IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l'articolo
2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi di
origine sicuri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di
attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale;
Visto il decreto n. 1202/606 del 4 ottobre 2019 del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il
Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, che istituisce
una lista di Paesi di origine sicuri per richiedenti protezione
internazionale;
Considerata la necessita' di effettuare l'aggiornamento periodico
della lista dei Paesi di origine sicuri ai sensi dell'art. 2 del
decreto n. 1202/6060 del 4 ottobre 2019;
Visto l'appunto n. 181962 del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con il quale sono state trasmesse le
schede contenenti le determinazioni relativamente ai seguenti Paesi:
Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio,
Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco,
Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia;
Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle
disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili
dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo
richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di
provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art.
2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008;
Decreta:
Art. 1
Paesi di origine sicuri
1. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania,
Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia,
Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro,
Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.
2. Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione
internazionale, la situazione particolare del richiedente e' valutata
alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di
origine indicate nell'istruttoria di cui in premessa.