IL DIRETTORE CENTRALE 
                        per la finanza locale 
 
  Visto l'art. 1-bis del  decreto-legge  25  novembre  1996,  n.  599
convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1997, n.  5,  che
ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province,  alle  comunita'
montane nonche' alle I.P.A.B. (ora  A.S.P.  a  seguito  del  riordino
disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207),  di  un
contributo erariale corrispondente alla spesa  sostenuta  dagli  enti
stessi per il personale  cui  e'  stata  concessa  l'aspettativa  per
motivi sindacali; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»; 
  Vista la legge  della  Regione  Siciliana  24  marzo  2014,  n.  8,
relativa alla «Istituzione  dei  liberi  consorzi  comunali  e  delle
Citta' metropolitane» e la  legge  4  agosto  2015,  n.  15,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  liberi  Consorzi  comunali  e  Citta'
metropolitane»; 
  Vista la legge della  Regione  Sardegna  4  febbraio  2016,  n.  2,
concernente  «Riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali  della
Sardegna» e le successive modifiche introdotte dalla legge 12  aprile
2021, n.  7  dal  titolo  «Riforma  dell'assetto  territoriale  della
Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2  del  2016,  alla  legge
regionale  n.  9  del  2006  in  materia  di  demanio   marittimo   e
disposizioni  urgenti  in  materia  di  svolgimento  delle   elezioni
comunali»; 
  Ritenuto  che  Citta'  metropolitane  e  liberi  consorzi  comunali
debbano essere considerati tra gli enti  assegnatari  del  contributo
erariale di cui al predetto art. 1-bis del decreto-legge n.  599  del
1996; 
  Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste  dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto
delle regioni e delle autonomie locali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che
gli enti interessati devono rispettare per richiedere  il  contributo
erariale predetto per l'anno 2023; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in  esame  consiste  nella   approvazione   di   una   modalita'   di
certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Spesa ammissibile al rimborso 
 
  1. L'espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata  dal
legislatore nell'art. 1-bis del decreto-legge 25  novembre  1996,  n.
599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  1997,  n.
5, deve intendersi riferita all'istituto  del  «distacco  sindacale»,
pertanto solo gli enti,  di  cui  all'art.  2,  punto  1,  che  hanno
sostenuto, nell'anno 2022,  oneri  per  il  personale  cui  e'  stato
concesso il distacco per  motivi  sindacali,  sono  legittimati  alla
trasmissione della certificazione, con le modalita' e  i  termini  di
cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.