IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del
Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le, aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
Uffici e dei Servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario
generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 2, relativo alle strutture della Presidenza,
l'art. 5, relativo ai poteri gestionali, l'art. 12, relativo al
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; l'art. 23,
relativo al Dipartimento per le riforme istituzionali; l'art.
24-quater, relativo all'Ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilita'; l'art. 25, relativo all'Ufficio per il
programma di Governo; nonche' l'art. 34, relativo al Dipartimento per
il personale;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale,
al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui
alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha autorizzato la Presidenza del
Consiglio dei ministri ad incrementare la propria dotazione organica
di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni
dirigenziali di seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
luglio 2022, di modifica del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, il quale tra l'altro, in
applicazione del predetto art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 36
del 2022, ha previsto che l'Ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilita' si articoli, al suo interno, in non piu' di
un Ufficio di livello dirigenziale generale e in non piu' di tre
Servizi di livello dirigenziale non generale, e ha adeguato le
competenze assegnate all'Ufficio medesimo;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1,
comma 799, che istituisce presso il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
una segreteria tecnica della quale si avvalgono la Cabina di regia
per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma
797, nonche' il successivo comma 800 che, tra l'altro, determina il
contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale della
segreteria tecnica, in particolare un'unita' con incarico
dirigenziale di livello generale e un'unita' con incarico
dirigenziale di livello non generale, ed attribuisce le relative
risorse finanziarie;
Considerata l'esigenza di provvedere ad una razionalizzazione delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di innalzare il complessivo livello di efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa;
Ritenuto necessario integrare l'organizzazione del Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie, in modo da garantire la
funzionalita' della segreteria tecnica della Cabina di regia per la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui
alla citata legge n. 197 del 2022, in considerazione delle funzioni
attribuite alla medesima;
Ritenuto opportuno potenziare l'organizzazione del Dipartimento per
le riforme istituzionali per far fronte alle mutate esigenze di
pianificazione e implementazione delle attivita' tecniche e
giuridiche nelle materie di competenza, prevedendone l'articolazione
in non piu' di due Uffici di livello dirigenziale generale e non piu'
di due Servizi di livello dirigenziale non generale;
Ritenuto opportuno che l'Ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilita' assuma configurazione dipartimentale, in
considerazione della nuova articolazione prevista dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022;
Ritenuto opportuno, altresi', che l'Ufficio per il programma di
Governo assuma configurazione dipartimentale, in ragione delle
maggiori funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e
complessita', prevedendone l'articolazione in non piu' due Uffici di
livello dirigenziale generale e non piu' di tre Servizi di livello
dirigenziale non generale;
Ritenuto, a fronte delle modifiche previste per il Dipartimento per
le riforme istituzionali e per l'Ufficio per il programma di Governo,
di ridurre di tre posizioni il contingente di unita' di dirigenti di
prima fascia utilizzabili dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
per funzioni di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 5,
comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, nonche' di ridurre da dieci a nove il numero dei
Servizi afferenti al Dipartimento per il personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui
all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente le Strutture della Presidenza
1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera m-quater e' cosi' sostituita: «Dipartimento per le
politiche in favore delle persone con disabilita'»;
b) la lettera n) e' cosi' sostituita: «Dipartimento per il
programma di Governo».