IL DIRETTORE GENERALE 
           per l'edilizia statale, le politiche abitative, 
        la riqualificazione urbana e gli interventi speciali 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modifiche nella
legge n. 91 del 15 luglio 2022; 
  Visto, in particolare,  l'art.  26,  del  citato  decreto-legge  n.
50/2022 finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021; 
  Considerato che il medesimo art. 26,  comma  4,  alla  lettera  a),
prevede che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma  1
del citato art. 26,  alla  copertura  degli  oneri  aggiuntivi  ,  si
provvede, in relazione agli interventi  finanziati,  in  tutto  o  in
parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  febbraio  2021,  e  dal
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  febbraio  2021,  dal  Piano  nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  seguito
denominato «PNRR», di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101,  ovvero  in  relazione  ai  quali  siano   nominati   commissari
straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  limitatamente  alle  risorse
autorizzate dall'art. 23, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del  medesimo
art. 26.2; 
  Atteso, altresi', che il medesimo comma 4 prevede che le istanze di
accesso  al  Fondo  sono  presentate  entro  il   31   agosto   2022,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31  gennaio  2023,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022; 
  Visto che sempre il comma 4  prevede,  ai  fini  dell'accesso  alle
risorse  del  Fondo,   che   le   stazioni   appaltanti   trasmettono
telematicamente l'istanza al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e  secondo  le
modalita' definite con decreto del Ministero medesimo,  da  adottarsi
entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  gia'   citato
decreto-legge n. 50/2022; 
  Visto il decreto del direttore generale per l'edilizia statale,  le
politiche abitative, la  riqualificazione  urbana  e  gli  interventi
speciali n. 2579 del 27 gennaio 2023 che  assegna  al  dirigente  pro
tempore della divisione 6, il capitolo di bilancio n. 7007 «Fondo per
la  prosecuzione  delle  opere  pubbliche»,  e  conseguentemente   lo
svolgimento delle attivita'  connesse  agli  adempimenti  di  cui  al
citato art. 26, comma 4, lettera  a),  del  citato  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  6960  del  17  giugno   2022,
registrato alla Corte dei  conti  il  26  luglio  2022  al  n.  2209,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 179  del  2
agosto 2022 e sul sito del Ministero, «Sezione Trasparenza», in  data
28 luglio 2022, che ha stabilito le «Modalita' di utilizzo del  Fondo
di cui all'art. 26, comma 4, lettera a), del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite  e  contabilizzate  dal  direttore,  dei  lavori
ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022  e  dal  1°
agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  162  del  22  novembre  2022,
registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre  2022  al  n.  3744  e
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre  2022,  n.
299, con il quale e' stato approvato  l'elenco  delle  istanze  delle
stazioni appaltanti ritenute ammissibili (n. 319 istanze ammissibili,
di cui finanziabili n. 316) per un ammontare complessivo, comprensivo
di IVA, a valere sulle risorse del Fondo pari a  euro  56.600.278,19,
comprensivo  dell'elenco  delle  istanze  delle  stazioni  appaltanti
ritenute non ammissibili con le relative  motivazioni,  relativamente
alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022; 
  Visto, in particolare,  che  e'  stato  realizzato  un  applicativo
informatico  ad  hoc  per  l'inoltro  delle  istanze  relative   alle
lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022  al  31  dicembre  2022  alla
competente DG edilizia delle richieste  di  contributo  in  modalita'
telematica, da effettuarsi, a termini di legge, dal 1°  gennaio  2023
al 31 gennaio 2023; 
  Preso atto che la piu' ampia diffusione dello strumento  in  parola
e' stata fornita  anche  attraverso  l'utilizzo  delle  piu'  moderne
tecnologie di comunicazione e che, in particolare, in data 27  luglio
2022 si e'  tenuto  un  webinar  per  tutte  le  stazioni  appaltanti
interessate, cui si sono collegati oltre milleseicento utenti; 
  Preso atto che le somme disponibili nel cap.  7007  «Fondo  per  la
prosecuzione   delle   opere   pubbliche»,   sono   pari    a    euro
1.650.000.000,00 (competenza) ed euro  1.649.907.680,00  (cassa)  per
l'annualita' corrente; 
  Considerato che, al fine di determinare correttamente i  contributi
erogabili in favore delle  stazioni  appaltanti  richiedenti,  questa
amministrazione ha formulato all'Agenzia delle  entrate  il  seguente
quesito: «se gli importi derivanti dal  calcolo  della  compensazione
come indicato nella citata circolare n. 43362 del  25  novembre  2021
siano soggetti ad IVA (e, in tal caso, se ad essi debba sommarsi,  in
via generalizzata, l'aliquota  d'imposta  prevista  per  l'esecuzione
dell'opera pubblica, pari al 10%, ai sensi  del  numero  127-septies)
della  tabella  A,  Parte  III,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633/1972, ovvero  una  specifica  e  diversa  aliquota)
oppure se detti importi  siano  esclusi  dal  campo  di  applicazione
dell'imposta». 
  Considerato che con la risoluzione  n.  39/E  del  13  luglio  2022
l'Agenzia delle entrate  ha  ritenuto  che  per  quanto  concerne  la
corresponsione delle somme dalla stazione appaltante  all'appaltatore
«le  stesse   assumano   natura   di   integrazione   dell'originario
corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio  e
come  tale  risultano  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  secondo  le  modalita'  e  l'aliquota  gia'  previste  per
l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del  1972,  sopra  richiamato,
che sancisce il principio di  onnicomprensivita'  del  corrispettivo,
dispone che la  base  imponibile  delle  cessioni  di  beni  e  delle
prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare  complessivo  dei
corrispettivi dovuti al cedente o prestatore  secondo  le  condizioni
contrattuali». 
  Considerato che con nota  prot.  7913  del  2  agosto  2022  questa
amministrazione ha altresi' richiesto parere all'Avvocatura  generale
dello  Stato  se,  ai  fini  della  determinazione  dell'importo  del
contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti  a  valere
sulla dotazione dei Fondi di cui al comma  4  dell'art.  26,  andasse
considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalita' e l'aliquota gia'
previste per l'originario contratto di appalto. 
  Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato  n.  31619/22,
sezione VII, espresso con nota n. 527759 del 22 agosto  2022  secondo
il quale «andra' ammessa a contributo anche la maggiore IVA  relativa
agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli  appaltatori
per effetto dell'adeguamento dei prezzi. Ne consegue che le richieste
delle stazioni appaltanti ai fondi, dovranno includere anche il costo
dell'IVA il cui onere non puo' che gravare sulle stazioni  stesse  al
momento  in  cui  provvederanno  alla  corresponsione  dei   maggiori
corrispettivi». 
  Viste le istanze di ammissione al  Fondo  presentate  entro  il  31
gennaio 2023 dalle stazioni appaltanti in numero complessivo di 484; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra menzionato decreto  direttoriale
il quale prevede da parte del Ministero l'adozione di un  decreto  di
riconoscimento delle somme spettanti  con  riferimento  alle  istanze
presentate; 
  Visti gli esiti dell'istruttoria svolta  da  questa  Direzione  con
riferimento alle istanze medesime ed a seguito della  quale  ne  sono
risultate  ammissibili  n.  419,  da  cui   consegue   un   ammontare
complessivo, comprensivo di IVA, a valere  sulle  risorse  del  Fondo
pari a euro 113.937.918,65, come riportato all'art.  1  del  presente
decreto; 
  Ritenuto necessario procedere a  compensazioni  in  positivo  e  in
negativo su alcune istanze ammesse con il decreto direttoriale n. 162
del 22 novembre 2022, per complessivi euro 148.695,92, come riportato
all'art. I del presente decreto; 
  Atteso che nella fattispecie non si applica la disciplina del  c.d.
preavviso  di  rigetto,  considerato  quanto  espressamente  indicato
dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 nella parte in  cui  prevede
che «Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle procedure concorsuali», intendendosi per  procedura  concorsuale
anche  quella  riferita  a  tutti  i  procedimenti  connotati   dalla
concorsualita'  e  dalla  comparazione,  comprese  le  procedure   ad
evidenza pubblica (Cons. St., Ad plen. 6/2016). 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni riportate in premessa,  a  valere  sul  Capitolo
7007  «Fondo  per  la  prosecuzione  delle  opere  pubbliche»,  Piano
gestionale  1,  del  bilancio  di  previsione  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  -  esercizio  finanziario  2023,  si
approvano le istanze delle stazioni appaltanti ritenute  ammissibili,
a cui si aggiungono le compensazioni sulle  istanze  ammesse  con  il
decreto direttoriale n. 162 del 22 novembre 2022,  per  i  rispettivi
importi, come di seguito evidenziate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico