IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2021», e, in particolare, l'allegato A, numero 7;
Vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la
direttiva 2009/22/CE;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Codice di
procedura civile»;
Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante
«Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a
norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, del Ministro delle imprese e del
made in Italy e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
dopo il titolo II e' inserito il seguente:
«Titolo II.1
AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI
DEI CONSUMATORI
Art. 140-ter
Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) consumatore: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o
privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo
nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attivita'
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
c) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un
numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati
da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies;
d) ente legittimato: gli enti disciplinati dall'articolo
140-quater, nonche' gli enti iscritti nell'elenco elaborato e
pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020;
e) azione rappresentativa: un'azione per la tutela degli
interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie di cui
all'allegato II-septies, da un ente legittimato in quanto parte
ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un
provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo;
f) azione rappresentativa nazionale: un'azione rappresentativa
promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al
giudice italiano da un'associazione dei consumatori e degli utenti
inserita nell'elenco di cui all'articolo 137 ovvero da organismi
pubblici indipendenti nazionali;
g) azione rappresentativa transfrontaliera: un'azione
rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato
II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o piu' enti
legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero
un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un
ente legittimato ai sensi dell'articolo 140-quinquies, anche
unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri;
h) provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare al
pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di
una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione
del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo
pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui
all'allegato II-septies;
i) provvedimento inibitorio: un provvedimento con il quale il
giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della
condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle
disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione
del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di
una rettifica.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle
azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per
violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, che
ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori. Nel
caso previsto dal primo periodo, gli enti legittimati non possono
agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII-bis del libro
IV del codice di procedura civile. Restano fermi i rimedi
contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei
consumatori.
3. L'azione rappresentativa puo' essere promossa anche se le
violazioni sono cessate.
4. La cessazione delle violazioni intervenuta prima della
conclusione dell'azione rappresentativa non determina la cessazione
della materia del contendere.
Art. 140-quater
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici
indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli
enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco
elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, sono
legittimati a proporre le azioni rappresentative previste
dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, innanzi al giudice
italiano.
2. Gli enti previsti dall'articolo 140-quinquies, compresi quelli
che rappresentano consumatori di piu' di uno Stato membro, sono
legittimati a proporre le azioni rappresentative previste
dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati
membri.
Art. 140-quinquies
Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere
1. Nell'elenco previsto dall'articolo 137 e' istituita una sezione
speciale, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei
consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni
rappresentative transfrontaliere.
2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1
gli enti che ne fanno richiesta e le associazioni iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 137 che lo richiedono, purche' in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, e dimostrazione di attivita' pubblica effettiva
a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici mesi precedenti
la richiesta di iscrizione;
b) possesso di uno statuto che preveda come scopo la tutela dei
consumatori, nelle materie di cui all'allegato II-septies, e
l'assenza di fine di lucro;
c) non essere assoggettati a procedure per la regolazione
dell'insolvenza;
d) previsione nello statuto di regole, anche riferite alle cause
di incompatibilita' relative ai rappresentanti legali, idonee ad
assicurare l'indipendenza dell'associazione e l'assenza di influenza
da parte di persone diverse dai consumatori e in particolare da parte
di professionisti che hanno un interesse economico a intentare azioni
rappresentative, nonche' misure idonee a prevenire e a risolvere
conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'associazione, i
suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori;
e) previsione della nomina di un organo di controllo, che vigila
sul rispetto dei principi di indipendenza e delle misure di
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e al quale si
applica l'articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile;
f) rendere pubblico sul proprio sito internet e con eventuali
altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione
dell'attivita' svolta, redatta in un linguaggio semplice e
comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria
costituzione, all'oggetto sociale, all'attivita' effettivamente
svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella
sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, all'inesistenza
di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri
confronti, alla propria indipendenza, nonche' di informazioni sulle
proprie fonti di finanziamento.
3. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni
rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici
indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono
stabilite le modalita' con le quali la sezione speciale di cui al
comma 1 e' resa pubblica, nonche' le procedure per la presentazione
della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad
attestare il possesso, in capo agli enti e alle associazioni
richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 140-sexies
Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio
1. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made
in Italy comunica alla Commissione europea l'elenco degli enti
legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e
transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile,
dell'oggetto sociale. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
rende pubblico l'elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui
indirizzo internet e' reso noto alla Commissione europea. Il
Ministero delle imprese e del made in Italy comunica le modifiche
intervenute successivamente.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno
ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione
speciale prevista dall'articolo 140-quinquies, comma 1, dei requisiti
di cui all'articolo 140-quinquies, comma 2, disponendo la
cancellazione dell'ente che non risulta in possesso di uno o piu' di
tali requisiti.
3. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in
ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo
140-quinquies, commi 1 e 2, da parte di un ente legittimato
all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, il
Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la
sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone
la cancellazione dalla sezione speciale dell'articolo 137 dell'ente
che non risulta in possesso di uno o piu' di tali requisiti. Il
procedimento e' disciplinato dal decreto del Ministero delle imprese
e del made in Italy previsto dall'articolo 140-quinquies, comma 4.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' individuato
quale punto di contatto con la Commissione europea ai fini di cui al
comma 3.
Art. 140-septies
Azioni rappresentative
1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono
essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da
parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche
cumulativamente, l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti
dall'articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi
previsti dall'articolo 140-novies, in caso di violazione delle
disposizioni di cui all'allegato II-septies.
2. Restano ferme le norme in materia di diritto internazionale
privato, in particolare relative alla giurisdizione nonche' al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
ed extra-contrattuali.
3. Se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato
II-septies lede o puo' ledere consumatori di diversi Stati membri,
l'azione rappresentativa puo' essere proposta congiuntamente da piu'
enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell'elenco
elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.
4. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla
sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo
ove ha sede la parte resistente. Se e' convenuta una persona fisica,
e' competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o
il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui
ha la dimora. Se anche la dimora e' sconosciuta, e' competente il
giudice del luogo in cui ha sede l'ente ricorrente.
5. Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi necessari a
determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione
rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto
applicabile, nonche' i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o
promessi da parte di terzi.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e'
pubblicato ai sensi dell'articolo 840-ter, secondo comma, del codice
di procedura civile.
7. Il procedimento e' regolato dal rito semplificato di cui al
libro secondo, titolo I, capo III-quater, del codice di procedura
civile, in quanto compatibile. Non si applica il primo comma
dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile. In ogni
caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto
previsto all'articolo 840-undecies, nono comma, del codice di
procedura civile. Non e' ammesso l'intervento dei terzi ai sensi
dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Entro il termine di
trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con ordinanza
sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio
quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso
un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio
davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del
decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
8. La domanda e' inammissibile:
a) quando e' manifestamente infondata;
b) se e' priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo
dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa;
c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneita' dei diritti
individuali per cui e' richiesta l'adozione dei provvedimenti
compensativi previsti dall'articolo 140-novies;
d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta
che l'ente ricorrente e' privo dei requisiti necessari per la
legittimazione all'azione;
e) quando l'azione e' promossa in conflitto di interessi, in
particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione e'
concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso
il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente
ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il
finanziamento;
f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la
domanda non giustifica l'esercizio dell'azione.
9. L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e' pubblicata, a cura
della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi
telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, del codice di
procedura civile, entro quindici giorni dalla pronuncia.
10. Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma del comma 8,
lettera a), il ricorrente puo' riproporre l'azione rappresentativa
quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano
dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
11. Si applica l'articolo 840-ter, settimo e ottavo comma, del
codice di procedura civile.
Art. 140-octies
Provvedimenti inibitori
1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere
l'adozione di provvedimenti inibitori.
2. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero.
3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo
840-quinquies del codice di procedura civile.
4. L'ente legittimato non e' onerato di provare la colpa o il dolo
del professionista, ne' le perdite o i danni effettivi subiti dai
singoli consumatori interessati.
5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati
di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento
provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a
inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 140-ter, comma 2.
Si applicano gli articoli 669-quater, primo, secondo e quarto comma,
669-sexies, 669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma,
669-duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile.
6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di
provvedimento inibitorio e' dichiarata inammissibile, anche se
avverso l'ordinanza e' stato proposto reclamo, ovvero rigettata nel
merito con sentenza anche non passata in giudicato.
7. Si applicano il settimo e l'ottavo comma dell'articolo
840-sexiesdecies del codice di procedura civile.
8. In ogni caso l'azione di cui al presente articolo puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in
cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta
elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito
certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli
interessi dei consumatori e degli utenti.
Art. 140-novies
Provvedimenti compensativi
1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una
violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine
di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 140-septies, si applicano
gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l'articolo
840-quinquiesdecies del codice di procedura civile, in quanto
compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entita' ai
sensi dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h), del codice
di procedura civile. E' esclusa l'applicazione del terzo comma del
medesimo articolo 840-sexies.
3. In caso di soccombenza, il consumatore e' condannato al rimborso
delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o
colpa grave.
Art. 140-decies
Accordi di natura transattiva e conciliativa
1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il
professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una
proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta
ai sensi dell'articolo 140-novies.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale,
sentiti l'ente legittimato e il professionista, puo' invitarli a
raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai sensi
dell'articolo 140-novies entro un termine ragionevole.
3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa
non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o
obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli
interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei
consumatori interessati.
4. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura
civile.
5. Si applica, altresi', l'articolo 840-quaterdecies del Codice di
procedura civile in quanto compatibile.
Art. 140-undecies
Informazioni sulle azioni rappresentative
1. Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative
indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno
deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i
relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al
Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul
proprio sito istituzionale.
Art. 140-duodecies
Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza
1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi
dell'articolo 140-novies e' interrotta, ai sensi degli articoli 2943
e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei
procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies, sempre
che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine
assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo
sono altresi' impedite le decadenze previste a carico dei
consumatori.
Art. 140-terdecies
Misure di coercizione indiretta
1. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui
all'articolo 140-octies, nonche' con il provvedimento previsto dal
comma 5 del medesimo articolo 140-octies, il giudice fissa un termine
per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della
parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il
pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni
inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravita' del
fatto tenuto conto della gravita' e della durata della violazione.
Tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per
cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici
e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50
per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il
miglioramento delle attivita' di tenuta della sezione istituita
dall'articolo 140-quinquies.
Art. 140-quaterdecies
Spese del procedimento
1. Il contributo unificato e' dovuto nella misura di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla meta'. Non si applica l'articolo
13, comma 1-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002.».
2. Dopo l'allegato II-sexies al citato decreto legislativo n. 206
del 2005 e' aggiunto l'Allegato II-septies, di cui all'allegato A al
presente decreto.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n.
86, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni
rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2020 n. L 409.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria
delle cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'allegato A, n. 7, della legge 4 agosto
2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n.199,
cosi' recita:
«7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni
rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE);».
- Il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 reca il
Codice di procedura civile.
- Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
(Istituzione di Sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e
corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12
dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 luglio 2003, n.159.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2005, n. 235, S.O. n. 162.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
(Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 05 marzo 2010, n. 53.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse.
- La parte V del citato decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 reca: «Associazioni dei consumatori e accesso
alla giustizia».
- Il titolo II, della parte V, del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 reca: «Accesso alla
giustizia».
Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'articolo 137 del citato decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206:
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche'
i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.».
- Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n.
2006/2004, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2017,
n. L 345.
Per completezza di informazione si riporta il testo dei
commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 30 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto
2017, n.179, S.O. n. 43:
«5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica
l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo
di controllo devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del
codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale,
i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno
dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esso puo' esercitare inoltre, al
superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la
revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di
controllo e' costituito da revisori legali iscritti
nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare
riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e
8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14. Il
bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio
svolto dall'organo di controllo.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.».