IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 117, secondo comma, lettera  r),  della  Costituzione,
che attribuisce allo Stato la legislazione  esclusiva  nella  materia
del coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile 2017,  relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.
15 della legge 22 aprile 2021, n. 53; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma  6,  del  predetto  decreto
legislativo n. 137 del 2022, che demanda a uno  o  piu'  decreti  del
Ministro della salute il compito di definire i termini e le modalita'
della segnalazione dei reclami; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di  Stato  per  la  salute  31
marzo  2022,  recante  «Istituzione  della  rete  nazionale  per   la
dispositivo-vigilanza e del  sistema  informativo  a  supporto  della
stessa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16  aprile  2022,  n.
90; 
  Sentito  il  gruppo  di  lavoro  per  il  monitoraggio  della  rete
nazionale per la dispositivo-vigilanza di cui all'art. 7  del  citato
decreto del Ministero della salute 31 marzo 2022; 
  Ritenuto, per quanto sopra premesso, di dover definire i termini  e
le modalita' della segnalazione dei reclami dei dispositivi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  termini  e  le  modalita'  di
segnalazione dei reclami, come definiti dall'art. 2, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.  137,  da  parte  degli
operatori sanitari pubblici o privati, degli utilizzatori  profani  e
dei pazienti. 
  2. Ai fini del presente decreto: 
    a) per «dispositivi»  si  intendono  i  dispositivi  medici  e  i
dispositivi  ricompresi  nell'Allegato  XVI  del   regolamento   (UE)
2017/745; 
    b) per «utilizzatore profano», si intende, ai sensi dell'art.  2,
paragrafo 1, punto 38) del regolamento (UE) 2017/745, una persona che
non   possiede   qualifiche   formali   in   un   ambito   pertinente
dell'assistenza sanitaria o in una disciplina medica.