IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che e' stato pubblicato il regolamento (UE) 2023/512 nella Gazzetta Ufficiale dell'UE - serie L 71 del 9 marzo 2023, con il quale e' stata approvata la modifica non minore del disciplinare di produzione dell'Aceto balsamico di Modena IGP, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; Provvede: Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Aceto balsamico di Modena», nella stesura risultante, a seguito della pubblicazione del regolamento (UE) 2023/(UE) 2023/512 nella Gazzetta Ufficiale dell'UE - serie L 71 del 9 marzo 2023. I produttori che intendono utilizzare la IGP «Aceto balsamico di Modena», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 14 marzo 2023 Il dirigente: Cafiero