IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e,  in  particolare,  l'art.  34,  il  quale
dispone che le stazioni appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento
degli  obiettivi  ambientali  previsti  dal  Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione   attraverso   l'inserimento   nella   documentazione
progettuale e di  gara  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle
clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri   ambientali   minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre   2022,   n.   173   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e in particolare l'art. 4 che dispone  la  ridenominazione
del Ministero della transizione ecologica in Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi
1126 e 1127 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato
il Piano d'azione nazionale  per  la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi della pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata
la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,   ai   sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del giorno 8 maggio 2008; 
  Visto decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno  1989,  n.
236 «Prescrizioni tecniche necessarie a  garantire  l'accessibilita',
l'adattabilita'  e  la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di
edilizia  residenziale  pubblica,   ai   fini   del   superamento   e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche»; 
  Visto decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio  1996,  n.
503 «Regolamento recante  norme  per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica  ed  esecuzione  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  10  marzo  2020,  n.  63,  recante  «Criteri
ambientali minimi per la  gestione  del  verde  pubblico»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del giorno 4 aprile 2020; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 5  febbraio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, recante «Criteri ambientali  minimi
per l'acquisto di articoli di arredo urbano»; 
  Ritenuto opportuno procedere alla revisione complessiva del  citato
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 5 febbraio 2015, in  ragione  dell'evoluzione  normativa  di
settore, del  progresso  tecnico  e  dell'evolversi  dei  mercati  di
riferimento, che consentono di migliorare  i  requisiti  di  qualita'
ambientale e di perseguire  pertanto,  con  maggiore  efficacia,  gli
obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi  a  tali
categorie di forniture; 
  Considerato che l'attivita'  istruttoria  per  la  definizione  dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto  ha  visto  il
costante confronto con le parti interessate e con gli esperti,  cosi'
come  previsto  dal  citato  Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali  minimi,  di
cui all'allegato al presente decreto, per: 
    a) l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi; 
    b) la fornitura e la posa  in  opera  di  prodotti  per  l'arredo
urbano e di arredi per gli esterni; 
    c)  l'affidamento  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria   e
straordinaria di  prodotti  per  l'arredo  urbano  e  di  arredi  per
esterni.