IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LE DISABILITA' IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina, tra l'altro, le modalita' per la definizione e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 avente ad oggetto «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» ed in particolare l'art. 60 che disciplina le prestazioni rivolte a persone con disturbi dello spettro autistico da erogare nell'ambito dei LEA; Visto l'Accordo sul «Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM)», sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 4/CU); Visto l'Accordo sul documento recante «Le strutture residenziali psichiatriche», sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre 2013 (Rep. atti n. 116/CU); Visto l'Accordo sul documento recante «Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza», sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 13 novembre 2014 (Rep. atti n. 138/CU); Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie»; Vista l'intesa sul documento di aggiornamento delle «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello Spettro autistico» sancita in Conferenza unificata il 10 maggio 2018 (Rep. atti n. 53/CU); Vista l'intesa sul documento recante «Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza» elaborate dal Tavolo di lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza istituito presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute 23 novembre 2016 e sancita in sede di Conferenza unificata del 25 luglio 2019 (Rep. atti n. 70/CU); Vista l'intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2019 - 2021 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR), che indica le attivita' inerenti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria per l'area, tra le altre, della salute mentale dell'eta' adulta e dell'eta' evolutiva; Vista l'intesa concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2020 - 2025, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020 (Rep. atti n. 127/CSR); Vista l'intesa in Conferenza unificata sancita il 6 luglio 2022 sul documento recante «Linee programmatiche: progettare il budget di salute con la persona - proposta degli elementi qualificanti» (Rep. atti n. 104/CU); Visto l'art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» che ha previsto, al fine di garantire la compiuta attuazione della sopra citata legge n. 134/2015, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 dicembre 2016 di attuazione dell'art. 1, comma 402; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto in particolare l'art. 1, comma 454, della predetta legge il quale ha previsto, per il fondo di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021; Considerato che le suddette risorse risultano iscritte, nel presente anno, in conto residui, sul capitolo di bilancio 4395, piano gestionale 1, denominato «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico», dello Stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 402 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 14-bis del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 che stabilisce che: «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilita', con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, a specifici settori di intervento; Visto l'art. 14-ter del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che prevede che «le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione»; Visto il decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 144 del 22 giugno 2022); Visto il decreto del Ministro della salute 10 aprile 2017, con cui e' stata istituita presso la Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della salute la Cabina di regia, prevista dall'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 dicembre 2016 (Rep. atti n. 148/CU) con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attivita' finanziate dal c.d. «Fondo autismo», integrata, tra l'altro, nella composizione da due rappresentanti dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, con successiva Intesa 28 aprile 2022 (Rep. atti n. 63/CU); Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2022 con il quale, tra l'altro, e' stata integrata la predetta Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 10 aprile 2017; Ritenuto necessario procedere all'adozione del decreto previsto dal sopra richiamato art. 1, comma 402 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 tenendo conto degli obiettivi stabiliti dal legislatore e della necessita' di garantire la continuita' delle attivita' gia' delineate nel decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016 e in continuita' con le linee d'azione gia' intraprese; Considerato necessario stabilire le modalita' di ripartizione delle risorse, prevedendo una quota fissa di finanziamento per ogni regione e provincia autonoma, per contribuire ad una piu' equa distribuzione delle risorse e la restante quota sulla base della popolazione residente; Considerata la rilevazione effettuata dall'Istat relativamente ai dati della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma al 1° gennaio 2022; Acquisiti i concerti del Ministro per le disabilita', con nota prot. MIN_STEFANI-0000799-P-06/10/2022, del Ministro dell'economia e delle finanze, con nota prot. MEF-GAB-Prot. 23505 del 18 ottobre 2022 e del Ministro dell'universita' e della ricerca, con nota prot. m_pi.AOOGABMUR.U.0012662.29-09-2022; Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 211/CU); Decreta: Art. 1 Oggetto del decreto 1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di utilizzazione del fondo di cui all'art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare delle risorse ivi stanziate, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, in attuazione di quanto previsto al comma 402, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, destinato, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento: a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonche' su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica; b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanita'; c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra universita' e strutture del Servizio sanitario nazionale; d) una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanita', allo sviluppo di: 1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attivita' di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia; 2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualita' della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanita', assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziale ed educativi e la continuita' di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa.