IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'art. 2545-terdecies codice civile; 
  Visto il Titolo  VII,  Parte  prima,  del  decreto  legislativo  12
gennaio  2019,  n.  14,  recante  «Codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero  dello
sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese
e del made  in  Italy»  e  all'art.  2,  comma  4,  prevede  che  «le
denominazioni  "Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy"  e
"Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo
economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»; 
  Viste le risultanze ispettive,  dalle  quali  si  rileva  lo  stato
d'insolvenza della societa' cooperativa «Residenza Il Ponte  societa'
cooperativa sociale»; 
  Considerato quanto emerge dal bilancio di esercizio al 31  dicembre
2021, allegato al verbale di revisione, dal quale  si  evidenzia  una
condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo
circolante di euro 283.558,00, si riscontrano debiti a breve  termine
di  euro  479.865,00  ed  un  patrimonio  netto  negativo   di   euro
-193.028,00; 
  Considerato che il grado di  insolvenza  e'  rilevabile,  altresi',
sulla base di azioni esecutive poste in  essere  da  creditori  e  da
un'istanza di fallimento pendente presso il Tribunale di Arezzo,  con
fissazione udienza in data 15 marzo 2023; 
  Considerato che in data 14 ottobre 2022 e' stato assolto  l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  a  tutti   i   soggetti
interessati,   che   non    hanno    formulato    osservazioni    e/o
controdeduzioni; 
  Ritenuto di dover disporre la  liquidazione  coatta  amministrativa
della  suddetta  societa'  cooperativa   e   nominare   il   relativo
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario  liquidatore  e'  stato  selezionato  dalla
Direzione generale per la vigilanza sugli enti  cooperativi  e  sulle
societa' in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva
ministeriale del 9 giugno 2022, in  ottemperanza  ai  criteri  citati
negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' cooperativa «Residenza Il Ponte societa' cooperativa
sociale», con sede in POPPI (AR) (codice fiscale n.  02394570515)  e'
posta in  liquidazione  coatta  amministrativa,  ai  sensi  dell'art.
2545-terdecies del codice civile. 
  2.  Considerati  gli  specifici   requisiti   professionali,   come
risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore
il dott. Francesco Carri, nato a Grosseto  (GR)  il  27  agosto  1954
(codice fiscale CRRFNC54M27E202V) ed ivi domiciliato in  via  Trieste
n. 1.