IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289  e
successive modifiche e integrazioni, che istituisce  i  contratti  di
filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera
del  sistema  agricolo  e  agroalimentare  e  il  rafforzamento   dei
distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; 
  Visto l'art. 66, comma 2, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(legge finanziaria 2003), il  quale  stabilisce  che  i  criteri,  le
modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui  al
comma 1, sono definiti con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare,  l'art.  1,
recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a  tutto
il territorio nazionale; 
  Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito  con  legge
14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 - testo unico
in materia di foreste e filiere forestali e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il comma 4-ter dell'art.  3  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9  aprile  2009,
n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 35-bis del decreto-legge del 31 maggio  2021,  n.  77,
(c.d.   decreto   Semplificazioni)   che   definisce    «Misure    di
semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera
foresta-legno», convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio
2021, n. 108, modificando l'art.  3  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, che introduce al comma 4-quinquies.1 gli «Accordi di  Foresta»
quali strumenti per lo  sviluppo  di  reti  di  imprese  nel  settore
forestale, equiparati alle reti di  impresa  agricole  ai  sensi  del
comma 4-quinquies.4; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5,  comma
3; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visti in particolare gli articoli 107, paragrafo 3, lettera  c),  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), e in particolare, il paragrafo  2.1.5.  (Aiuti  agli
investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle  foreste),  il
paragrafo 2.1.6. (Aiuti agli investimenti in infrastrutture  connesse
allo sviluppo, alla modernizzazione  o  all'adeguamento  del  settore
forestale), paragrafo 2.4. (Aiuti per il trasferimento di  conoscenze
e le azioni di informazione nel settore forestale),  paragrafo  2.9.1
(Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione   europea»,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto il regolamento adottato con decreto 31 maggio 2017,  n.  115,
recante la «Disciplina per il funzionamento  del  Registro  nazionale
degli aiuti  di  Stato  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
politiche agricole alimentari e forestali»,  ai  sensi  del  comma  6
dell'art. 52 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  6  del  regolamento  adottato  con
decreto 31 maggio 2017, n. 115, il quale prevede che le  informazioni
relative  agli  aiuti  nel  settore  agricolo  continuano  ad  essere
contenute nel registro aiuti di Stato SIAN; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n.  C14  del
19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei
tassi di riferimento e di attualizzazione; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101  recante  «Misure
urgenti relative  al  Fondo  complementare  al  Piano  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con  cui  e'
stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari
al PNRR; 
  Visto l'art. 1,  comma  2,  del  citato  decreto  che  ha  definito
l'elenco degli interventi finanziati tra cui, alla lettera  h)  punto
1,  i  «Contratti  di  filiera   e   distrettuali   per   i   settori
agroalimentare,  pesca  e  acquacoltura,  della  silvicoltura,  della
floricoltura e  del  vivaismo»,  con  una  dotazione  complessiva  di
1.203,3 milioni di euro per le annualita' dal 2022 al 2026; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio 2021 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del  decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito con  modificazioni  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, che individua per ciascun intervento o programma
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali; 
  Visto l'allegato 1 al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 15 luglio 2021 e,  in  particolare,  la  scheda  progetto
relativa ai «Contratti  di  filiera  e  distrettuali  per  i  settori
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della  silvicoltura,
della floricoltura e del vivaismo»; 
  Visto il decreto dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022,
recante la ripartizione delle risorse  a  valere  sul  capitolo  7373
dello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, per settore ed in  particolare
l'art.  1,  recante  l'assegnazione  di  euro  10.000.000,00  per  il
sostegno  ai  contratti  di  filiera  e  di  distretto  nel   settore
forestale, registrato in UCB alla data del 15 aprile 2022 con  il  n.
133 e dalla Corte dei conti alla data  del  10  maggio  2022  con  il
numero n. 435; 
  Visto il  regime  di  aiuto  S.A.  104682  (2022/N),  adottato  con
decisione della Commissione europea C(2022)9322 del 12 dicembre 2022,
relato  al  finanziamento  dei  contratti  di  filiera  nel   settore
forestale  nell'ambito  del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, ritenuto compatibile con il mercato interno ai
sensi dell'art. 107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visti gli obiettivi della Strategia forestale nazionale,  approvata
con decreto interministeriale n. 677064 del  24  dicembre  2021,  che
recepisce gli indirizzi europei  della  Strategia  forestale  europea
2030, (Comunicazione della commissione COM (2021) n 572 final del  16
luglio 2021) e della Strategia europea  sulla  biodiversita'  per  il
2030 - «Riportare la natura nella nostra vita»  (Comunicazione  della
commissione COM (2020) 380 final del 25 maggio 2020); 
  Considerati gli esiti della  consultazione  tecnica  emanata  dalla
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica  del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste con decreto direttoriale n. 0301200 del  6
luglio 2022, per la costruzione del bando per i contratti di  filiera
da attivare nel settore forestale; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare  il  decreto  del   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per  la
definizione dei  criteri,  delle  modalita'  e  delle  procedure  per
l'attuazione dei contratti di filiera nel settore forestale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Accordo  di  filiera»:  l'accordo  sottoscritto  dai  diversi
soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito  territoriale
multiregionale, ivi comprese le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, che individua  il  soggetto  proponente,  gli  obiettivi,  i
risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli  obblighi  reciproci
dei  soggetti  beneficiari,  nonche'  le  azioni  da  declinare   nel
Programma di intervento; 
    b) «Accordi di foresta»: contratto per lo  sviluppo  di  reti  di
imprese nel settore forestale, stipulato ai sensi dell'art. 3,  comma
4-quinquies.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,
con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  tra  due  o  piu'  soggetti,  singoli  o
associati, di cui almeno la meta' deve essere titolare del diritto di
proprieta' o di un altro diritto reale o personale  di  godimento  su
beni agro-silvo-pastorali; o almeno un contraente deve rappresentare,
in forma  consortile  o  associativa  o  ad  altro  titolo,  soggetti
titolari dei diritti di proprieta' o di  un  altro  diritto  reale  o
personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali; 
    c) «Contratto di filiera»: il contratto  tra  il  Ministero  e  i
soggetti beneficiari che, per il  tramite  del  soggetto  proponente,
hanno  sottoscritto  un  accordo   di   filiera,   finalizzato   alla
realizzazione di un Programma di intervento,  integrato  a  carattere
interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo  dalla
produzione forestale, si sviluppi nei diversi segmenti della  filiera
in un ambito territoriale multiregionale; 
    d) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    e) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto,
calcolato  in  percentuale  delle  spese  ammissibili,  erogato   dal
Ministero; 
    f) «Filiera forestale»: l'insieme delle fasi di  utilizzazione  e
produzione   forestale   e   dell'arboricoltura    da    legno,    di
trasformazione,  di  commercializzazione  e  di   distribuzione   dei
prodotti forestali legnosi e da esso derivati; 
    g) «Impresa forestale»: impresa  di  cui  all'art.  3,  comma  2,
lettera q) del decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018,  iscritta
nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
che  esercita  prevalentemente  attivita'  di   gestione   forestale,
fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale; 
    h) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    i) «Orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti
di Stato nei  settori  agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali
2014-2020 (2014/C 204/01); 
    j) «PMI»: microimprese  e  piccole  e  medie  imprese  (PMI)  che
soddisfano i criteri previsti nella parte I,  capitolo  2,  paragrafo
2.4, punto 35, n. 13 degli orientamenti dell'Unione europea  per  gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali
2014-2020 (2014/C 204/01; 
    k) «Prodotti forestali»: i prodotti  derivati  dalla  gestione  e
utilizzazione  delle  foreste  e  dell'arboricoltura  da  legno   che
comprendono  il  legno  e  i  prodotti  da  esso  derivati,  a   fini
industriale, artigianale  ed  energetico  elencati  nell'allegato  al
regolamento (UE) n. 995/2010 con un codice secondo la classificazione
della nomenclatura combinata di cui all'allegato  I  del  regolamento
(CEE) n. 2658/87  del  Consiglio.  Fanno  eccezione  il  legno  ed  i
prodotti  da  esso  derivati  che,  completati  i  cicli  di   riuso,
riutilizzo, riciclo, hanno come unica destinazione lo smaltimento; 
    l) «Progetto»: l'insieme degli interventi  proposto  dal  singolo
soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di  filiera  e  volto  a
perseguire gli obiettivi del Programma di intervento; 
    m) «Programma di intervento»: l'insieme dei progetti proposti dai
soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera; 
    n) «Provvedimento»: il bando di attuazione del presente decreto e
i  suoi  allegati  tecnico  amministrativi,  emanato  dal   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
    o) «Soggetto beneficiario»: il soggetto ammesso alle agevolazioni
previste da ciascun provvedimento; 
    p)  «Soggetti  della  filiera»:   i   soggetti   che   concorrono
direttamente   alla   produzione,    raccolta,    trasformazione    e
commercializzazione di prodotti legnosi e da esso derivati, forestali
e dell'arboricoltura da legno e le imprese che forniscono  servizi  e
mezzi di produzione; 
    q) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato  dai  soggetti
beneficiari, che assume il  ruolo  di  referente  nei  confronti  del
Ministero circa l'esecuzione del programma, nonche' la rappresentanza
esclusiva  nei  confronti  del  Ministero   medesimo   dei   soggetti
beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per  tutte  le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti  dal  programma,
ivi  inclusi  quelli  relativi  alle  attivita'  di  erogazione   del
contributo in conto capitale, con  esclusione  dei  provvedimenti  di
revoca delle agevolazioni; 
    r) «Tassi di riferimento e di attualizzazione»:  tassi  calcolati
in base alla comunicazione della  Commissione  europea  2008/C  14/02
(G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008)  relativa  alla  revisione  del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione; 
    s) «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti  legnosi  e
da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno»:  l'intera
serie di  operazioni  di  movimentazione,  trattamento,  lavorazione,
produzione e distribuzione effettuate tra le utilizzazioni  forestali
e  l'ottenimento  del  prodotto  finale,   eseguite   dalle   imprese
artigianali,  dalle  industrie  per  la  produzione  dei  mobili  non
artigianali,  dalle  cartiere,  delle  industrie  di  produzione   di
pannelli e compensati, ecc.; 
    t) «Utilizzazioni forestali»: l'intera  serie  di  operazioni  di
produzione, abbattimento,  allestimento  (sramatura,  sezionamento  o
depezzatura, eventuale  scortecciatura),  concentramento,  esbosco  e
prima lavorazione e trasformazione, eseguite direttamente da  aziende
che gestiscono terreni forestali e di arboricoltura  da  legno  o  da
imprese  di  utilizzazione  forestale  e  trasformazione   forestale,
singole o associate, che producono assortimenti o  prodotti  connessi
al solo uso del legno come materia prima  o  come  fonte  di  energia
(compresa produzione di  semilavorati  non  finiti  o  grezzi,  e  di
cippato o pellets).