IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni»  ed  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che e' stato pubblicato il  regolamento  (UE)  2023/512
nella Gazzetta Ufficiale dell'UE - serie L 71 del 9 marzo  2023,  con
il quale e' stata approvata la modifica non minore  del  disciplinare
di produzione dell'Aceto balsamico di Modena IGP, ai sensi  dell'art.
53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  il  relativo  disciplinare  di
produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
IGP «Aceto balsamico di Modena», nella stesura risultante, a  seguito
della pubblicazione del regolamento  (UE)  2023/(UE)  2023/512  nella
Gazzetta Ufficiale dell'UE - serie L 71 del 9 marzo 2023. 
  I produttori che intendono utilizzare la IGP  «Aceto  balsamico  di
Modena»,  sono  tenuti  al  rispetto  dell'allegato  disciplinare  di
produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente
in materia. 
    Roma, 14 marzo 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero