La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)»: i
processi, gli interventi, i servizi, le attivita' e le prestazioni
integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale
sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i
criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n.
328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali», e con quanto previsto dall'articolo
1, comma 159, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero
2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
b) «ambiti territoriali sociali (ATS)»: i soggetti giuridici di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, che, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 1, commi da 160 a 164, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo
svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le
funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e
monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle
famiglie e alle persone, anche ai fini dell'attuazione dei programmi
previsti nell'ambito della Missione 5, componente 2, riforma 1.2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in raccordo con
quanto previsto dal regolamento recante la definizione dei modelli e
degli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel
settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6,
componente 1, riforma 1, del PNRR;
c) «punti unici di accesso (PUA)»: i servizi integrati di cui
all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) «progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI)»: i
progetti individuali predisposti in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e) «livelli essenziali di assistenza (LEA)»: i livelli essenziali
di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall'articolo 1,
comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65
del 18 marzo 2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con
i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833,
senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo
modalita' che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti
del Servizio sanitario nazionale;
f) «caregiver familiari»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali».
- Si riportano gli artt. 1 e 2 della legge della legge
8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali», pubblicata nella Gazz. Uff. n. 265 del 13
novembre 2000 - Suppl. Ordinario n. 186:
«Art. 1 (Principi generali e finalita'). - 1. La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualita' della vita, pari
opportunita', non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di
disabilita', di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e
servizi sociali» si intendono tutte le attivita' previste
dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti
locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge,
secondo i principi di sussidiarieta', cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita',
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed
unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e
agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di
utilita' sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni
di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese operanti nel settore nella programmazione, nella
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonche', in qualita' di
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di
utilita' sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri
soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della
solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme
di auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta'
organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione
attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli
utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui
al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito
delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri
ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente
legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Art. 2 (Diritto alle prestazioni). - 1. Hanno diritto
di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali i cittadini
italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con
le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali,
anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea
ed i loro familiari, nonche' gli stranieri, individuati ai
sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli
stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima
assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha carattere di universalita'. I soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il
sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli
essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a
consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare
delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della
presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
3. I soggetti in condizioni di poverta' o con
limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di
provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine
fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella
vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i
soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali,
accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni
erogati dal sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di
cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei
criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui
all'articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono
tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli
stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire,
sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione
per effettuare le scelte piu' appropriate».
- Si riporta il comma 159 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2021 n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«159. I livelli essenziali delle prestazioni sociali
(LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle
attivita' e dalle prestazioni integrate che la Repubblica
assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza
con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2
della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di
universalita' su tutto il territorio nazionale per
garantire qualita' della vita, pari opportunita', non
discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione
delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilita'.»
- Si riportano i commi da 791 a 798 dell'art. 1 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O:
«791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo
116, terzo comma, della Costituzione e del pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento delle
prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798
disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, quale soglia di spesa
costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo
invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura
fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e
trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le
autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente
allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei
divari territoriali nel godimento delle prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per
l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di
cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi
del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai
diritti civili e sociali che devono essere garantiti in
tutto il territorio nazionale, e' consentita
subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli
essenziali delle prestazioni (LEP).
792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di
regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati.
793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi
programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della normativa
statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle
regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della spesa
storica a carattere permanente dell'ultimo triennio,
sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme
delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione
esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie
che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i
LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi
dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le
metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, ed elaborate con l'ausilio della societa' Soluzioni
per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con
l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura
tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle
province autonome presso il Centro interregionale di studi
e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
794. La Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle
attivita' della Cabina di regia poste in essere ai sensi
del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi
tecniche inerenti alla determinazione dei costi e
fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, secondo le modalita' di
cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.
795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attivita'
di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o
piu' schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i
LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie
di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' adottato su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di
decreto e' acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
797. Qualora le attivita' della Cabina di regia non
si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine
di dodici mesi, per il completamento delle attivita' non
perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i
compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica.
Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del
Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie propone l'adozione di uno o piu' schemi di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo
la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non
spettano, per l'attivita' svolta, compensi, indennita' o
rimborsi di spese.
798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle
attivita' di cui ai commi da 791 a 797, e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2025».
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettera h), della
legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante: «Delega al Governo
in materia di disabilita'», pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2021, n. 309.
«2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) - g) (omissis)
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le procedure volte alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
alle prestazioni in favore delle persone con disabilita',
con l'individuazione di una disciplina di carattere
transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei
livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
garantire obiettivi di servizio, promuovendo la
collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.».
- Si riporta l'articolo 8 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica
della rispettiva attuazione a livello territoriale e
disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento all'attivita' sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento
alle esigenze delle comunita' locali, le regioni
programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle
rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di cui
agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite le
forme di concertazione con gli enti locali interessati,
degli ambiti territoriali, delle modalita' e degli
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il
controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni
previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi
fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con
legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualita', di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente
legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo
i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione
del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto
a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a),
b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure
amministrative, le modalita' per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il
trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la
medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per
l'esercizio delle funzioni stesse.»
- Si riporta l'art. 23 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, recante: «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'», pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2017, n.
240:
«Art. 23 (Coordinamento dei servizi territoriali e
gestione associata dei servizi sociali).
In vigore dal 14 ottobre 2017
1. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
promuovono con propri atti di indirizzo accordi
territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od
organismi competenti per l'inserimento lavorativo,
l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la
salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta
integrata di interventi e di servizi.
2. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
adottano, in particolare, ove non gia' previsto, ambiti
territoriali di programmazione omogenei per il comparto
sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro,
prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino
coincidenza per le attivita' di programmazione ed
erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni
territoriali dei distretti sanitari e dei centri per
l'impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento
reciproco, gli accordi di cui al comma 1 a livello di
ambito territoriale includono, ove opportuno, le attivita'
svolte dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito
delle politiche sociali.
4. L'offerta integrata di interventi e servizi
secondo le modalita' coordinate definite dalle regioni e
province autonome ai sensi del presente articolo,
costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti
delle risorse disponibili.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
procedono, ove non gia' previsto nei rispettivi
ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme
strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a
livello di ambito territoriale sulla base della
legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai
sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del
2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale,
amministrativa e finanziaria, e continuita' nella gestione
associata all'ente che ne e' responsabile, fermo restando
che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, le
regioni e le province autonome individuano altresi'
strumenti di rafforzamento della gestione associata nella
programmazione e nella gestione degli interventi a livello
di ambito territoriale, anche mediante la previsione di
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove
compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta
alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,
afferenti ai programmi operativi regionali previsti
dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi
strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti
territoriali che abbiano adottato o adottino forme di
gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino
l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali
possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.»
- Si riportano i commi da 160 a 164 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.
«160. Al fine di garantire la programmazione, il
coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei
LEPS sul territorio, nonche' di concorrere alla piena
attuazione degli interventi previsti dal Programma
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle
politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS
sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8
novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria
nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire
gli interventi, i servizi e le attivita' utili al
raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
161. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per
l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8
novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da
159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione
integrata, garantendo l'omogeneita' del modello
organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse
assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la
qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di
appartenenza delle persone anziane non autosufficienti,
comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle
persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti
aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza
sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio
rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone
anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione,
che richiedono supporto nello svolgimento delle attivita'
fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla
prevalenza degli interventi di cura della persona e di
sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di
interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative,
anche in coerenza con la programmazione degli interventi
del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione
solidale delle persone anziane, rafforzamento degli
interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e
tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle
esigenze della persona con soluzioni domotiche e
tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni
personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di
telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone
anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il
pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e
notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di
sostituzione temporanea degli assistenti familiari in
occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione e
l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie
valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse
informali di prossimita' e quella degli enti del Terzo
settore anche mediante gli strumenti di programmazione e
progettazione partecipata secondo quanto previsto dal
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di
prevenzione, di solidarieta' intergenerazionale e di
volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone
anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la
messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli
assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per
l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di
adempimenti.
163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate «Case della comunita'».
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base
della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua
famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe
integrata procede alla definizione del progetto di
assistenza individuale integrata (PAI), contenente
l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.
164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e
degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162.
L'offerta puo' essere integrata da contributi, diversi
dall'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarita'
e dell'autonomia personale delle persone anziane non
autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano
all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili
esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da
operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai
contratti collettivi nazionali di settore di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese
qualificate nel settore dell'assistenza sociale non
residenziale.»
- Si riporta il comma 169 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)», pubblicata nella Gazz. Uff. 31
dicembre 2004, n. 306, S.O.
«169. Al fine di garantire che l'obiettivo del
raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da
parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la
disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive
modificazioni, anche al fine di garantire che le modalita'
di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio
nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale
della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono
fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima
procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i
servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal
vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima
applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno
2005».
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305,
S.O.):
«10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da
assicurare per il triennio di validita' del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun
anno di validita' del Piano e la sua disaggregazione per
livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il
Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento
continuo della qualita' dell'assistenza, anche attraverso
la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche
mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi
sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti
locali;
f) le finalita' generali e i settori principali
della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il
relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e
gli indirizzi relativi alla formazione continua del
personale, nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione
delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi
diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita'
sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei
livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, recante: «Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante:
«Istituzione del servizio sanitario nazionale» e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
- Si riporta il comma 255 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
«255. Si definisce caregiver familiare la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro
il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o
disabilita', anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 18».