IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 5 novembre 1971, n.  1086,  recante  «Norme  per  la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e
precompresso ed a struttura metallica»; 
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  «Provvedimenti  per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; 
  Vista la legge 21  giugno  1986,  n.  317,  recante  «Procedura  di
informazione nel settore  delle  norme  e  regolamentazioni  tecniche
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione  in
attuazione della direttiva 98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  9
marzo  2011,  n.  305  che  fissa  condizioni  armonizzate   per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo  Stato,  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto nello specifico l'art. 54 del citato decreto  legislativo  n.
112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in  capo
allo  Stato,  quali  la  predisposizione  della   normativa   tecnica
nazionale  per  le  opere  in  cemento  armato  e  in  acciaio  e  le
costruzioni in zone sismiche,  siano  esercitate  di  intesa  con  la
Conferenza unificata; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto in particolare l'art. 52 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, che dispone che in tutti  i  comuni
della Repubblica le costruzioni, sia pubbliche, che  private  debbono
essere realizzate in osservanza delle norme  tecniche  riguardanti  i
vari elementi costruttivi fissate con decreti  del  Ministro  per  le
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno  qualora  le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche; 
  Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380
del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui  sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in
zone  dichiarate  sismiche,  siano  disciplinate,  oltre  che   dalle
disposizioni di cui al predetto art.  52  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380  del  2001,  da  specifiche  norme
tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed  i
trasporti, di concerto con il  Ministro  per  l'interno,  sentiti  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata; 
  Visto il decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  luglio  2004,  n.   186,   recante:
«Disposizioni  urgenti  per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni
settori  della  pubblica   amministrazione.   Disposizioni   per   la
rideterminazione  di  deleghe  legislative   e   altre   disposizioni
connesse.»; 
  Visto in particolare l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n.
136 del 2004  che  prevede  la  redazione,  da  parte  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento  della
protezione civile, di  normative  tecniche,  anche  per  la  verifica
sismica ed idraulica,  relative  alle  costruzioni,  nonche'  per  la
progettazione, la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche  sismico  ed
idraulico, delle dighe di  ritenuta,  dei  ponti  e  delle  opere  di
fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di
sicurezza; 
  Visto il  successivo  comma  2  del  gia'  menzionato  art.  5  del
decreto-legge n. 136 del 2004 che prevede che le norme tecniche siano
emanate  con  le  procedure  di  cui  all'art.  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380  del  2001,  di  concerto  con  il
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per  la  progettazione  e  la
costruzione  degli  sbarramenti  di  ritenuta  (dighe  e  traverse)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 dell'8 luglio 2014; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
17 gennaio 2018, con il quale  e'  stato  approvato  l'«Aggiornamento
delle  "Norme  tecniche  per   le   costruzioni"»,   pubblicato   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2018; 
  Vista la nota prot. n. 10579 del 7 novembre 2022 con  la  quale  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha  trasmesso  il  parere  n.
101/2022 dell'Assemblea generale, reso nell'adunanza del  27  ottobre
2022, con il quale ha  espresso  avviso  favorevole  in  ordine  alla
proposta  emendativa  concernente  la  rideterminazione  del  periodo
transitorio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto  ministeriale  17
gennaio 2018 e la sospensione temporanea dell'applicazione del  punto
11.4.2 e del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche; 
  Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici con  nota  prot.
n. 491 del 18 gennaio 2023, ai sensi dell'art.  83  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; 
  Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot.
n. 1871 del 3 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 83 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; 
  Visto  il  concerto  espresso  dal  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile con nota prot. n. 7037  dell'8  febbraio  2023,  ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004; 
  Sentito il Consiglio nazionale  delle  ricerche  che  ha  formulato
parere favorevole con nota prot. n. 40257 del 16  febbraio  2023,  ai
sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001; 
  Acquisita l'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  resa  nella
seduta  del  2  marzo  2023,  ai  sensi  dell'art.  54  del   decreto
legislativo n. 112 del 1998; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche ed integrazioni all'«Ambito di applicazione e  disposizioni
                            transitorie» 
 
  All'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 sono  apportate
le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito con il seguente: 
      «Con riferimento alla seconda  e  alla  terza  fattispecie  del
precedente periodo, detta facolta' e' esercitabile solo nel  caso  in
cui la consegna dei lavori avvenga entro sette  anni  dalla  data  di
entrata in vigore delle norme tecniche  per  le  costruzioni  di  cui
all'articolo 1.»; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: 
      «1-bis. Dalla data di entrata in vigore  delle  norme  tecniche
per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025,  e'
sospesa  l'applicazione  del  punto  11.4.2  delle   suddette   norme
tecniche»; 
    c) dopo il comma 1-bis di cui alla lettera  b),  e'  aggiunto  il
seguente comma 1-ter: 
      «1-ter. Dalla data di entrata in vigore  delle  norme  tecniche
per le costruzioni di cui all'articolo 1 e fino al 22 marzo 2025,  e'
sospesa l'applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche
limitatamente ai tiranti di ancoraggio per  uso  geotecnico  di  tipo
passivo».