IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  il  quale
prevede  che  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione  economica  stipula,  nel   rispetto   della   vigente
normativa in materia di scelta del  contraente,  convenzioni  con  le
quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di  beni  e
servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato,  anche  con  il
ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ovvero ne  utilizzano  i
parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto  di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica  del  24  febbraio  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10  marzo  2000,  n.
58, che attribuisce alla Consip S.p.a.  l'incarico  di  stipulare  le
convenzioni  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  per  conto  delle
amministrazioni dello  Stato  di  cui  all'art.  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488; 
  Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  il
quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.a.  per  conto
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni  di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica del 2 maggio 2001, che  affida  alla  Consip
S.p.a. le iniziative ed attivita' di cui all'art. 58 della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e prevede,  in  tale  ambito,  la  stipula  di
un'apposita  convenzione  tra  la  predetta  societa'  e  lo   stesso
Ministero per regolare i rapporti reciproci,  fermo  restando  quanto
gia' previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000; 
  Visto l'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede lo svolgimento  da  parte  di  Consip  S.p.a.  delle
attivita' di realizzazione del Programma di  razionalizzazione  degli
acquisti; 
  Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», il quale prevede
che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con  proprio
decreto, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenendo  conto
degli aspetti maggiormente incidenti  sul  prezzo  della  prestazione
nonche' degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento  della
domanda pubblica, le  caratteristiche  essenziali  delle  prestazioni
principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da  Consip
S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488;
conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al  periodo
precedente, sono pubblicati  nel  sito  istituzionale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete  i
valori delle caratteristiche essenziali  e  i  relativi  prezzi,  che
costituiscono i parametri di  prezzo-qualita'  di  cui  all'art.  26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
  Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche  obbligate  ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art.  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate  da  Consip  S.p.a.  ovvero
dalle  centrali  di  committenza  regionali,  possono  procedere   ad
acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e
trasmessa al competente ufficio della Corte  dei  conti,  qualora  il
bene  o  il  servizio  oggetto  di  convenzione  non  sia  idoneo  al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno  dell'amministrazione  per
mancanza di caratteristiche essenziali; 
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera e), del  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  26  giugno  2019,  n.   103,   recante
«Regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze», il quale attribuisce al  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del Ministero  dell'economia  e
delle finanze la gestione del Programma  di  razionalizzazione  degli
acquisti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre  2020,  n.   161,   «Regolamento   recante   modifiche   ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  26
giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
giugno 2022, n. 100, «Regolamento recante modifiche  al  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26  giugno  2019,  n.  103,
concernente  il   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze» 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di
livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  del  28
novembre 2017, del 6 febbraio 2019,  del  21  ottobre  2019,  del  14
aprile 2021  e  del  1°  febbraio  2022  recanti  «Definizione  delle
caratteristiche essenziali delle prestazioni  principali  costituenti
oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.»  di  attuazione
del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Considerato che, ai fini dell'individuazione delle  caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali  che  saranno  oggetto  delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi  dell'art.  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli  aspetti
maggiormente incidenti  sul  prezzo  della  prestazione  nonche'  gli
aspetti  qualificanti  ai  fini  del  soddisfacimento  della  domanda
pubblica; 
  Considerato che, con nota del 6 aprile 2022, prot. n. 17327, Consip
S.p.a., ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma
507, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze    un'analisi    relativa    alle
caratteristiche  essenziali  delle   prestazioni   principali   delle
convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip S.p.a.; 
  Sentita l'Autorita' nazionale  anticorruzione  che  ha  formalmente
condiviso l'impostazione e i contenuti del presente decreto; 
  Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
conseguentemente  all'attivazione  delle  convenzioni  stipulate   da
Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.
488,  procedera'  alla  pubblicazione,  nel  sito  istituzionale  del
Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli  acquisti
in rete, dei valori delle caratteristiche  essenziali  e  i  relativi
prezzi, che costituiscono  i  parametri  di  prezzo-qualita'  di  cui
all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto  dall'art.  1,  comma
507, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni  di
cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  sono  definite
nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Resta ferma  la  definizione  delle  caratteristiche  essenziali
delle  prestazioni  principali  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017,  al  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  6  febbraio  2019,  al
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  21  ottobre
2019, al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  14
aprile 2021 e al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 1° febbraio 2022. 
  3. Con successivo decreto saranno  individuate  le  caratteristiche
essenziali  delle  prestazioni  principali  relative   ad   eventuali
ulteriori convenzioni.