IL MINISTRO 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come
modificato dal predetto decretolegge n. 1 del 2020, e in  particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore»
e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti; 
  Visto  il  regio  decreto  4  giugno   1938,   n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori» e, in particolare, gli articoli 51 e 52; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante  «Esami  di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e  in  particolare
l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  9   luglio   2007,   n.   157,   recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»,  il  quale  nella
tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-51  -  Classe
delle lauree magistrali in psicologia; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  6   luglio   2007,   n.   155,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree  universitarie»,  il  quale
nella tabella delle classi di laurea prevede la L-24 -  Classe  delle
lauree in Scienze e tecniche psicologiche; 
  Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163,  recante  «Disposizioni  in
materia di titoli universitari abilitanti» e in particolare l'art. 7,
comma 2, a tenore del quale «Coloro che hanno concluso  il  tirocinio
professionale di cui all'art. 52, comma 2, del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica italiana 5  giugno  2001,  n.
328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della  professione  di
psicologo  previo  superamento  di  una  prova  orale  su   questioni
teorico-pratiche relative all'attivita' svolta  durante  il  medesimo
tirocinio  professionale  nonche'  su  aspetti  di   legislazione   e
deontologia professionale. 
  Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
stabilite le modalita' di svolgimento e di  valutazione  della  prova
orale di cui al presente comma  nonche'  la  composizione  paritetica
della commissione giudicatrice; 
  Visto il decreto del segretario generale n.  1678  del  26  ottobre
2020, come modificato dal decreto del segretario generale n.  67  del
24 gennaio  2022,  di  costituzione  del  tavolo  tecnico  di  lavoro
finalizzato  alla  revisione  della  LM-51  -  Classe  delle   lauree
magistrali in psicologia; 
  Vista la nota del segretario generale prot. n. 2037 del 26  gennaio
2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui
alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti
del predetto tavolo tecnico di lavoro; 
  Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di
lavoro; 
  Sentito il Consiglio universitario nazionale il quale  ha  espresso
il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022; 
  Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale; 
  Tenuto conto di quanto previsto  nelle  ordinanze  ministeriali  di
indizione della I e  della  II  sessione  degli  esami  di  Stato  di
abilitazione  all'esercizio  delle  professioni   regolamentate   dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 8 novembre  2021,  n.
163, coloro che hanno concluso  il  tirocinio  professionale  di  cui
all'art.  52,  comma  2,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e  che  non  hanno
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione mediante il
superamento dell'esame di  Stato  secondo  le  norme  previgenti,  si
abilitano  all'esercizio  della  professione  di   psicologo   previo
superamento di  una  prova  orale  concernente  le  attivita'  svolte
durante il medesimo tirocinio professionale nonche'  gli  aspetti  di
legislazione e deontologia professionale.