IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare,
della pesca e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (UE) 2021/2306 della Commissione del 21
ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali
delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione
destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione
del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle
notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in
conversione destinati all'importazione nell'Unione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio
2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella
produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 691/2013 della Commissione del 19 luglio
2013 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda
i metodi di campionamento e di analisi;
Vista la direttiva 2002/63/CE della Commissione dell'11 luglio 2002
che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del
controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti
alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva
79/700/CEE;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della
legge 12 agosto 2016, n. 170»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli
animali e le merci provenienti dagli altri stati membri dell'Unione e
delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'art. 12, comma 3,
lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, recante
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari
ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e
istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della
salute, in attuazione della delega contenuta nell'art. 12, comma 3,
lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2019, n. 179, di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la
denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste» convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 2023,
registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2023 reg. 297, con il
quale e' stato conferito al dott. Stefano Scalera l'incarico di Capo
del Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,
registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021, al reg. n.
14, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 179 del 5 dicembre 2019;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932, recante
disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive
modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e
regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali
sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione
dai Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, di
individuazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale
autorita' di controllo competente per il settore biologico, ai sensi
dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625 per i
controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti
in conversione destinati all'importazione nell'Unione;
Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale istituisce l'Agenzia
delle accise, dogane e monopoli, la quale concorre alla sicurezza e
alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso
nell'Unione europea e contrastando i fenomeni criminali come
contrabbando e contraffazione;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli,
approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12
luglio 2021;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle accise,
dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con delibera n.
440 del 25 febbraio 2022;
Considerata la convenzione quadro tra l'Agenzia delle accise,
dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022, in base alla
quale ADM svolge attivita' di controllo sulle importazioni
nell'Unione europea di prodotti biologici ed in conversione;
Considerato che, con comunicazione della Commissione europea 2022/C
362/03 recante «Domande e risposte sull'applicazione delle norme
dell'UE relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da paesi
terzi destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti
biologici o prodotti in conversione» la Commissione ha inteso fornire
chiarimenti sull'applicazione delle norme dell'Unione europea
relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da paesi terzi
destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti
biologici o prodotti in conversione;
Considerato che, con la nota ref. Ares(2022)8848674 del 20 dicembre
2022 la Commissione europea ha trasmesso il documento «DG AGRI
working document on additional official controls on products
originating from certain third countries» per fornire indicazioni al
fine di definire la frequenza dei controlli fisici sulle partite
biologiche e in conversione destinate ad essere importate in UE sulla
base delle proprie valutazioni della probabilita' di non conformita',
gia' condivise con gli Stati membri;
Considerato che l'Italia ha formalmente condiviso e quindi si e'
impegnata a garantire l'attuazione delle misure di controllo
descritte nel documento «DG AGRI working document on additional
official controls on products originating from certain third
countries» per l'anno 2023;
Considerato che, con nota prot. n. 5318 del 3 gennaio 2023,
l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli gia' recepisce le
indicazioni contenute nel documento «DG AGRI working document on
additional official controls on products originating from certain
third countries» della Commissione europea, ponendo gia' in essere le
misure di controllo in esso contenute;
Considerato che, con la nota «Eurolook» ref. Ares(2022)7959596 del
17 novembre 2022, la Commissione europea ha chiarito che l'indagine
sulle cause di contaminazione di un prodotto biologico o in
conversione non puo' considerarsi chiusa e risolta se non sia
possibile identificare la causa della presenza di sostanze non
ammesse ai sensi della normativa di riferimento e che le tempistiche
delle indagini devono svolgersi «il piu' presto possibile, in un
lasso di tempo ragionevole, e devono tener conto della deperibilita'
del prodotto e della complessita' del caso»;
Ritenuto opportuno fornire indicazioni all'autorita' di controllo
responsabile dei controlli ufficiali sulle partite biologiche e in
conversione nei posti di controllo frontalieri e i punti di
immissione in libera pratica per la verifica della conformita' della
normativa relativa alla produzione biologica e l'etichettatura dei
prodotti biologici;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce la frequenza dei controlli fisici
sulle partite di prodotti biologici e in conversione da effettuare
prima della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'art. 5,
comma 5 del decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932.
2. Il presente decreto si applica ai controlli all'importazione per
tutte le partite di prodotti biologici e in conversione, di cui
all'allegato al presente decreto, destinate ad essere immesse in
libera pratica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, fatti salvi
gli esiti dei controlli eseguiti per le partite gia' immesse in
libera pratica alla data di pubblicazione del presente decreto.