IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE, e le relative norme interne di attuazione;
Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento
viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale»;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in
particolare, l'articolo 34-decies;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di Rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo
1, commi 487-493;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di pervenire in
tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e
ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, denominato «Ponte sullo
Stretto di Messina», al fine di contribuire alla programmazione
europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei
trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e
sviluppo;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo e a
dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di
misure volte a stabilire un percorso accelerato per la realizzazione
dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di Messina, ritenuto
prioritario e di rilevanza strategica;
Ritenuta l'urgente necessita' di riattivare la Societa' «Stretto di
Messina» e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un lato,
la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro lato,
la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto, con
contestuale ricapitalizzazione della Societa' e ridefinizione degli
organi di amministrazione e controllo della medesima;
Ritenuta la conseguente necessita' ed urgenza di adeguare tutti gli
atti e le disposizioni inerenti alla realizzazione dell'opera al
quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle migliori
e piu' moderne tecniche ingegneristiche, delle garanzie della
sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.
1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al primo periodo, le parole «partecipano, in misura non
inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e
Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche indirettamente,
dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano R.F.I.
S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonche', in
misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e
delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono
attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e
operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di
concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.»;
2) il secondo periodo e' abrogato;
b) all'articolo 2:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Consiglio
di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui due designati
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente
la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro
designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione
Sicilia e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS
S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre
membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualita' di
presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo
e' designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione
Sicilia; un membro effettivo e un membro supplente sono designati
congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La remunerazione
dei componenti del Consiglio di amministrazione e' determinata ai
sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei
membri del Collegio sindacale e' determinata ai sensi dell'articolo
2402 del codice civile.»;
c) all'articolo 3:
1) al primo comma, le parole «all'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a R.F.I.
S.p.a.»;
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari
che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal
quadro legislativo e regolatorio vigente»;
d) l'articolo 3-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 3-bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce
societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175.
2. Lo statuto della societa' prevede che oltre l'ottanta per
cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a
essa affidata dagli enti pubblici soci.
3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto
definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli
amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
alla vigilanza sull'attivita' della societa' e definisce indirizzi
idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175
del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative
della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del
medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di
missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e i trasporti sono attribuite le funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020.
All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario
straordinario qualora ne ravvisi la necessita', tenuto conto
dell'attivita' di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il
commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e il
medesimo opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e
quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario
si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse
umane, strumentali e finanziarie della societa' concessionaria,
nonche' di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede
alla costituzione, con oneri a carico della societa' concessionaria,
di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche
ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita' tecniche
progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di
autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al
Consiglio di amministrazione della societa' in ordine al progetto
definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato
scientifico e' composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di
adeguata specializzazione ed esperienza.»;
f) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato.