la  salute
mentale (PANSM)», sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del
24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 4/CU); 
  Visto l'Accordo sul documento recante  «Le  strutture  residenziali
psichiatriche», sancito dalla Conferenza unificata nella  seduta  del
17 ottobre 2013 (Rep. atti n. 116/CU); 
  Visto l'Accordo sul documento recante «Gli interventi  residenziali
e  semiresidenziali  terapeutico   riabilitativi   per   i   disturbi
neuropsichici  dell'infanzia  e  dell'adolescenza»,   sancito   dalla
Conferenza unificata nella seduta del 13 novembre 2014 (Rep. atti  n.
138/CU); 
  Vista la legge 18 agosto 2015, n.  134,  recante  «Disposizioni  in
materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone  con  disturbi
dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie»; 
  Vista l'intesa sul  documento  di  aggiornamento  delle  «Linee  di
indirizzo per la promozione ed  il  miglioramento  della  qualita'  e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello
Spettro autistico» sancita in Conferenza unificata il 10 maggio  2018
(Rep. atti n. 53/CU); 
  Vista l'intesa  sul  documento  recante  «Linee  di  indirizzo  sui
disturbi neuropsichiatrici  e  neuropsichici  dell'infanzia  e  della
adolescenza»  elaborate   dal   Tavolo   di   lavoro   sui   disturbi
neuropsichiatrici e neuropsichici  dell'infanzia  e  dell'adolescenza
istituito presso il Ministero della salute con decreto  del  Ministro
della salute 23  novembre  2016  e  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata del 25 luglio 2019 (Rep. atti n. 70/CU); 
  Vista l'intesa concernente il nuovo Patto per  la  salute  per  gli
anni 2019 - 2021 sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra il Governo, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR), che
indica   le   attivita'   inerenti   all'assistenza    sanitaria    e
socio-sanitaria per  l'area,  tra  le  altre,  della  salute  mentale
dell'eta' adulta e dell'eta' evolutiva; 
  Vista l'intesa concernente il Piano nazionale  per  la  prevenzione
per gli anni 2020 - 2025, sancita dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra il Governo, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020 (Rep. atti n. 127/CSR); 
  Vista l'intesa in Conferenza unificata sancita il 6 luglio 2022 sul
documento recante «Linee  programmatiche:  progettare  il  budget  di
salute con la persona - proposta degli elementi  qualificanti»  (Rep.
atti n. 104/CU); 
  Visto l'art. 1, comma 401, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» che ha  previsto,
al fine di garantire la compiuta attuazione della sopra citata  legge
n. 134/2015, l'istituzione, nello stato di previsione  del  Ministero
della salute, di un fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello
spettro autistico; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  30  dicembre   2016   di
attuazione dell'art. 1, comma 402; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 454, della predetta  legge  il
quale ha previsto, per il fondo di cui alla legge 28  dicembre  2015,
n. 208, un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Considerato  che  le  suddette  risorse  risultano  iscritte,   nel
presente anno, in conto residui, sul capitolo di bilancio 4395, piano
gestionale 1, denominato «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo
dello spettro autistico», dello Stato  di  previsione  del  Ministero
della salute, nell'ambito  del  programma  di  spesa  «Prevenzione  e
promozione della salute umana ed assistenza  sanitaria  al  personale
navigante e aeronavigante»,  della  missione  «Tutela  della  salute»
dello stato di previsione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 402 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
come sostituito dall'art. 14-bis del decreto-legge 24 marzo 2022,  n.
24 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 che
stabilisce che: «con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
con il Ministro per le disabilita', con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e
le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del fondo  di  cui  al
comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma
402-bis, prevedendo che tali risorse siano  destinate,  nel  rispetto
della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito
dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016,  a  specifici
settori di intervento; 
  Visto  l'art.  14-ter  del  decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24
convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.  52,  che
prevede che «le disposizioni del presente  decreto  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di  Trento
e  di  Bolzano,  compatibilmente  con  i  rispettivi  statuti  e   le
rispettive norme di attuazione»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022,  n.  77
recante  la  definizione  di  modelli  e  standard  per  lo  sviluppo
dell'assistenza  territoriale  nel   Servizio   sanitario   nazionale
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 144 del 22 giugno 2022); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 10 aprile 2017, con  cui
e' stata istituita presso la  Direzione  generale  della  Prevenzione
sanitaria del Ministero della salute la  Cabina  di  regia,  prevista
dall'Intesa tra il Governo, le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sancita dalla Conferenza unificata nella  seduta
del  22  dicembre  2016  (Rep.  atti  n.  148/CU)  con  funzioni   di
coordinamento e monitoraggio  delle  attivita'  finanziate  dal  c.d.
«Fondo autismo», integrata, tra l'altro, nella  composizione  da  due
rappresentanti dell'Ufficio per le politiche in favore delle  persone
con disabilita' della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con
successiva Intesa 28 aprile 2022 (Rep. atti n. 63/CU); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2022 con  il
quale, tra l'altro, e' stata integrata la predetta  Cabina  di  regia
istituita con decreto del Ministro della salute 10 aprile 2017; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione del decreto previsto dal
sopra richiamato art. 1, comma 402 della legge 28  dicembre  2015  n.
208 tenendo conto degli obiettivi stabiliti dal legislatore  e  della
necessita' di garantire la continuita' delle attivita' gia' delineate
nel  decreto  del  Ministro  della  salute  30  dicembre  2016  e  in
continuita' con le linee d'azione gia' intraprese; 
  Considerato necessario stabilire le modalita' di ripartizione delle
risorse, prevedendo una quota fissa di finanziamento per ogni regione
e provincia autonoma, per contribuire ad una piu' equa  distribuzione
delle risorse e  la  restante  quota  sulla  base  della  popolazione
residente; 
  Considerata la rilevazione effettuata dall'Istat  relativamente  ai
dati della popolazione residente  in  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma al 1° gennaio 2022; 
  Acquisiti i concerti del Ministro  per  le  disabilita',  con  nota
prot. MIN_STEFANI-0000799-P-06/10/2022, del Ministro dell'economia  e
delle finanze, con nota prot. MEF-GAB-Prot. 23505 del 18 ottobre 2022
e del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  con  nota  prot.
m_pi.AOOGABMUR.U.0012662.29-09-2022; 
  Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancita dalla Conferenza unificata nella  seduta
del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 211/CU); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto del decreto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzazione del fondo di cui all'art. 1, comma 401, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, ed in particolare delle risorse ivi stanziate,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, in  attuazione  di  quanto
previsto al comma 402, fatto salvo quanto previsto al comma  402-bis,
destinato, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134,  e  fermo
restando quanto stabilito dal decreto del Ministro  della  salute  30
dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento: 
    a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di  progetti
di   ricerca   di   base   o   applicata,    nonche'    su    modelli
clinico-organizzativi  e  sulle  buone   pratiche   terapeutiche   ed
educative, da parte di  enti  di  ricerca  e  strutture  pubbliche  e
private  accreditate  da  parte  del  servizio  sanitario  nazionale,
selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica; 
    b) per una quota pari al  50  per  cento,  da  ripartire  tra  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento
del   personale   del   Servizio   sanitario    nazionale    preposto
all'erogazione degli interventi  previsti  dalle  linee  guida  sulla
diagnosi e sul  trattamento  dei  disturbi  dello  spettro  autistico
elaborate dall'Istituto superiore di sanita'; 
    c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione
quali  l'organizzazione  di  corsi  di   perfezionamento   e   master
universitari  in  analisi  applicata  del   comportamento   e   altri
interventi  previsti  dalle  linee  guida  di  cui  alla  lettera  b)
indirizzati al personale e  agli  operatori  del  Servizio  sanitario
nazionale e al personale socio-sanitario, compreso  il  personale  di
cui  alla  medesima  lettera  b),  sulla  base  di  convenzioni   tra
universita' e strutture del Servizio sanitario nazionale; 
    d) una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle  regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano  finalizzate,  con  il
supporto dell'Istituto superiore di sanita', allo sviluppo di: 
      1)  una   rete   di   cura   territoriale   con   funzioni   di
riconoscimento,  diagnosi  e  intervento  precoce  sui  disturbi  del
neurosviluppo, nel  quadro  di  un'attivita'  di  sorveglianza  della
popolazione  soggetta  a  rischio  e  della   popolazione   generale,
nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei  bilanci
di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e
dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva  neonatale  e  di
neonatologia; 
      2) progetti di vita individualizzati  basati  sul  concetto  di
qualita' della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanita', assicurando percorsi diagnostico-terapeutici,  assistenziale
ed educativi e la continuita' di cura in  tutto  l'arco  della  vita,
l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa.