IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il quale stabilisce che i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1, recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 - testo unico in materia di foreste e filiere forestali e successive modifiche ed integrazioni; Visto il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 35-bis del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, (c.d. decreto Semplificazioni) che definisce «Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, modificando l'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che introduce al comma 4-quinquies.1 gli «Accordi di Foresta» quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, equiparati alle reti di impresa agricole ai sensi del comma 4-quinquies.4; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 5, comma 3; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visti in particolare gli articoli 107, paragrafo 3, lettera c), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), e in particolare, il paragrafo 2.1.5. (Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste), il paragrafo 2.1.6. (Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale), paragrafo 2.4. (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale), paragrafo 2.9.1 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il regolamento adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante la «Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali», ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», con cui e' stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto che ha definito l'elenco degli interventi finanziati tra cui, alla lettera h) punto 1, i «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo», con una dotazione complessiva di 1.203,3 milioni di euro per le annualita' dal 2022 al 2026; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che individua per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali; Visto l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto relativa ai «Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo»; Visto il decreto dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022, recante la ripartizione delle risorse a valere sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per settore ed in particolare l'art. 1, recante l'assegnazione di euro 10.000.000,00 per il sostegno ai contratti di filiera e di distretto nel settore forestale, registrato in UCB alla data del 15 aprile 2022 con il n. 133 e dalla Corte dei conti alla data del 10 maggio 2022 con il numero n. 435; Visto il regime di aiuto S.A. 104682 (2022/N), adottato con decisione della Commissione europea C(2022)9322 del 12 dicembre 2022, relato al finanziamento dei contratti di filiera nel settore forestale nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visti gli obiettivi della Strategia forestale nazionale, approvata con decreto interministeriale n. 677064 del 24 dicembre 2021, che recepisce gli indirizzi europei della Strategia forestale europea 2030, (Comunicazione della commissione COM (2021) n 572 final del 16 luglio 2021) e della Strategia europea sulla biodiversita' per il 2030 - «Riportare la natura nella nostra vita» (Comunicazione della commissione COM (2020) 380 final del 25 maggio 2020); Considerati gli esiti della consultazione tecnica emanata dalla Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con decreto direttoriale n. 0301200 del 6 luglio 2022, per la costruzione del bando per i contratti di filiera da attivare nel settore forestale; Ritenuta la necessita' di adottare il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera nel settore forestale; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonche' le azioni da declinare nel Programma di intervento; b) «Accordi di foresta»: contratto per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 4-quinquies.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, tra due o piu' soggetti, singoli o associati, di cui almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali; o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali; c) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che, per il tramite del soggetto proponente, hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma di intervento, integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione forestale, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale; d) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; e) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero; f) «Filiera forestale»: l'insieme delle fasi di utilizzazione e produzione forestale e dell'arboricoltura da legno, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti forestali legnosi e da esso derivati; g) «Impresa forestale»: impresa di cui all'art. 3, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018, iscritta nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attivita' di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale; h) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; i) «Orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); j) «PMI»: microimprese e piccole e medie imprese (PMI) che soddisfano i criteri previsti nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 35, n. 13 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01; k) «Prodotti forestali»: i prodotti derivati dalla gestione e utilizzazione delle foreste e dell'arboricoltura da legno che comprendono il legno e i prodotti da esso derivati, a fini industriale, artigianale ed energetico elencati nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010 con un codice secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Fanno eccezione il legno ed i prodotti da esso derivati che, completati i cicli di riuso, riutilizzo, riciclo, hanno come unica destinazione lo smaltimento; l) «Progetto»: l'insieme degli interventi proposto dal singolo soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera e volto a perseguire gli obiettivi del Programma di intervento; m) «Programma di intervento»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera; n) «Provvedimento»: il bando di attuazione del presente decreto e i suoi allegati tecnico amministrativi, emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; o) «Soggetto beneficiario»: il soggetto ammesso alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento; p) «Soggetti della filiera»: i soggetti che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti legnosi e da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione; q) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del programma, nonche' la rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal programma, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione del contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni; r) «Tassi di riferimento e di attualizzazione»: tassi calcolati in base alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione; s) «Trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, lavorazione, produzione e distribuzione effettuate tra le utilizzazioni forestali e l'ottenimento del prodotto finale, eseguite dalle imprese artigianali, dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ecc.; t) «Utilizzazioni forestali»: l'intera serie di operazioni di produzione, abbattimento, allestimento (sramatura, sezionamento o depezzatura, eventuale scortecciatura), concentramento, esbosco e prima lavorazione e trasformazione, eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali e di arboricoltura da legno o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compresa produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets).