IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
agosto 2016, con il quale e' stato dichiarato,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29
novembre 2016, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20  dicembre
2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.
436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444  del  4
aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno
2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484
del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre  2017,  n.  495  del  4
gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio  2018,  n. 510  del  27  febbraio
2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del
10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019,
n. 591 del 24 aprile 2019, nonche' n. 603 del 23 agosto 2019, n.  607
del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019,  n.  624  del  19
dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, n. 626 del 7 gennaio  2020,
n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del  28
aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020,  n.
697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n.  779  del  20
maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4  marzo  2022,
n. 899 del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n.  917  dell'8
settembre 2022, n. 941 del 4 novembre 2022 e n. 959  del  17  gennaio
2023  recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile
conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda decade dello stesso mese; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3
agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-sexies, comma  2,  ha  prorogato
fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con
deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; 
  Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1,  ha
stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018
ed ha stabilito  che  ai  relativi  oneri  si  provvede,  nel  limite
complessivo di euro 300 milioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988,
ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino  al  31  dicembre
2019, incrementando il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  360
milioni di euro per l'anno 2019; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  gennaio  2020,
che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle  delibere  del
Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e  del  31  ottobre
2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 e'  integrato  di  euro
345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di  cui
all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto  legislativo  n.  1  del
2018, per  il  proseguimento  dell'attuazione  dei  primi  interventi
finalizzati al superamento della  grave  situazione  determinatasi  a
seguito degli eventi sismici in rassegna; 
  Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,
che ha disposto  la  proroga  dello  stato  d'emergenza  fino  al  31
dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze  nazionali  di
euro 300 milioni per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre
2022; 
  Visto l'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
che ha disposto  la  proroga  dello  stato  d'emergenza  fino  al  31
dicembre 2023 incrementando il Fondo per le  emergenze  nazionali  di
150 milioni di euro per l'anno 2023; 
  Visto l'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che
ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della dotazione  di
risorse umane a tempo determinato assegnata agli Uffici speciali  per
la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Visto l'art. 1, comma 772, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre 2025,  i  termini
di cui all'art. 57, comma 10, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, concernenti la dotazione di risorse umane  a  tempo  determinato
assegnata ai predetti Uffici speciali per la ricostruzione; 
  Ravvisata  la  necessita'   di   supportare,   sotto   il   profilo
tecnico-amministrativo, le regioni  ed  i  comuni  interessati  nelle
attivita' relative alle procedure di  espropriazione  ed  occupazione
delle aree su cui  insistono  le  strutture  emergenziali  temporanee
attesa la particolarita' e complessita' dei procedimenti connessi; 
  Ritenuto necessario, in continuita' con quanto  gia'  disposto  con
l'art. 1 dell'OCDPC n. 904/2022 sopra citata, avvalersi dei  predetti
Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,   attraverso
l'Ufficio centralizzato espropri appositamente costituito nel proprio
ambito,  per   l'espletamento   di   tali   attivita'   di   supporto
specialistico; 
  Ravvisata la necessita', rappresentata dal Comune di Tolentino,  di
incrementare l'autorizzazione di spesa contenuta nell'art.  5,  comma
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 510 del 27 febbraio 2018, in ragione dell'incremento  sopravvenuto
dei  costi  di  realizzazione  degli  immobili  volti   a   garantire
l'assistenza abitativa in  favore  della  popolazione  colpita  dagli
eventi sismici; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni finalizzate a supportare l'espletamento delle  attivita'
  relative alle procedure di espropriazione ed occupazione. 
  1.    Al    fine    di    garantire    il    necessario    supporto
tecnico-amministrativo alle  regioni  e  ai  comuni  interessati  dal
contesto emergenziale in rassegna nell'espletamento  delle  attivita'
relative alle procedure di espropriazione ed occupazione  delle  aree
su cui insistono le strutture emergenziali  temporanee  realizzate  a
seguito degli eventi sismici che  hanno  colpito  il  territorio  del
Centro Italia a partire dal giorno 24 agosto 2016, e' autorizzata  la
proroga, fino al  31  dicembre  2023,  dell'avvalimento  dell'Ufficio
centralizzato espropri disposto dall'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 904 del 15 luglio 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dall'espletamento,  da  parte  dell'Ufficio
centralizzato espropri, delle attivita' di cui al comma 1 si provvede
nel limite massimo di euro 156.000,00, di cui euro 78.000,00 a valere
sulle risorse gia' rese disponibili ai sensi dell'art. 1 della citata
ordinanza n. 904/2022  ed  euro  78.000,00  a  valere  sulle  risorse
stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.