IL DIRETTORE CENTRALE per la finanza locale Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane nonche' alle I.P.A.B. (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»; Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Citta' metropolitane» e la legge 4 agosto 2015, n. 15, recante «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citta' metropolitane»; Vista la legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, concernente «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna» e le successive modifiche introdotte dalla legge 12 aprile 2021, n. 7 dal titolo «Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali»; Ritenuto che Citta' metropolitane e liberi consorzi comunali debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto art. 1-bis del decreto-legge n. 599 del 1996; Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9; Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2023; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalita' di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Decreta: Art. 1 Spesa ammissibile al rimborso 1. L'espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all'istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all'art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell'anno 2022, oneri per il personale cui e' stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione della certificazione, con le modalita' e i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.