IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria per il 2007)»; 
  Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha
sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  del
Ministro delle finanze 27 dicembre 1997,  aumentando,  dai  pagamenti
successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle  tariffe  delle  tasse
automobilistiche in base al principio  di  sostenibilita'  ambientale
dei veicoli disponendo, al contempo, una  riduzione  percentuale  dei
trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano in ragione  del  maggior  gettito  derivante  dai
suddetti tributi; 
  Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n.  296  del  2006,
come modificato dall'art. 1, comma 816 della legge 29 dicembre  2022,
n. 197, il quale stabilisce che per ciascuno degli anni dal  2016  al
2022 la regolazione finanziaria e' definita con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  che  in  mancanza  dei  dati
definitivi,  per  l'anno  2022  si   utilizzano   i   dati   relativi
all'annualita' 2021; 
  Visto l'art. 2, comma 63, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
che ha aumentato, a partire dal  1°  gennaio  2007,  l'importo  delle
tariffe delle tasse automobilistiche  per  i  motocicli  in  base  al
principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli; 
  Visto l'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
come modificato dall'art. 1, comma 817, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 il quale stabilisce che i  trasferimenti  erariali  in  favore
delle  regioni  sono  ridotti  in  misura  pari  al  maggior  gettito
derivante dalle disposizioni del comma 63 e che  per  ciascuno  degli
anni dal 2016 al 2022 la  regolazione  finanziaria  e'  definita  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che in  mancanza  dei
dati definitivi  per  l'anno  2022  si  utilizzano  i  dati  relativi
all'anno 2021; 
  Visti i richiamati art. 1, comma 322, della citata legge n. 296 del
2006 e art. 2, comma 64, del decreto-legge n. 262 del 2006,  i  quali
prevedono che per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029
si procede alla regolazione  finanziaria  di  una  annualita',  fatta
salva  la  facolta'  regionale   di   disporre   anticipatamente   la
regolazione di piu' annualita' e che la riduzione  dei  trasferimenti
erariali non si applica per gli anni dal 2023 al 2033; 
  Visto l'art. 38-ter del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157
il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i  pagamenti
relativi alla tassa automobilistica  sono  effettuati  esclusivamente
secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.    82    recante    il    Codice
dell'amministrazione digitale, vale a dire tramite il  servizio  Pago
Bollo,  realizzato  in  collaborazione  tra  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale e l'Automobile Club d'Italia, completamente integrato con il
sistema PagoPA; 
  Visto l'art. 51, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.  124  del
2019, il quale dispone che allo scopo di eliminare  duplicazioni,  di
contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e  di  conseguire
risparmi di spesa,  al  sistema  informativo  del  pubblico  registro
automobilistico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5   del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,  sono  acquisiti  anche  i  dati
delle tasse automobilistiche,  per  assolvere  transitoriamente  alla
funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi e che i
predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle  entrate,  alle
regioni e alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  le  quali
provvedono a far confluire in modo simultaneo e  sistematico  i  dati
dei propri archivi delle tasse automobilistiche  nel  citato  sistema
informativo; 
  Visti  i   dati   relativi   al   maggior   gettito   delle   tasse
automobilistiche spettante all'erario relativi  agli  anni  2020-2022
trasmessi dall'Automobile Club d'Italia; 
  Vista la sentenza n. 152 dell'11 luglio 2018 con la quale la  Corte
costituzionale ha stabilito che la  tassa  automobilistica  regionale
istituita dalla legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n.  16,
a decorrere dal 1° gennaio 2016, in sostituzione di  quella  erariale
e' un tributo proprio della Regione; 
  Vista la sentenza n. 31 del 1° marzo 2019, con la  quale  la  Corte
costituzionale ha escluso l'applicazione delle regolazioni  contabili
di cui all'art. 1, comma  322,  della  legge  n.  296  del  2006  nei
confronti della Regione Sardegna; 
  Vista la sentenza n. 107 del 27 maggio 2021, con la quale la  Corte
costituzionale ha stabilito che lo Stato  non  puo'  intervenire  sul
gettito della tassa automobilistica delle Province autonome di Trento
di Bolzano e sulla sua regolazione; 
  Considerato che per gli anni dal 2016  al  2022  il  gettito  della
tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale  nella  Regione
Friuli - Venezia Giulia; 
  D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
dell'8 marzo 2023; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate le tabelle A, B, C, D,  E,  F  e  G  allegate  al
presente  decreto  indicanti   il   maggior   gettito   delle   tasse
automobilistiche da attribuire allo Stato in  applicazione  dell'art.
1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  dell'art.
2, commi  63  e  64,  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
ai fini delle regolazioni finanziarie relative agli anni dal 2016  al
2022.  Gli  importi  indicati  nelle  singole  tabelle  per  ciascuna
annualita' sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa  erariale
delle tasse automobilistiche, con esclusione di  eventuali  modifiche
su base regionale.