IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.
412;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni
per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali.»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria.»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023.»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening.»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune.»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di personale
medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio
sanitario nazionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' e urgenza di
consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte
le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con
la legge di bilancio per il 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni
relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica
riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai
clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio
2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto
stabilito dalla medesima Autorita' in attuazione dell'articolo 1,
comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite
di 400 milioni di euro.
2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le
agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma
9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate
sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente
pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5
milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse
disponibili sul bilancio della CSEA per l'anno 2023. Con riferimento
all'anno 2022, l'Autorita' predispone entro il 31 maggio 2023 la
relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
con legge 27 aprile 2022, n. 34.