IL DIRIGENTE 
                    dell'Area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20  settembre  2004,  n.  245  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto in particolare l'art. 6, comma 2,  del  decreto  ministeriale
summenzionato, che dispone  l'adozione  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione, su proposta  del  direttore  generale  dell'Agenzia,
delle delibere relative alle materie di cui  all'art.  48,  comma  5,
lettere c), d), e) e f) della legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del  sostituto  del  direttore  generale  n.  44
dell'8 febbraio 2023,  di  conferma  della  determina  del  direttore
generale n. 1034 dell'8 settembre 2021,  con  la  quale  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera  a),  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
326/2003 e dei  provvedimenti  per  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 30 giugno  2023,  in
virtu' della legge 24 febbraio  2023,  n.  14,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato
elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Visto  l'art.  21-nonies  della  legge  n.  241/1990  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n. 27279 dell'1° marzo  2023,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 6 marzo  2023,
di inserimento del medicinale «Sorafenib» (originator ed equivalenti)
nell'elenco istituito, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648,
per il  trattamento  di  mantenimento  post-trapianto  allogenico  di
cellule staminali in pazienti affetti da leucemia mieloide  acuta  ad
alto rischio di recidiva; 
  Rilevato che tale determina non e' coerente  con  quanto  riportato
nella delibera del consiglio di amministrazione di AIFA n. 4  del  23
gennaio 2023 in relazione all'inserimento del medicinale  «Sorafenib»
(originator ed equivalenti)  nell'elenco  istituito  ai  sensi  della
legge n. 648 del 23 dicembre 1996; 
  Tenuto conto dell'esigenza di garantire la  correttezza  dell'agire
amministrativo e non erogare a totale carico del  Servizio  sanitario
nazionale il suddetto medicinale; 
  Ritenuto, pertanto, di conformarsi alle indicazioni contenute nella
summenzionata delibera del consiglio di amministrazione di AIFA e  di
rimuovere dall'ordinamento,  attraverso  l'esercizio  del  potere  di
autotutela,  la  determina  n.  27279  dell'1°  marzo  2023   perche'
illegittima; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  E' annullata,  ex  art.  21-nonies  della  legge  n.  241/1990,  la
determina n. 27279 dell'1° marzo 2023 di inserimento  del  medicinale
SORAFENIB (originator ed equivalenti) nell'elenco istituito, ai sensi
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  per  il  trattamento  di
mantenimento  post-trapianto  allogenico  di  cellule  staminali   in
pazienti affetti da  leucemia  mieloide  acuta  ad  alto  rischio  di
recidiva.